CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 13 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di Genova ha rideterminato in mitius la pena irrogata al medesimo imputato e ha confermato nel resto la pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Imperia che ne aveva affermato la responsabilità per i reati di furto, minaccia, danneggiamento e sostituzione di persona a lui ascritti - è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha indicato gli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. a sostegno della conferma in parte qua della statuizione di primo grado - in particolare, facendo riferimento al valore dell'oggetto materiale del reato e al danno cagionato (oggetto di ristoro solo parziale), alle modalità dell'azione, alla negativa personalità dell'imputato (tratta dai suoi precedenti) e i precedenti penali dell'imputato (negando rilievo, alla luce del compendio probatorio, alla confessione dell'imputato) -, così dando compiutamente conto degli elementi sulla scorta dei quali ha esercitato il potere discrezionale riservato ai giudici di merito, sottratto dunque al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci