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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29014/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 973/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 5127/05/2 0 21 , depositata in data 27 maggio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Diniego rimb.

IRPEF 1990-1991-

1. L a contribuente impugnav a il silenzio - ri fiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% delle imposte pagate dallastessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stata, la dett a contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i della Regione Sicilia colpit i dal sisma dell’anno 1990.

2. La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso della contribuente, dichiarando il diritto della stessa al rimborso del 90% dell’Irpef versata negli anni 1990, 1991, 1992, pari alla somma di € 8.777,03 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

3. Avverso la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia.

4. Con sentenza n. 2939/05/2018, depositata in data 10 luglio 2018, la C.t.r. adita respingeva il gravame condannando in via definitiva l’Ufficio a pagare alla contribuente anche il residuo di quanto inizialmente versato a titolo di rimborso del 90% dei tributi.

5. Malgrado il passaggio in giudicato della sentenza, seguiva il versamento da parte dell’ufficio di soli € 5.299,41.

6. Alla medesima C.t.r. della Sicilia –in ottemperanza – ricorreva la contribuente per ottenere il pagamento di cui alla sentenza n. 2939/05/2018, nella misura residua pari a € 3.477,62 e l’Ufficio resisteva con controdeduzioni.

7. Il giudice dell’ottemperanza accoglieva il ricorso con sentenza n. 5127/05/2021, depositata in data 27 maggio 2021.

8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia,l’Ufficio ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un solo motivo.

La contribuente ha resistito con controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2023,per la qual e entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato, dapprima, dall'art. 16-octies, comma 1, lett. a), b) e c). d .L. 20 giu g no 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e, successivamente, dall'art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017, e dell'art. 111 Cost. in combinato disposto tra loro, in relazione agli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. p roc . c iv .)» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicand o e l ’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., disattendendo le difese dell'ufficio, ha sta tuito che l' A genzia delle Entrate non avesse materialmente provveduto al pagamento integrale delle somme indicate in favore della ricorrente, ritenendole non soggette alla falcidia del 50% prevista dallo ius superveniens.

2. In via preliminare va rigettata l’istanza, avanzata dalla difesa erariale di trattazione del processo in pubblica udienza non ricorrendone i presupposti, in ragione del carattere ormai consolidato del principio di diritto da applicare nel caso di specie rispetto al quale le considerazioni esposte dalla ricorrente non paiono sufficienti a determinarne una riconsiderazione.

2.1. Anzitutto, va richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte quanto all’interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale; tale disposizione va interpretata nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza, ivi incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass.28/09/2018, n. 23487).

2.2. Quanto alla portata delle ricadute applicative dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con legge n. 123 del 2017, sulla sentenzad'ottemperanza, valgono le considerazioni che s eguono.

La norma ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che attualmente prevede che «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiapresentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.

Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione.

Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate.

In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma».

2.3. Senonché la norma, contenente una previsione di regolamentazione del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, ma le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto.

In particolare, la norma ha fissato un fondo di spesa (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso sarebbe decurtato al 50%.

Trattasi allora, a ben vedere, di attività in tutto riservata alla fase esecutiva.

Rispetto ad essa non risultano neppure allegate dall’Amministrazione fi nanziaria quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate, sicché non è dato conoscere se i fondi messi a disposizione siano sufficienti a soddisfare per intero le richieste, oppure nella limitata misura del 50%, o addirittura, una volta del tutto esauriti, la richiesta di rimborso resti del tutto insoddisfatta.

Pertanto, ̀ necessario che il giudice dell’ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo della stessa attuazione, per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all'art. 14, comma 2, del d.l. 31/12/1996, n. 669 convertito nella legge 28/12/1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1/10/2002 e 24/06/2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'amministrazione può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di “anticipare” le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21324; Cass.19/05/2022, n. 16289; Cass. 23/05/2022, n. 16659; Cass.07/06/2022, n. 18358; Cass. 10/06/2022, n. 18716).

2.4. Alla luce di quanto esposto, la pronuncia impugnata , nel riconoscere, in base al giudicato del quale si chiede l’ottemperanza, il diritto al pagamento dell’intera somma dovuta a titolo di rimborso, non soggetta di per sé stessa alla falcidia del 50% , per effetto dell’applicabilità del succitato ius superveniens al giudizio di ottemperanza, senza valut are specificamente i passaggi procedimentali sopra richiamati, non ne ha dato piena corretta attuazione, dovendo secondo i medesimi coniugarsi l’affermazione secondo la quale l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto dare dimostrazione dell’incapienza dei fondi stanziati per l’esecuzione integrale dei rimborsi.

3. Va, peraltro, rilevato che la parte contribuente ha depositato memoria con la quale ha fatto presente che, nelle more del giudizio di legittimità è intervenuto l'integrale versamento da parte dell'amministrazione finanziaria dell'importo oggetto della sentenza impugnata attraverso tre versamenti per un totale di € 5.009, così corrispondendo la somma integralmente e ciò € 8.777,00.

Questa circostanza, nel difetto di allegazioni da parte della ricorrente circa la sussistenza di diverse ragioni, deve necessariamente ascriversi al reperimento, da parte dell’erario, delle risorse necessarie a dar luogo allo stanziamento in misura corrispondente alla pretesa del contribuente.

Diviene, pertanto, non più necessario il rinvio della causa al giudice a quo affinché adotti i provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza in luogo dell’Ufficio, poiché quest’ultimo ha già provveduto.

4. Il ricorso va dunque rigettato, essendo sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata nei termini di cui si è dato atto in precedenza.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 973/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 5127/05/2 0 21 , depositata in data 27 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Diniego rimb. IRPEF 1990-1991- 1. L a contribuente impugnav a il silenzio - ri fiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% delle imposte pagate dallastessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stata, la dett a contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i della Regione Sicilia colpit i dal sisma dell’anno 1990. 2. La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso della contribuente, dichiarando il diritto della stessa al rimborso del 90% dell’Irpef versata negli anni 1990, 1991, 1992, pari alla somma di € 8.777,03 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 3. Avverso la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia. 4. Con sentenza n. 2939/05/2018, depositata in data 10 luglio 2018, la C.t.r. adita respingeva il gravame condannando in via definitiva l’Ufficio a pagare alla contribuente anche il residuo di quanto inizialmente versato a titolo di rimborso del 90% dei tributi. 5. Malgrado il passaggio in giudicato della sentenza, seguiva il versamento da parte dell’ufficio di soli € 5.299,41. 6. Alla medesima C.t.r. della Sicilia –in ottemperanza – ricorreva la contribuente per ottenere il pagamento di cui alla sentenza n. 2939/05/2018, nella misura residua pari a € 3.477,62 e l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 7. Il giudice dell’ottemperanza accoglieva il ricorso con sentenza n. 5127/05/2021, depositata in data 27 maggio 2021. 8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia,l’Ufficio ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un solo motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2023,per la qual e entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato, dapprima, dall'art. 16-octies, comma 1, lett. a), b) e c). d .L. 20 giu g no 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e, successivamente, dall'art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017, e dell'art. 111 Cost. in combinato disposto tra loro, in relazione agli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. p roc . c iv .)» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicand o e l ’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., disattendendo le difese dell'ufficio, ha sta tuito che l' A genzia delle Entrate non avesse materialmente provveduto al pagamento integrale delle somme indicate in favore della ricorrente, ritenendole non soggette alla falcidia del 50% prevista dallo ius superveniens. 2. In via preliminare va rigettata l’istanza, avanzata dalla difesa erariale di trattazione del processo in pubblica udienza non ricorrendone i presupposti, in ragione del carattere ormai consolidato del principio di diritto da applicare nel caso di specie rispetto al quale le considerazioni esposte dalla ricorrente non paiono sufficienti a determinarne una riconsiderazione. 2.1. Anzitutto, va richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte quanto all’interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale; tale disposizione va interpretata nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza, ivi incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass.28/09/2018, n. 23487). 2.2. Quanto alla portata delle ricadute applicative dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con legge n. 123 del 2017, sulla sentenzad'ottemperanza, valgono le considerazioni che s eguono. La norma ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che attualmente prevede che «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiapresentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma». 2.3. Senonché la norma, contenente una previsione di regolamentazione del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, ma le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto. In particolare, la norma ha fissato un fondo di spesa (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso sarebbe decurtato al 50%. Trattasi allora, a ben vedere, di attività in tutto riservata alla fase esecutiva. Rispetto ad essa non risultano neppure allegate dall’Amministrazione fi nanziaria quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate, sicché non è dato conoscere se i fondi messi a disposizione siano sufficienti a soddisfare per intero le richieste, oppure nella limitata misura del 50%, o addirittura, una volta del tutto esauriti, la richiesta di rimborso resti del tutto insoddisfatta. Pertanto, ̀ necessario che il giudice dell’ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo della stessa attuazione, per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all'art. 14, comma 2, del d.l. 31/12/1996, n. 669 convertito nella legge 28/12/1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1/10/2002 e 24/06/2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'amministrazione può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di “anticipare” le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21324; Cass.19/05/2022, n. 16289; Cass. 23/05/2022, n. 16659; Cass.07/06/2022, n. 18358; Cass. 10/06/2022, n. 18716). 2.4. Alla luce di quanto esposto, la pronuncia impugnata , nel riconoscere, in base al giudicato del quale si chiede l’ottemperanza, il diritto al pagamento dell’intera somma dovuta a titolo di rimborso, non soggetta di per sé stessa alla falcidia del 50% , per effetto dell’applicabilità del succitato ius superveniens al giudizio di ottemperanza, senza valut are specificamente i passaggi procedimentali sopra richiamati, non ne ha dato piena corretta attuazione, dovendo secondo i medesimi coniugarsi l’affermazione secondo la quale l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto dare dimostrazione dell’incapienza dei fondi stanziati per l’esecuzione integrale dei rimborsi. 3. Va, peraltro, rilevato che la parte contribuente ha depositato memoria con la quale ha fatto presente che, nelle more del giudizio di legittimità è intervenuto l'integrale versamento da parte dell'amministrazione finanziaria dell'importo oggetto della sentenza impugnata attraverso tre versamenti per un totale di € 5.009, così corrispondendo la somma integralmente e ciò € 8.777,00. Questa circostanza, nel difetto di allegazioni da parte della ricorrente circa la sussistenza di diverse ragioni, deve necessariamente ascriversi al reperimento, da parte dell’erario, delle risorse necessarie a dar luogo allo stanziamento in misura corrispondente alla pretesa del contribuente. Diviene, pertanto, non più necessario il rinvio della causa al giudice a quo affinché adotti i provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza in luogo dell’Ufficio, poiché quest’ultimo ha già provveduto. 4. Il ricorso va dunque rigettato, essendo sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata nei termini di cui si è dato atto in precedenza. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricor
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