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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30920/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di furto con strappo pluriaggravato (capo B) e di lesioni gravissime come conseguenza di altro delitto doloso (capo C); Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha espressamente valutato la pericolosità dell'imputato (si veda pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di furto con strappo pluriaggravato (capo B) e di lesioni gravissime come conseguenza di altro delitto doloso (capo C); Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha espressamente valutato la pericolosità dell'imputato (si veda pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 30920/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris