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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 15817/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1.951 avverso la sentenza del 24/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GORIZIAyyJo alle arti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Gorizia applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato fallimentare in rubrica ascrittogli, ritenuto in continuazione con altro reato giudicato separatamente.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Trieste, lamentando violazione di legge, essendo errati i calcoli relativi alla determinazione della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, peraltro con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi, si intende, specifici, e non assolutamente generici come quelli prospettati dal ricorrente, attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, illegalità della pena nel caso in esame non configurabile.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.

Così deciso in Roma il 12.1.2021.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1.951 avverso la sentenza del 24/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GORIZIAyyJo alle arti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Gorizia applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato fallimentare in rubrica ascrittogli, ritenuto in continuazione con altro reato giudicato separatamente. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Trieste, lamentando violazione di legge, essendo errati i calcoli relativi alla determinazione della pena. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, peraltro con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi, si intende, specifici, e non assolutamente generici come quelli prospettati dal ricorrente, attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, illegalità della pena nel caso in esame non configurabile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale. Così deciso in Roma il 12.1.2021. Il C
Sentenza Cassazione n. 15817/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris