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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 40024/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avviso alle parti• ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y-7 I [OSCURATO:PERSONA]

1. MARTINO Tommaso ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Foggia gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione a contestazioni concernenti la detenzione e cessione a terzi di una rilevante fornitura di sostanza stupefacente del tipo cocaina, riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Fog- gia con sentenza in data 7.3.2022, divenuta irrevocabile in data 18/01/2023.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine all'af- fermazione di responsabilità.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifesta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avviso alle parti• ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y-7 I [OSCURATO:PERSONA] 1. MARTINO Tommaso ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Foggia gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione a contestazioni concernenti la detenzione e cessione a terzi di una rilevante fornitura di sostanza stupefacente del tipo cocaina, riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Fog- gia con sentenza in data 7.3.2022, divenuta irrevocabile in data 18/01/2023. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine all'af- fermazione di responsabilità. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifesta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 40024/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris