CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 25639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del concorso nel reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino, in data 08/10/2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Novara; rilevato che il ricorso è stato proposto in data 21/01/2026, avverso la sentenza che, ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., aveva indicato il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 08/10/2025 con scadenza in data 07/11/2025; rilevato che detto termine è stato rispettato, essendo la sentenza stata depositata nell'ultimo giorno utile (cfr. l'attestazione di cancelleria a margine della sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc pen., è iniziato a decorrere dalla scadenza di quello indicato per il deposito, con scadenza alla data del 22/12/2025: termine che peraltro deve essere aumentato di quindici giorni, ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo il [OSCURATO:PERSONA] stato dichiarato assente in giudizio; ritenuto che, considerando tale aumento, il termine per impugnare è interamente decorso alla data del 07/01/2026, e che pertanto il ricorso, depositato in data 21/01/2026, debba essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M