CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 02/11/2021, parzialmente riformando la . sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di AOSTA, in data 16/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si reitera la doglianza in tema di acquisto di gruppo di sostanza stupefacente è già stato affrontato e respinto dalla corte dei appello con plurimi argomenti di cui si ripropone una lettura alternativa non deducibile; consierato che analoga sanzione di aspecificità per reiterazione va effettuata in ordine al secondo motivo avendo la corte di appello riportato gli atti dai quali risulta la manifestazione di violenza ai danni dell'addetto alla sorveglianza indice della sussistenza del contestato reato di tentata rapina; che analogamente deve concludersi quanto al motivo sul reato di evasione correlato ad un accertamento di P.G. non contestabile nei termini di cui in ricorso; che tutte le doglianze in punto di pena sono inammissibili perché contestano conclusioni di fatto argomentate dalla corte dei appello in nassenza di qualsiasi illogicità; lette conclusioni presentata nell'interesse degli imputati; ritenuto che alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. CoI deciso il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] '"CiFe G 1:? P tli Il Presidente L D [OSCURATO:PERSONA] 1- \ T A 1N C