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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 08082/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4201, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.7.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. In data 7 gennaio 2015 (ric., p. 3) l’Ufficio di Catania dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’atto di Oggetto: Irpef 2009 - PVC - Atto di definizione - Adesione a normativa condonistica -Art. 5, l. 130/2022 - Cessazione della materia del contendere. definizione n.

TYSA1B200965/2014, attinente ad Irpef per l’anno 2009.

L’atto traeva origine da un accertamento eseguito nei confronti del contribuente, conclusosi con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione recante proposte di recupero a tassazione per le annualità dal 2008 al 2010.

Il contribuente aveva quindi prestato adesione ai contenuti del PVC, ma non aveva onorato il definito debito tributario, ammontante, per l’anno 2009, ad Euro 17.653,00 per l’Irpef, oltre accessori, incluse sanzioni ridotte.

2. Il contribuente impugnava l’atto di definizione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, proponendo plurime contestazioni.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo l’incompetenza territoriale dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che aveva notificato l’atto impugnato.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio censurando, per quanto ancora di interesse, l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di definizione, e comunque riaffermando la competenza territoriale dell’Ufficio di Catania a notificarlo, diversamente da quanto statuito dalla CTP.

La CTR della Sicilia manifestava ragioni di dubbio circa l’ammissibilità dell’impugnazione di un atto di definizione, ma comunque accoglieva il ricorso, ritenendo la competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Catania a notificare l’atto.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

4.1. Il contribuente ha successivamente depositato memoria, in prossimità dell’udienza celebrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Collegio della sottosezione sesta, con la quale ha domandato sospendersi il processo ai sensi della legge n. 130 del 2022, e l’istanza è stata accolta nei termini di legge.

5. In prossimità della successiva udienza, fissata per il 14.3.2023, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato documentazione ed ha domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza d’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’atto di definizione un provvedimento tributario non impugnabile.

2. Mediante il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, e dell’art. 58, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell’art. 112, comma 1, e dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., per avere l’impugnata CTR erroneamente individuato l’Ufficio fiscale accertatore, e competente a notificare l’atto riportante la pretesa tributaria.

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

Occorre infatti rilevare che [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione all’atto di definizione per cui è causa, n.

TYSA1B200965/2014.

Ha pertanto allegato alla richiesta la domanda di adesione consegnata all’Agenzia delle Entrate in via telematica il 13.1.2023 (seguito a comunicazione 7.12.2022), ed ha prodotto la quietanza di versamento delle somme dovute (Banco BPM, 10.11.2022).

2.1. Nel termine di legge di sessanta giorni (art. 5, commi 11 e 12, legge n. 130 del 2022), l’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego alla definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio.

3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.

4. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA], avendo il contribuente aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del contendere.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4201, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.7.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. In data 7 gennaio 2015 (ric., p. 3) l’Ufficio di Catania dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’atto di Oggetto: Irpef 2009 - PVC - Atto di definizione - Adesione a normativa condonistica -Art. 5, l. 130/2022 - Cessazione della materia del contendere. definizione n. TYSA1B200965/2014, attinente ad Irpef per l’anno 2009. L’atto traeva origine da un accertamento eseguito nei confronti del contribuente, conclusosi con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione recante proposte di recupero a tassazione per le annualità dal 2008 al 2010. Il contribuente aveva quindi prestato adesione ai contenuti del PVC, ma non aveva onorato il definito debito tributario, ammontante, per l’anno 2009, ad Euro 17.653,00 per l’Irpef, oltre accessori, incluse sanzioni ridotte. 2. Il contribuente impugnava l’atto di definizione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, proponendo plurime contestazioni. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo l’incompetenza territoriale dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che aveva notificato l’atto impugnato. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio censurando, per quanto ancora di interesse, l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di definizione, e comunque riaffermando la competenza territoriale dell’Ufficio di Catania a notificarlo, diversamente da quanto statuito dalla CTP. La CTR della Sicilia manifestava ragioni di dubbio circa l’ammissibilità dell’impugnazione di un atto di definizione, ma comunque accoglieva il ricorso, ritenendo la competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Catania a notificare l’atto. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. 4.1. Il contribuente ha successivamente depositato memoria, in prossimità dell’udienza celebrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Collegio della sottosezione sesta, con la quale ha domandato sospendersi il processo ai sensi della legge n. 130 del 2022, e l’istanza è stata accolta nei termini di legge. 5. In prossimità della successiva udienza, fissata per il 14.3.2023, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato documentazione ed ha domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza d’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’atto di definizione un provvedimento tributario non impugnabile. 2. Mediante il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, e dell’art. 58, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell’art. 112, comma 1, e dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., per avere l’impugnata CTR erroneamente individuato l’Ufficio fiscale accertatore, e competente a notificare l’atto riportante la pretesa tributaria. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Occorre infatti rilevare che [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione all’atto di definizione per cui è causa, n. TYSA1B200965/2014. Ha pertanto allegato alla richiesta la domanda di adesione consegnata all’Agenzia delle Entrate in via telematica il 13.1.2023 (seguito a comunicazione 7.12.2022), ed ha prodotto la quietanza di versamento delle somme dovute (Banco BPM, 10.11.2022). 2.1. Nel termine di legge di sessanta giorni (art. 5, commi 11 e 12, legge n. 130 del 2022), l’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego alla definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio. 3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. 4. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA], avendo il contribuente aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del contendere.
Sentenza Cassazione n. 08082/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris