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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25440/2026

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igliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocata generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 marzo 2026, il Magistrato di sorveglianza di Varese ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena del lavoro sostitutivo di pubblica utilità, trasmettendo gli atti al GIP presso il Tribunale di Monza, che ha emesso la sentenza.

Ha, sul punto, sostenuto che, dalla sistematica lettura degli artt. 63, 66 e 70, comma 6, d.lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 150, si evince l'intento del legislatore di accentrare in capo al giudice che ha irrogato la pena la relativa gestione.

Ha poi aggiunto che il richiamo operato dall'art. 76 legge 24 novembre 1981, n. 689, a chiusura del capo III dedicato alle pene sostitutive, in cui le norme della legge sull'ordinamento penitenziario sono applicate «in quanto compatibili», vada inteso come riferibile al solo istituto della liberazione anticipata e non regoli un'automatica estensione della competenza del magistrato di sorveglianza, anche perché l'art. 76 Ord. pen. non richiama espressamente la disciplina procedurale dicui all'art. 69-bis Ord. pen.

Proprio l'assenza di un esplicito riferimento normativo rende palese il fatto che il giudice competente a decidere dell'istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata non possa che essere quello che ha emesso la sentenza di condanna, apparendo illogico che sia altro magistrato a dover valutarne la concessione senza avere conoscenza della gestione e della fase esecutiva della sanzione sostitutiva.

2. Con ordinanza del 31 marzo 2026 il GIP del Tribunale di Monza ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la competenza funzionale a decidere l'istanza di liberazione anticipata del condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità compete al magistrato di sorveglianza, come da orientamento consolidato della Corte di cassazione, e che quindi il giudice competente nel caso in esame vada individuato nel Magistrato di sorveglianza di Varese.

3. Con requisitoria scritta, l'Avvocata generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell'istanza di liberazione anticipata consegue una stasi procedimentale che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese.

2. La questione è stata sottoposta più volte all'attenzione della Corte di legittimità.

L'orientamento che si è formato ritiene che la competenza a provvedere sia del magistrato di sorveglianza: «in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza». (Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, confl. comp. in proc.

Amatiello, Rv. 289436 - 01; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, Rv. 287687-01, nello stesso senso Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Gip, Rv. 289436 - 01, Sez. 1, n. 2918 del 15/01/2026, confl. comp. in proc.

Scansa, n.m.; Sez. 1, n. 30637 del 04/06/2025, confl. comp. in proc.

Spina; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, PG in proc.

Maccarinelli, n.m.; Sez. 1, n. 22662 del 07/03/2025, PM 2in proc.

Quartararo; n.m., Sez. 1, n. 17243 del 17/04/2026, confl. comp. in proc.

Vella, n.m.). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a questo orientamento, che ha una solida base testuale nell'art. 69 -bis Ord. pen. - come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022) - che è l'unica disposizione del sistema che regola l'istituto della liberazione anticipata sotto l'aspetto procedurale, ed ha portata generale, non contenendo essa alcun distinguo inerente alle diverse categorie di soggetti possibili beneficiari della premialità.

L'art. 69 -bis, cit., prevede espressamente, al suo comma 4, che «(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza», ed il comma 5 della disposizione stabilisce, poi, che «(a)vverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio».

In particolare, nella pronuncia Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, confl. comp. in proc.

Amatiello, cit., si afferma che la competenza è ben delineata e recentemente ridisegnata dalla legge, che - nella sua esaustiva disciplina, anche riferita al sistema delle impugnazioni - non lascia spazio a soluzioni interpretative alternative; nella precedente Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, cit., si precisa che «eventuali esigenze sistematiche (...) non possono che recedere innanzi al dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa».

3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza va immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

P. P.Q.MDeposita in Cancelleria oggi O l LU3, ZUZb [OSCURATO:PERSONA] O 3 IL FUNzi TARTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocata generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 marzo 2026, il Magistrato di sorveglianza di Varese ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena del lavoro sostitutivo di pubblica utilità, trasmettendo gli atti al GIP presso il Tribunale di Monza, che ha emesso la sentenza. Ha, sul punto, sostenuto che, dalla sistematica lettura degli artt. 63, 66 e 70, comma 6, d.lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 150, si evince l'intento del legislatore di accentrare in capo al giudice che ha irrogato la pena la relativa gestione. Ha poi aggiunto che il richiamo operato dall'art. 76 legge 24 novembre 1981, n. 689, a chiusura del capo III dedicato alle pene sostitutive, in cui le norme della legge sull'ordinamento penitenziario sono applicate «in quanto compatibili», vada inteso come riferibile al solo istituto della liberazione anticipata e non regoli un'automatica estensione della competenza del magistrato di sorveglianza, anche perché l'art. 76 Ord. pen. non richiama espressamente la disciplina procedurale dicui all'art. 69-bis Ord. pen. Proprio l'assenza di un esplicito riferimento normativo rende palese il fatto che il giudice competente a decidere dell'istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata non possa che essere quello che ha emesso la sentenza di condanna, apparendo illogico che sia altro magistrato a dover valutarne la concessione senza avere conoscenza della gestione e della fase esecutiva della sanzione sostitutiva. 2. Con ordinanza del 31 marzo 2026 il GIP del Tribunale di Monza ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la competenza funzionale a decidere l'istanza di liberazione anticipata del condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità compete al magistrato di sorveglianza, come da orientamento consolidato della Corte di cassazione, e che quindi il giudice competente nel caso in esame vada individuato nel Magistrato di sorveglianza di Varese. 3. Con requisitoria scritta, l'Avvocata generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell'istanza di liberazione anticipata consegue una stasi procedimentale che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese. 2. La questione è stata sottoposta più volte all'attenzione della Corte di legittimità. L'orientamento che si è formato ritiene che la competenza a provvedere sia del magistrato di sorveglianza: «in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza». (Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, confl. comp. in proc. Amatiello, Rv. 289436 - 01; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, Rv. 287687-01, nello stesso senso Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Gip, Rv. 289436 - 01, Sez. 1, n. 2918 del 15/01/2026, confl. comp. in proc. Scansa, n.m.; Sez. 1, n. 30637 del 04/06/2025, confl. comp. in proc. Spina; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, PG in proc. Maccarinelli, n.m.; Sez. 1, n. 22662 del 07/03/2025, PM 2in proc. Quartararo; n.m., Sez. 1, n. 17243 del 17/04/2026, confl. comp. in proc. Vella, n.m.). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a questo orientamento, che ha una solida base testuale nell'art. 69 -bis Ord. pen. - come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022) - che è l'unica disposizione del sistema che regola l'istituto della liberazione anticipata sotto l'aspetto procedurale, ed ha portata generale, non contenendo essa alcun distinguo inerente alle diverse categorie di soggetti possibili beneficiari della premialità. L'art. 69 -bis, cit., prevede espressamente, al suo comma 4, che «(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza», ed il comma 5 della disposizione stabilisce, poi, che «(a)vverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio». In particolare, nella pronuncia Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, confl. comp. in proc. Amatiello, cit., si afferma che la competenza è ben delineata e recentemente ridisegnata dalla legge, che - nella sua esaustiva disciplina, anche riferita al sistema delle impugnazioni - non lascia spazio a soluzioni interpretative alternative; nella precedente Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, cit., si precisa che «eventuali esigenze sistematiche (...) non possono che recedere innanzi al dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa». 3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza va immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. P. P.Q.MDeposita in Cancelleria oggi O l LU3, ZUZb [OSCURATO:PERSONA] O 3 IL FUNzi TARTO
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