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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 48567/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo I Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], Avvocato generale della Procura generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 aprile 2010, la Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, in relazione al concorso nel duplice omicidio premeditato, aggravato dai motivi abietti, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il 30 agosto 1990.

Dichiarava invece responsabile dei medesimi fatti [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di dodici anni di reclusione, con applicazione della disciplina della continuazione e riconoscimento - in misura prevalente sulle circostanze aggravanti contestate - delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Il giudice di primo grado riteneva non raggiunta la prova della partecipazione ai citati delitti di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di esecutore materiale e di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandante.

Da un lato, riteneva inattendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla ricezione del mandato omicidiario, in ipotesi, ad opera di [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro lato, considerava non riscontrate da quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli omicidi.

Il giudice di primo grado precisava che, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che, nel corso dell'agguato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva guidato l'autovettura e [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso i colpi di arma da fuoco, invece Ferrara aveva affermato che l'autista era stato [OSCURATO:PERSONA] e che sia quest'ultimo sia [OSCURATO:PERSONA] avevano sparato.

Nella sentenza di primo grado si rilevavano ulteriori divergenze nel narrato dei due citati dichiaranti circa il sentimento di diffidenza che, secondo quanto riferito da Ferrara, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe nutrito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di primo grado riteneva non riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] anche circa l'individuazione della causale del delitto nella circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva voluto cedere parte del denaro dovuto alla espropriazione dei propri terreni, la quale causale era stata invece ignorata o diversamente individuata dagli altri dichiaranti.

Il giudice di primo grado valutava come non rilevante, ai fini del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di condanna emessa da altro giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il citato duplice omicidio.

Il giudice di primo grado, come già ricordato, riteneva invece provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche partecipato - come dallo stesso dichiarato - a un precedente tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di primo grado proponevano gravami: il Pubblico Ministero, che criticava l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; la difesa di [OSCURATO:PERSONA], che criticava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la determinazione della pena.

3. La Corte di assise di appello di Napoli procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante audizione di [OSCURATO:PERSONA], Francesco Della Corte e [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del 27 aprile 2021, confermava la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Riformava invece la sentenza appellata sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in undici anni di reclusione; sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo - escluse le circostanze aggravanti contestate in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e applicata la disciplina della continuazione - alla pena dell'ergastolo.

Il giudice di appello riteneva che le dichiarazioni di Francesco Della Corte, circa le dinamiche dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] come riferitegli in più occasioni da [OSCURATO:PERSONA], fossero idonee a riscontrare il narrato di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di appello considerava rilevante nel giudizio in esame, a differenza di quanto prospettato dal giudice di primo grado, la sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado quale esecutore materiale del duplice omicidio oggetto del presente processo.

Secondo quanto affermato nella sentenza di appello, l'attendibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla citata azione delittuosa sarebbe idonea a coinvolgere anche la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di appello indicava con funzione di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] de relato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], due affiliati deceduti, e ancora da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di appello riteneva sussistenti i requisiti per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione - sulla base della preparazione e dell'organizzazione dell'agguato e della predisposizione di armi e veicoli - e individuava i motivi abietti nel fatto che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era espressione del potere delinquenziale del clan dei Casalesi al fine di affermare la supremazia sul territorio.

Il giudice di appello determinava la pena nella misura precedentemente indicata in base alla gravità del reato e alla negativa personalità del reo, come emergente dal certificato del Casellario giudiziale riportante condanne per reati efferati.4.

Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazioni degli artt. 603, comma 3-bis, e 533 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Lamenta che il giudice di appello abbia riformato la sentenza di primo grado senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale anche con riferimento all'audizione di [OSCURATO:PERSONA].

In base alle doglianze difensive, la sentenza ora impugnata sarebbe nulla poiché il giudice di appello non avrebbe rispettato quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di definizione del concetto di decisività della prova.

Quest'ultima andrebbe individuata in quella concernente un elemento che abbia assunto un ruolo determinante per l'esito liberatorio della sentenza di primo grado e che, ove espunto dal complesso del materiale probatorio, incida sull'esito del giudizio di appello.

Il ricorrente sostiene che, nel caso ora in esame, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero una prova decisiva, come dimostrato anche dal fatto che il Pubblico Ministero aveva sollecitato la rilettura sistematica delle dichiarazioni di costui alla luce del narrato degli altri collaboratori di giustizia.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazioni dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

In base alle doglianze difensive, il giudice di appello avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata circa la ritenuta attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], obbligo derivante dalla riforma della sentenza assolutoria di primo grado in una pronuncia di condanna.

Il ricorrente sostiene che la motivazione circa le dichiarazioni rese in appello dai collaboratori di giustizia Ferrara, Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] - tutti de relato e quest'ultimo da una fonte incerta - sia stata priva di maggiore persuasività.

Il ricorrente afferma che, tra l'altro, la versione del fatto riferita da Francesco Della Corte sia contrastante con quella narrata da [OSCURATO:PERSONA].

In base alle doglianze difensive, il giudice di appello, nel ritenere attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa le modalità esecutive dell'azione omicidiaria, sarebbe incorso anche in travisamento delle considerazioni svolte dal giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto dette dichiarazioni del tutto vaghe.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e degli artt. 577, comma 1, nn. 3 e 4, 62-bis, 69 e 133 cod. pen.

In base alle doglianze difensive, la sentenza ora impugnata sarebbe carente di motivazione sia circa l'estensione a [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze aggravanti contestate, sia circa il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente sostiene che circa le modalità esecutive non vi siano sufficienti elementi, tali da far ritenere applicabile la circostanza aggravante della premeditazione; che mancherebbe la motivazione circa la condivisione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei presunti motivi abietti; infine, che il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., dello stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto, del tempo ormai decorso dall'omicidio e dell'età di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La trattazione del primo motivo di ricorso, con il quale è criticata la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riferimento all'audizione di [OSCURATO:PERSONA], rende opportuno il richiamo sia del percorso della giurisprudenza di legittimità sul punto - a partire dal 2016, con la sentenza Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492-01 - sia della novella normativa in materia di giudizio di appello riformatorio della pronuncia assolutoria di primo grado.

È altresì utile richiamare i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di carattere decisivo della prova.

1.1. Con riguardo alla necessità di rinnovazione della prova, già la giurisprudenza di legittimità aveva stabilito, prima della novella legislativa, che era affetta da vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, avesse affermato la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non fosse stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne derivava che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora la sentenza di appello fosse stata impugnata censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione doveva annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492-01, già sopra citata).

Tale giurisprudenza muoveva dalla necessità di coordinamento del diritto nazionale con quello sovranazionale e teneva conto della posizione della Corte EDU che risultava a seguito di decisioni come la sentenza Dan c.

Moldavia del 05/07/2011, la cui linea era stata già anticipata in precedenti pronunce (v. caso Bricmont c.

Belgio del 07/07/1989, e poi, ex plurimis, casi Constantinescu c.

Romania del 27/06/2000; Arnarsson c.

Islanda del 15/07/2003; Destrehem c.

Francia del 18/05/2004; [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), secondo cui l'affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell'imputato, prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative, è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (più recentemente v. anche Manolachi c.

Romania del 05/03/2013; Fluera5 c.

Romania del 09/04/2013; Lorefice c.

Italia, 29/06/2017).

Con la richiamata sentenza Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492-01, il giudice di legittimità evidenziava che i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione - convenzionalmente orientata - ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne.

La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della CEDU, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implicava che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduceva una erronea valutazione delle prove dichiarative, non poteva riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che avevano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

A seguito dell'affermazione dei ricordati principi giurisprudenziali, il legislatore ha introdotto, con l'art. 1, comma 58, legge n. 103 del 23 giugno 2017, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., con il quale si è inteso positivizzare il principio di diritto enunciato dalla Corte EDU e dalle Sezioni Unite di questa Corte.

È stato così stabilito a livello legislativo che, nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, il contraddittorio dev'essere implementato con i principi dell'oralità e dell'immediatezza anche in appello, perché questo è il metodo epistemologico più corretto e idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, in motivazione).

1.2. In materia di individuazione del carattere decisivo di una prova, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che costituiscono prove decisive (al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese) quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio; nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491-01).

Inoltre, opportunamente è stato evidenziato che le prove decisive, rilevanti ai fini della rinnovazione istruttoria volta alla riforma del giudizio assolutorio di primo grado, si discostano da quelle prese in considerazione dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, in tal caso, ci si trova dinnanzi ad una prova che, se assunta, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia.

1.3. Ciò posto in astratto, con riferimento al caso concreto in esame deve affermarsi che le doglianze difensive colgono nel segno laddove sostengono che il giudice di appello avrebbe dovuto nuovamente escutere il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] a seguito di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen.

Infatti, da un lato, la sentenza di appello ha operato la riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, emettendo una pronuncia di condanna; dall'altro lato, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] costituiscono prova dichiarativa di contenuto decisivo.

Il giudice di appello, lungi dal rilevare la mera sopravvenienza di dati probatori idonei a riscontrare il narrato di [OSCURATO:PERSONA], ha compiuto una vera e propria rivalutazione di tale prova mediante la rilettura della stessa alla luce del complessivo compendio probatorio.

In particolare, il giudice di appello ha superato il contrasto, ritenuto tale dal giudice di primo grado, tra quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] circa i ruoli assunti nell'azione omicidiaria da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e circa il contesto di ipotetica diffidenza nutrito nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

È lo stesso giudice di appello, d'altronde, ad affermare che il Pubblico Ministero aveva impugnato la sentenza di primo grado censurando la valutazione ivi svolta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Deve ribadirsi che il narrato di quest'ultimo integra a tutti gli effetti una prova decisiva, tenuto conto che entrambi i giudici di merito hanno fondato la propria decisione anche sul ruolo centrale delle dichiarazioni rese da costui.

Incombeva perciò sul giudice di appello l'obbligo di assumere nuovamente anche la prova dichiarativa costituita dall'audizione di [OSCURATO:PERSONA].

Poiché tale attività istruttoria non è stata svolta, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al fine della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche in relazione alla citata prova dichiarativa.

2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, con i quali il ricorrente lamenta vizi circa la consistenza del compendio probatorio ed errori nell'applicazione delle circostanze e nella determinazione del trattamento sanzionatorio, sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

3. Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo I Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], Avvocato generale della Procura generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2010, la Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, in relazione al concorso nel duplice omicidio premeditato, aggravato dai motivi abietti, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il 30 agosto 1990. Dichiarava invece responsabile dei medesimi fatti [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di dodici anni di reclusione, con applicazione della disciplina della continuazione e riconoscimento - in misura prevalente sulle circostanze aggravanti contestate - delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Il giudice di primo grado riteneva non raggiunta la prova della partecipazione ai citati delitti di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di esecutore materiale e di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandante. Da un lato, riteneva inattendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla ricezione del mandato omicidiario, in ipotesi, ad opera di [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro lato, considerava non riscontrate da quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli omicidi. Il giudice di primo grado precisava che, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che, nel corso dell'agguato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva guidato l'autovettura e [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso i colpi di arma da fuoco, invece Ferrara aveva affermato che l'autista era stato [OSCURATO:PERSONA] e che sia quest'ultimo sia [OSCURATO:PERSONA] avevano sparato. Nella sentenza di primo grado si rilevavano ulteriori divergenze nel narrato dei due citati dichiaranti circa il sentimento di diffidenza che, secondo quanto riferito da Ferrara, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe nutrito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado riteneva non riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] anche circa l'individuazione della causale del delitto nella circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva voluto cedere parte del denaro dovuto alla espropriazione dei propri terreni, la quale causale era stata invece ignorata o diversamente individuata dagli altri dichiaranti. Il giudice di primo grado valutava come non rilevante, ai fini del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di condanna emessa da altro giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il citato duplice omicidio. Il giudice di primo grado, come già ricordato, riteneva invece provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche partecipato - come dallo stesso dichiarato - a un precedente tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di primo grado proponevano gravami: il Pubblico Ministero, che criticava l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; la difesa di [OSCURATO:PERSONA], che criticava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la determinazione della pena. 3. La Corte di assise di appello di Napoli procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante audizione di [OSCURATO:PERSONA], Francesco Della Corte e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 27 aprile 2021, confermava la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Riformava invece la sentenza appellata sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in undici anni di reclusione; sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo - escluse le circostanze aggravanti contestate in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e applicata la disciplina della continuazione - alla pena dell'ergastolo. Il giudice di appello riteneva che le dichiarazioni di Francesco Della Corte, circa le dinamiche dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] come riferitegli in più occasioni da [OSCURATO:PERSONA], fossero idonee a riscontrare il narrato di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello considerava rilevante nel giudizio in esame, a differenza di quanto prospettato dal giudice di primo grado, la sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado quale esecutore materiale del duplice omicidio oggetto del presente processo. Secondo quanto affermato nella sentenza di appello, l'attendibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla citata azione delittuosa sarebbe idonea a coinvolgere anche la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello indicava con funzione di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] de relato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], due affiliati deceduti, e ancora da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello riteneva sussistenti i requisiti per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione - sulla base della preparazione e dell'organizzazione dell'agguato e della predisposizione di armi e veicoli - e individuava i motivi abietti nel fatto che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era espressione del potere delinquenziale del clan dei Casalesi al fine di affermare la supremazia sul territorio. Il giudice di appello determinava la pena nella misura precedentemente indicata in base alla gravità del reato e alla negativa personalità del reo, come emergente dal certificato del Casellario giudiziale riportante condanne per reati efferati.4. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazioni degli artt. 603, comma 3-bis, e 533 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Lamenta che il giudice di appello abbia riformato la sentenza di primo grado senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale anche con riferimento all'audizione di [OSCURATO:PERSONA]. In base alle doglianze difensive, la sentenza ora impugnata sarebbe nulla poiché il giudice di appello non avrebbe rispettato quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di definizione del concetto di decisività della prova. Quest'ultima andrebbe individuata in quella concernente un elemento che abbia assunto un ruolo determinante per l'esito liberatorio della sentenza di primo grado e che, ove espunto dal complesso del materiale probatorio, incida sull'esito del giudizio di appello. Il ricorrente sostiene che, nel caso ora in esame, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero una prova decisiva, come dimostrato anche dal fatto che il Pubblico Ministero aveva sollecitato la rilettura sistematica delle dichiarazioni di costui alla luce del narrato degli altri collaboratori di giustizia. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazioni dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi di motivazione. In base alle doglianze difensive, il giudice di appello avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata circa la ritenuta attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], obbligo derivante dalla riforma della sentenza assolutoria di primo grado in una pronuncia di condanna. Il ricorrente sostiene che la motivazione circa le dichiarazioni rese in appello dai collaboratori di giustizia Ferrara, Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] - tutti de relato e quest'ultimo da una fonte incerta - sia stata priva di maggiore persuasività. Il ricorrente afferma che, tra l'altro, la versione del fatto riferita da Francesco Della Corte sia contrastante con quella narrata da [OSCURATO:PERSONA]. In base alle doglianze difensive, il giudice di appello, nel ritenere attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa le modalità esecutive dell'azione omicidiaria, sarebbe incorso anche in travisamento delle considerazioni svolte dal giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto dette dichiarazioni del tutto vaghe. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e degli artt. 577, comma 1, nn. 3 e 4, 62-bis, 69 e 133 cod. pen. In base alle doglianze difensive, la sentenza ora impugnata sarebbe carente di motivazione sia circa l'estensione a [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze aggravanti contestate, sia circa il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sostiene che circa le modalità esecutive non vi siano sufficienti elementi, tali da far ritenere applicabile la circostanza aggravante della premeditazione; che mancherebbe la motivazione circa la condivisione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei presunti motivi abietti; infine, che il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., dello stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto, del tempo ormai decorso dall'omicidio e dell'età di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La trattazione del primo motivo di ricorso, con il quale è criticata la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riferimento all'audizione di [OSCURATO:PERSONA], rende opportuno il richiamo sia del percorso della giurisprudenza di legittimità sul punto - a partire dal 2016, con la sentenza Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492-01 - sia della novella normativa in materia di giudizio di appello riformatorio della pronuncia assolutoria di primo grado. È altresì utile richiamare i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di carattere decisivo della prova. 1.1. Con riguardo alla necessità di rinnovazione della prova, già la giurisprudenza di legittimità aveva stabilito, prima della novella legislativa, che era affetta da vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, avesse affermato la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non fosse stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne derivava che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora la sentenza di appello fosse stata impugnata censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione doveva annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492-01, già sopra citata). Tale giurisprudenza muoveva dalla necessità di coordinamento del diritto nazionale con quello sovranazionale e teneva conto della posizione della Corte EDU che risultava a seguito di decisioni come la sentenza Dan c. Moldavia del 05/07/2011, la cui linea era stata già anticipata in precedenti pronunce (v. caso Bricmont c. Belgio del 07/07/1989, e poi, ex plurimis, casi Constantinescu c. Romania del 27/06/2000; Arnarsson c. Islanda del 15/07/2003; Destrehem c. Francia del 18/05/2004; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), secondo cui l'affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell'imputato, prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative, è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (più recentemente v. anche Manolachi c. Romania del 05/03/2013; Fluera5 c. Romania del 09/04/2013; Lorefice c. Italia, 29/06/2017). Con la richiamata sentenza Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492-01, il giudice di legittimità evidenziava che i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione - convenzionalmente orientata - ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne. La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della CEDU, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implicava che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduceva una erronea valutazione delle prove dichiarative, non poteva riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che avevano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. A seguito dell'affermazione dei ricordati principi giurisprudenziali, il legislatore ha introdotto, con l'art. 1, comma 58, legge n. 103 del 23 giugno 2017, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., con il quale si è inteso positivizzare il principio di diritto enunciato dalla Corte EDU e dalle Sezioni Unite di questa Corte. È stato così stabilito a livello legislativo che, nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, il contraddittorio dev'essere implementato con i principi dell'oralità e dell'immediatezza anche in appello, perché questo è il metodo epistemologico più corretto e idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, in motivazione). 1.2. In materia di individuazione del carattere decisivo di una prova, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che costituiscono prove decisive (al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese) quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio; nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491-01). Inoltre, opportunamente è stato evidenziato che le prove decisive, rilevanti ai fini della rinnovazione istruttoria volta alla riforma del giudizio assolutorio di primo grado, si discostano da quelle prese in considerazione dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, in tal caso, ci si trova dinnanzi ad una prova che, se assunta, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia. 1.3. Ciò posto in astratto, con riferimento al caso concreto in esame deve affermarsi che le doglianze difensive colgono nel segno laddove sostengono che il giudice di appello avrebbe dovuto nuovamente escutere il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] a seguito di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. Infatti, da un lato, la sentenza di appello ha operato la riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, emettendo una pronuncia di condanna; dall'altro lato, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] costituiscono prova dichiarativa di contenuto decisivo. Il giudice di appello, lungi dal rilevare la mera sopravvenienza di dati probatori idonei a riscontrare il narrato di [OSCURATO:PERSONA], ha compiuto una vera e propria rivalutazione di tale prova mediante la rilettura della stessa alla luce del complessivo compendio probatorio. In particolare, il giudice di appello ha superato il contrasto, ritenuto tale dal giudice di primo grado, tra quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] circa i ruoli assunti nell'azione omicidiaria da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e circa il contesto di ipotetica diffidenza nutrito nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. È lo stesso giudice di appello, d'altronde, ad affermare che il Pubblico Ministero aveva impugnato la sentenza di primo grado censurando la valutazione ivi svolta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Deve ribadirsi che il narrato di quest'ultimo integra a tutti gli effetti una prova decisiva, tenuto conto che entrambi i giudici di merito hanno fondato la propria decisione anche sul ruolo centrale delle dichiarazioni rese da costui. Incombeva perciò sul giudice di appello l'obbligo di assumere nuovamente anche la prova dichiarativa costituita dall'audizione di [OSCURATO:PERSONA]. Poiché tale attività istruttoria non è stata svolta, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al fine della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche in relazione alla citata prova dichiarativa. 2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, con i quali il ricorrente lamenta vizi circa la consistenza del compendio probatorio ed errori nell'applicazione delle circostanze e nella determinazione del trattamento sanzionatorio, sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. 3. Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di
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