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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14767/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2019 della Corte d'Assise appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n:137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 18 aprile 2018 la Corte di cassazione ha annullato la sentenza 1 luglio 2016 della Corte di assise di appello di Messina nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] (condannato per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione alla compagine associativa derivata, facente capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 2 della rubrica), con rinvio alla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame.

In particolare, la Corte di legittimità ha osservato che all'imputato era stato originariamente contestato il reato di partecipazione al gruppo criminale - oggetto dell'imputazione sub 2) - a decorrere dall'anno 2007, mentre nel corso dell'attività istruttoria di primo grado, l'inizio della collaborazione organica era stato temporalmente collocato nell'anno 1991 epoca nella quale la cosca mafiosa egemone nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto era ancora unitariamente identificata, come emerso nel corso del procedimento e come risultante da numerose sentenze irrevocabili.

La Corte di legittimità ha quindi rilevato come i giudici di merito avessero premesso che, sebbene il reato di cui all'art. '416-bis c.p. fosse stato contestato ai capi 1) e 2), si trattava comunque di un'unica consorteria mafiosa, all'interno della quale erano venuti ad aggregarsi, nel tempo, diversi gruppi, dotati di una certa autonomia decisionale ed operativa, relativamente a territori di competenza, che avevano tra loro interagito e fatto capo a determinate figure di spicco, come [OSCURATO:PERSONA] ed il D'[OSCURATO:PERSONA].

Gli stessi giudici di merito non avevano tralasciato di illustrare, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, l'evolversi della "mafia barcellonese", e la consistenza degli organismi criminali in conseguenza dei diversi assetti soggettivi correlati, le variazioni di influenza e la ripartizione della cosca barcellonese negli anni 2005- 2006 in tre frange o cellule, delle quali una facente capo, appunto, a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto, tuttavia, i giudici di merito non si erano soffermati specificamente sui rapporti sussistenti tra le "tre frange", anche rispetto all'originario unitario sodalizio criminale dei barcellonesi, pur indicando la sussistenza di una certa autonomia decisionale ed operativa, tale da giustificare la configurazione giuridica di una pluralità di sodalizi.

La parziale sovrapposizione di 'soggetti, tempi, territori e oggetto dell'attività criminale organizzata impone al giudice, per affermare la configurabilità di diversi ed autonomi sodalizi, di fornire espressa indicazione delle ragioni che inducono ad escludere l'ipotesi di un unico gruppo criminale che operi in permanenza, con fisiologici adattamenti della propria composizione ed azione al trascorrere del tempo e delle condizioni esterne (Sez. 6, Sentenza n.43963 del 30/9/2013 Rv. 258154, N. 2772 del 1995 Rv. 201353, N. 29770 del 2009 Rv. 244459, N. 19220 del 2012 Rv. 252877, N. 11564 del 2013 Rv. 255156).

L'omesso confronto con tali principi ha determinato, secondo questa Corte di legittimità, un deficit motivazionale ed argomentativo di fondo che si ripercuoteva sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e sul suo ruolo di "partecipe alla cosca dei barcellonesi", posto che genericamente la sentenza impugnata aveva dato conto dell'affiliazione dell'imputato nel 1991, legando poi il percorso criminale dello stesso all'autonoma compagine di stampo mafioso, avente come soggetto di vertice il D'[OSCURATO:PERSONA] oltre a [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto che tale compagine era sorta molto più recentemente.

La sentenza impugnata, pertanto, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata annullata con rinvio alla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] per una nuova valutazione della posizione dell'imputato alla luce di quanto sopra evidenziato.

2. Con sentenza 10 giugno 2019 La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede di rinvio, ha confermato la condanna emessa dalla Corte di assise di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che è stato anche condannato alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite.

In particolare la Corte del rinvio, ha chiarito che il tema demandatole era quello della configurazione giuridica di uno o più sodalizi mafiosi, con riguardo alle compagini storicamente operanti nel territorio d'interesse ed alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un'unica associazione o, piuttosto, alla sua successiva partecipazione alla più recente organizzazione capeggiata dal D'[OSCURATO:PERSONA].

Sebbene con la sentenza di annullamento sia stato sottolineato che il precedente giudice di appello si era limitato a dare conto della affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 alla compagine dei c.d. 'barcellonesi', legando poi il percorso criminale del medesimo all'autonoma e più recente associazione mafiosa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che dall'analisi di tutti i fatti, per come riportati nella sentenza di primo grado, si riscontrava chiaramente una partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al vecchio organismo criminale connotata oltre che dalla partecipazione alla riunione nel territorio di Bianco ed al gruppo di fuoco dismesso nel 1991, dal suo coinvolgimento nelle attività di carattere estorsivo e nella richiesta di autorizzazione &l'uccisione del macellaio di Sant'Antonio risalente al 1998.

Secondo quanto riferito dal collaboratore Gullo, poi, risalirebbe a prima del 2003 il contrasto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche deciso l'uccisione del primo. [OSCURATO:PERSONA] si era poi riavvicinato al D'[OSCURATO:PERSONA] facendo parte di uno dei tre gruppi in cui si era suddivisa la 'famiglia' di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.Rispetto, poi, alla evoluzione dell'originario sodalizio criminoso individuato come 'mafia barcellonese' nella tripartizione a partire dall'anno 2005 la Corte del rinvio ha osservato che la conferma di tale suddivisione si rinviene in tutto il materiale probatorio; in particolare il collaboratore Gullo ha riferito che tra il 2005 ed il 2006 era intervenuta la sostanziale divisione del clan barcellonese in tre gruppi, uno dei quali riconducibile al D'[OSCURATO:PERSONA] e di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA] e che, conseguenza di questo nuovo assetto, era stata la diversa tripartizione dei proventi delle attività estorsive che non confluivano più nella cassa comune dei 'barcellonesi', ma bensì venivano suddivise tra i tre gruppi.

La stessa Corte poi, pur dando atto della discrasia contenuta nella contestazione di cui al capo 2) nel senso che a [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita la partecipazione ad un sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sin dai primi anni '90 nonostante quest'ultimo abbia assunto un ruolo apicale (assieme a [OSCURATO:PERSONA]) soltanto negli anni 2005-2006, ha tuttavia ritenuto che i ruoli partecipativi svolti da [OSCURATO:PERSONA] dal 1991 sino al 2011 sono stati distinti e che quindi per le condotte poste in essere si è verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi con la conseguenza che deve escludersi - con riferimento alla contestazione temporale contenuta al capo 2)- la identità del fatto.

La Corte di assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha poi confermato anche il diniego della concessione delle attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA].ritenendo ostativo a ciò l'elevato grado di capacità a delinquere dell'imputato, la sua pericolosità e la mancanza di alcun segno di resipiscenza.

Infine, ha respinto l'impugnazione anche con riferimento alla dedotta erronea determinazione delle pena applicata al [OSCURATO:PERSONA] in continuazione rispetto ai fatti giudicati con la sentenza del c.d. processo 'Ponente' (pena base fissata in anni 10 di reclusione per il reato associativo ed anni 2 per estorsione tentata in continuazione); al riguardo la Corte di assise d'appello ha osservato che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e che comunque risulta congrua in considerazione del ruolo svolto per lungo tempo dall' imputato nel sodalizio criminoso, come congrua deve ritenersi la pena stabilita per il reato in continuazione vista la gravità della vicenda estorsiva ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del ruolo non secondario svolto dall'imputato in tale vicenda.

3. Avverso la sentenza della Corte di assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a sette motivi.

Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e degli artt. 187, 627, comma 3, e 191 cod. proc. pen., evidenziando che la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe uniformata alle questioni di diritto fissate dalla Corte di legittimità con la sentenza di annullamento.

In particolare, la Corte del rinvio nelle pagine 25 e 26 della sentenza impugnata ha confermato la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente, per la sua partecipazione alla associazione di stampo mafioso capeggiata da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dal 1991 sino al 2011, con una motivazione contraddittoria ed apparente senza tenere conto di quanto indicato con la sentenza di annullamento con particolare riferimento alla circostanza che l'imputazione è sempre stata quella di avere fatto parte, sin dal 1991, del clan capeggiato dal D'[OSCURATO:PERSONA] epoca in cui, però, tale gruppo criminoso ancora non esisteva essendo stato costituito soltanto nel 2005/2006.

In sostanza la Corte del rinvio non ha tenuto conto del principio fissato con l'annullamento, vale a dire che, una volta individuata l'esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne sia susseguita una distinta, occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuità nel programma associativo, ad esempio una faida oppure una scissione.

Inoltre, il ricorrente evidenzia l'apparenza della motivazione per non avere argomentato adeguatamente circa l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan capeggiato dal D'[OSCURATO:PERSONA]; infatti -pur dando atto della discrasia contenuta nel capo 2) rispetto alla partecipazione del ricorrente al clan D'[OSCURATO:PERSONA] sin dal 1991 nonostante tale gruppo si sia formato nel 2005/2006- la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che da tale discrasia si ricava pure che al ricorrente è attribuita la partecipazione al clan dei vecchi 'barcellonesi' come emerso dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

In sostanza, quindi, il giudice del rinvio non avrebbe effettuato una nuova valutazione del materiale probatorio, come indicato con la sentenza di annullamento, limitandosi a richiamare 'per relationem' le motivazioni dei precedenti gradi di merito e senza valutare in concreto il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan D'[OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e). cod. proc. pen., la violazione degli artt. 521 e 522 del cod. proc. pen. per nullità a causa della mancata correlazione tra accusa e sentenza; in particolare la Corte del rinvio avrebbe dovuto trasmettere gli atti al p.m., come richiesto dalla difesa, in relazione alla imputazione, come modificata alla udienza del 5 giugno 2014, quando l'originaria imputazione relativa all'anno 2007 era stata retrodatata ai primi anni '90 pur rimanendo contestato al ricorrente il capo 2), vale a dire la partecipazione al clan D'[OSCURATO:PERSONA] formatosi nel 2005/2006.

Il terzo motivo censura la decisione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all' art. 416-bis cod. pen., 125 e 546 cod.proc. pen. per omessa motivazione circa la valutazione di concreti elementi a conferma della partecipazione al clan D'[OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 2007 al 2011.

Il quarto motivo evidenzia, a norma e dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 133, 416-bis e 2, quarto comma, cod. pen. con riferimento al divieto di applicazione retroattiva della pena più sfavorevole; infatti la pena base di 10 anni di reclusione per la partecipazione all'associazione mafiosa risalente al 1990 supera i limiti edittali previsti dall'art. 416-bis cod. pen. come vigente all'epoca della commissione del fatto con conseguente violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio.

Con il quinto ed il sesto motivo il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione quanto alla dosimetria della pena ritenuta eccessiva nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche negate, a suo parere, con motivazione mancante o comunque apparente considerato che non è stato tenuto conto del fatto che il presente procedimento è l'unico pendente a carico dell'imputato.

Infine, con il settimo motivo censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la mancata declaratoria di estinzione del reato commesso nel 1990 per prescrizione tenuto conto della pena edittale prevista all'epoca per la violazione dell'art. 416-biss cod. pen. ed essendo diversi i fatti dei due capi di imputazione.

A mezzo del nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente propone motivi aggiunti sviluppando ulteriormente le medesime censure contenute nella impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte rileva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto.

2. In particolare, con riferimento ai primi quattro motivi di ricorso da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, deve premettersi che la contestazione originaria riguardava la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan D'[OSCURATO:PERSONA] a far tempo dall'anno 2007 e fino al 2011.

Nel giudizio di primo grado il pubblico ministero ha modificato l'imputazione, estendendo l'inizio della permanenza della partecipazione associativa "ai primi anni 90".

Per l'imputazione così modificata l'imputato è stato condannato in primo grado e la condotta è stata confermata dalla Corte di assise di appello di Messina.

L'intervento della Corte di cassazione, sollecitato dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha portato alla luce una lacuna nelle motivazioni delle sentenze di merito.

Dalle stesse non emergeva, invero, se il clan D'[OSCURATO:PERSONA] fosse un'associazione diversa ed autonoma rispetto al clan dei barcellonesi del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato parte, secondo la contestazione suppletiva, "dai primi anni 90".

Il giudice di legittimità invitava, pertanto, la Corte del rinvio a stabilire se le scissioni del 2007 (dalle quali erano nati tre clan) avessero determinato una soluzione di continuità rispetto all'originario clan dei 'barcellonesi', fermo restando che all'imputato era contestata la partecipazione, qualora la Corte di merito avesse deciso trattarsi di associazioni diverse ed autonome, ad entrambe le associazioni.

E così è stato, nel senso che la Corte del rinvio ha, da un lato, stabilito la diversità ed autonomia del clan D'[OSCURATO:PERSONA], dall'altro ha enunciato gli elementi dimostrativi della partecipazione dell'imputato ad entrambe le consorterie.

Nondimeno, la Corte del rinvio ha confermato la sentenza di primo grado; in particolare, ha confermato la pena di anni 12 di reclusione di cui 10, come pena - base, per l'imputazione in esame.

3. Ciò premesso, nessun addebito può essere mosso alla Corte di rinvio, sostenendo che non si sarebbe uniformata alla sentenza della Corte di cassazione come impostole dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Non soltanto la censura della difesa è generica, ma è altresì manifestamente infondata poiché il giudice del rinvio ha colmato la lacuna motivazionale segnalata dalla Corte di cassazione, affermando che la scissione aveva dato vita ad una nuova associazione di tipo mafioso e che l'imputato era stato parte sia del clan originario, sia di quello nato dalla scissione.

La Corte del rinvio ha, inoltre, argomentato entrambe le affermazioni, così colmando le lacune che il giudice di legittimità aveva individuato.

Né può affermarsi che vi sia stata violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna (in altre parole, che l'imputato sia stato condannato per un fatto mai contestatogli).

In realtà - come si è detto - all'imputato era stata contestata, seppur con chiarezza e precisione non esemplari (ma neppure incidenti sull'effettività del diritto di difesa), sia la partecipazione al clan dei barcellonesi, sia la partecipazione al clan D'[OSCURATO:PERSONA].

La Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA], per il capo in discussione, ha irrogato all'imputato la pena di 10 anni di reclusione.

E in tal caso il giudice di merito lo ha condannato per una sola associazione, tenendo probabilmente conto, nel commisurare la pena, dell'ampia estensione della permanenza (al momento della cessazione della permanenza la pena edittale era da 7 a 12 anni di reclusione, per effetto dell'aumento voluto dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Alla stessa, seppur implicita, conclusione è pervenuta la Corte di assise di appello di Messina nel confermare la sentenza di primo grado.

Ma tutto è cambiato nel momento in cui la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice del rinvio, ha mantenuto ferma la pena - base di 10 anni di reclusione, pur dando atto che all'imputato era stata contestata la partecipazione a due diverse ed autonome associazioni di stampo mafioso.

Ne deriva che una frazione di detta pena - base deve essere riferita, a titolo di aumento per la continuazione, alla partecipazione al clan dei 'barcellonesi' (cessata prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 125 del 2008), reato all'epoca punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

In conclusione, da un lato deve affermarsi che l'imputato è stato condannato per entrambi i reati associativi; dall'altro, in tal modo replicandosi anche al quarto motivo del ricorso, ad una pena "legale", seppur non adeguatamente specificata dal giudice del rinvio.

4. Parimenti infondati risultano il quinto ed il sesto motivo; infatti la Corte del rinvio ha dato rilievo, come motivazione adeguata e priva di vizi logici, ai precedenti penali, alla assenza di resipiscenza ed alla gravità dei fatti commessi per la determinazione della pena e per non riconoscere le attenuanti generiche.

Al riguardo si richiama il condivisibile principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Inoltre, la sentenza impugnata, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art.133 cod. pen. (anche per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche), quali le modalità della condotta, i precedenti penali e l'assenza di resipiscenza adempie l'obbligo di moti azione richiesto.

5. Infine, è infondato anche il settimo motivo considerato che il reato associativo riguardante l'appartenenza al clan dei 'barcellonesi' si è protratto sino al 2007 e che, pertanto, la prescrizione allo stato non è maturata.

6. In conclusione il ricorso va respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2019 della Corte d'Assise appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n:137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 18 aprile 2018 la Corte di cassazione ha annullato la sentenza 1 luglio 2016 della Corte di assise di appello di Messina nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] (condannato per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione alla compagine associativa derivata, facente capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 2 della rubrica), con rinvio alla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame. In particolare, la Corte di legittimità ha osservato che all'imputato era stato originariamente contestato il reato di partecipazione al gruppo criminale - oggetto dell'imputazione sub 2) - a decorrere dall'anno 2007, mentre nel corso dell'attività istruttoria di primo grado, l'inizio della collaborazione organica era stato temporalmente collocato nell'anno 1991 epoca nella quale la cosca mafiosa egemone nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto era ancora unitariamente identificata, come emerso nel corso del procedimento e come risultante da numerose sentenze irrevocabili. La Corte di legittimità ha quindi rilevato come i giudici di merito avessero premesso che, sebbene il reato di cui all'art. '416-bis c.p. fosse stato contestato ai capi 1) e 2), si trattava comunque di un'unica consorteria mafiosa, all'interno della quale erano venuti ad aggregarsi, nel tempo, diversi gruppi, dotati di una certa autonomia decisionale ed operativa, relativamente a territori di competenza, che avevano tra loro interagito e fatto capo a determinate figure di spicco, come [OSCURATO:PERSONA] ed il D'[OSCURATO:PERSONA]. Gli stessi giudici di merito non avevano tralasciato di illustrare, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, l'evolversi della "mafia barcellonese", e la consistenza degli organismi criminali in conseguenza dei diversi assetti soggettivi correlati, le variazioni di influenza e la ripartizione della cosca barcellonese negli anni 2005- 2006 in tre frange o cellule, delle quali una facente capo, appunto, a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, tuttavia, i giudici di merito non si erano soffermati specificamente sui rapporti sussistenti tra le "tre frange", anche rispetto all'originario unitario sodalizio criminale dei barcellonesi, pur indicando la sussistenza di una certa autonomia decisionale ed operativa, tale da giustificare la configurazione giuridica di una pluralità di sodalizi. La parziale sovrapposizione di 'soggetti, tempi, territori e oggetto dell'attività criminale organizzata impone al giudice, per affermare la configurabilità di diversi ed autonomi sodalizi, di fornire espressa indicazione delle ragioni che inducono ad escludere l'ipotesi di un unico gruppo criminale che operi in permanenza, con fisiologici adattamenti della propria composizione ed azione al trascorrere del tempo e delle condizioni esterne (Sez. 6, Sentenza n.43963 del 30/9/2013 Rv. 258154, N. 2772 del 1995 Rv. 201353, N. 29770 del 2009 Rv. 244459, N. 19220 del 2012 Rv. 252877, N. 11564 del 2013 Rv. 255156). L'omesso confronto con tali principi ha determinato, secondo questa Corte di legittimità, un deficit motivazionale ed argomentativo di fondo che si ripercuoteva sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e sul suo ruolo di "partecipe alla cosca dei barcellonesi", posto che genericamente la sentenza impugnata aveva dato conto dell'affiliazione dell'imputato nel 1991, legando poi il percorso criminale dello stesso all'autonoma compagine di stampo mafioso, avente come soggetto di vertice il D'[OSCURATO:PERSONA] oltre a [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto che tale compagine era sorta molto più recentemente. La sentenza impugnata, pertanto, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata annullata con rinvio alla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] per una nuova valutazione della posizione dell'imputato alla luce di quanto sopra evidenziato. 2. Con sentenza 10 giugno 2019 La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede di rinvio, ha confermato la condanna emessa dalla Corte di assise di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che è stato anche condannato alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite. In particolare la Corte del rinvio, ha chiarito che il tema demandatole era quello della configurazione giuridica di uno o più sodalizi mafiosi, con riguardo alle compagini storicamente operanti nel territorio d'interesse ed alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un'unica associazione o, piuttosto, alla sua successiva partecipazione alla più recente organizzazione capeggiata dal D'[OSCURATO:PERSONA]. Sebbene con la sentenza di annullamento sia stato sottolineato che il precedente giudice di appello si era limitato a dare conto della affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 alla compagine dei c.d. 'barcellonesi', legando poi il percorso criminale del medesimo all'autonoma e più recente associazione mafiosa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che dall'analisi di tutti i fatti, per come riportati nella sentenza di primo grado, si riscontrava chiaramente una partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al vecchio organismo criminale connotata oltre che dalla partecipazione alla riunione nel territorio di Bianco ed al gruppo di fuoco dismesso nel 1991, dal suo coinvolgimento nelle attività di carattere estorsivo e nella richiesta di autorizzazione &l'uccisione del macellaio di Sant'Antonio risalente al 1998. Secondo quanto riferito dal collaboratore Gullo, poi, risalirebbe a prima del 2003 il contrasto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche deciso l'uccisione del primo. [OSCURATO:PERSONA] si era poi riavvicinato al D'[OSCURATO:PERSONA] facendo parte di uno dei tre gruppi in cui si era suddivisa la 'famiglia' di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.Rispetto, poi, alla evoluzione dell'originario sodalizio criminoso individuato come 'mafia barcellonese' nella tripartizione a partire dall'anno 2005 la Corte del rinvio ha osservato che la conferma di tale suddivisione si rinviene in tutto il materiale probatorio; in particolare il collaboratore Gullo ha riferito che tra il 2005 ed il 2006 era intervenuta la sostanziale divisione del clan barcellonese in tre gruppi, uno dei quali riconducibile al D'[OSCURATO:PERSONA] e di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA] e che, conseguenza di questo nuovo assetto, era stata la diversa tripartizione dei proventi delle attività estorsive che non confluivano più nella cassa comune dei 'barcellonesi', ma bensì venivano suddivise tra i tre gruppi. La stessa Corte poi, pur dando atto della discrasia contenuta nella contestazione di cui al capo 2) nel senso che a [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita la partecipazione ad un sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sin dai primi anni '90 nonostante quest'ultimo abbia assunto un ruolo apicale (assieme a [OSCURATO:PERSONA]) soltanto negli anni 2005-2006, ha tuttavia ritenuto che i ruoli partecipativi svolti da [OSCURATO:PERSONA] dal 1991 sino al 2011 sono stati distinti e che quindi per le condotte poste in essere si è verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi con la conseguenza che deve escludersi - con riferimento alla contestazione temporale contenuta al capo 2)- la identità del fatto. La Corte di assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha poi confermato anche il diniego della concessione delle attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA].ritenendo ostativo a ciò l'elevato grado di capacità a delinquere dell'imputato, la sua pericolosità e la mancanza di alcun segno di resipiscenza. Infine, ha respinto l'impugnazione anche con riferimento alla dedotta erronea determinazione delle pena applicata al [OSCURATO:PERSONA] in continuazione rispetto ai fatti giudicati con la sentenza del c.d. processo 'Ponente' (pena base fissata in anni 10 di reclusione per il reato associativo ed anni 2 per estorsione tentata in continuazione); al riguardo la Corte di assise d'appello ha osservato che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e che comunque risulta congrua in considerazione del ruolo svolto per lungo tempo dall' imputato nel sodalizio criminoso, come congrua deve ritenersi la pena stabilita per il reato in continuazione vista la gravità della vicenda estorsiva ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del ruolo non secondario svolto dall'imputato in tale vicenda. 3. Avverso la sentenza della Corte di assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a sette motivi. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e degli artt. 187, 627, comma 3, e 191 cod. proc. pen., evidenziando che la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe uniformata alle questioni di diritto fissate dalla Corte di legittimità con la sentenza di annullamento. In particolare, la Corte del rinvio nelle pagine 25 e 26 della sentenza impugnata ha confermato la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente, per la sua partecipazione alla associazione di stampo mafioso capeggiata da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dal 1991 sino al 2011, con una motivazione contraddittoria ed apparente senza tenere conto di quanto indicato con la sentenza di annullamento con particolare riferimento alla circostanza che l'imputazione è sempre stata quella di avere fatto parte, sin dal 1991, del clan capeggiato dal D'[OSCURATO:PERSONA] epoca in cui, però, tale gruppo criminoso ancora non esisteva essendo stato costituito soltanto nel 2005/2006. In sostanza la Corte del rinvio non ha tenuto conto del principio fissato con l'annullamento, vale a dire che, una volta individuata l'esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne sia susseguita una distinta, occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuità nel programma associativo, ad esempio una faida oppure una scissione. Inoltre, il ricorrente evidenzia l'apparenza della motivazione per non avere argomentato adeguatamente circa l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan capeggiato dal D'[OSCURATO:PERSONA]; infatti -pur dando atto della discrasia contenuta nel capo 2) rispetto alla partecipazione del ricorrente al clan D'[OSCURATO:PERSONA] sin dal 1991 nonostante tale gruppo si sia formato nel 2005/2006- la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che da tale discrasia si ricava pure che al ricorrente è attribuita la partecipazione al clan dei vecchi 'barcellonesi' come emerso dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In sostanza, quindi, il giudice del rinvio non avrebbe effettuato una nuova valutazione del materiale probatorio, come indicato con la sentenza di annullamento, limitandosi a richiamare 'per relationem' le motivazioni dei precedenti gradi di merito e senza valutare in concreto il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan D'[OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e). cod. proc. pen., la violazione degli artt. 521 e 522 del cod. proc. pen. per nullità a causa della mancata correlazione tra accusa e sentenza; in particolare la Corte del rinvio avrebbe dovuto trasmettere gli atti al p.m., come richiesto dalla difesa, in relazione alla imputazione, come modificata alla udienza del 5 giugno 2014, quando l'originaria imputazione relativa all'anno 2007 era stata retrodatata ai primi anni '90 pur rimanendo contestato al ricorrente il capo 2), vale a dire la partecipazione al clan D'[OSCURATO:PERSONA] formatosi nel 2005/2006. Il terzo motivo censura la decisione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all' art. 416-bis cod. pen., 125 e 546 cod.proc. pen. per omessa motivazione circa la valutazione di concreti elementi a conferma della partecipazione al clan D'[OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 2007 al 2011. Il quarto motivo evidenzia, a norma e dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 133, 416-bis e 2, quarto comma, cod. pen. con riferimento al divieto di applicazione retroattiva della pena più sfavorevole; infatti la pena base di 10 anni di reclusione per la partecipazione all'associazione mafiosa risalente al 1990 supera i limiti edittali previsti dall'art. 416-bis cod. pen. come vigente all'epoca della commissione del fatto con conseguente violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio. Con il quinto ed il sesto motivo il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione quanto alla dosimetria della pena ritenuta eccessiva nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche negate, a suo parere, con motivazione mancante o comunque apparente considerato che non è stato tenuto conto del fatto che il presente procedimento è l'unico pendente a carico dell'imputato. Infine, con il settimo motivo censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la mancata declaratoria di estinzione del reato commesso nel 1990 per prescrizione tenuto conto della pena edittale prevista all'epoca per la violazione dell'art. 416-biss cod. pen. ed essendo diversi i fatti dei due capi di imputazione. A mezzo del nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente propone motivi aggiunti sviluppando ulteriormente le medesime censure contenute nella impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte rileva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto. 2. In particolare, con riferimento ai primi quattro motivi di ricorso da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, deve premettersi che la contestazione originaria riguardava la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan D'[OSCURATO:PERSONA] a far tempo dall'anno 2007 e fino al 2011. Nel giudizio di primo grado il pubblico ministero ha modificato l'imputazione, estendendo l'inizio della permanenza della partecipazione associativa "ai primi anni 90". Per l'imputazione così modificata l'imputato è stato condannato in primo grado e la condotta è stata confermata dalla Corte di assise di appello di Messina. L'intervento della Corte di cassazione, sollecitato dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha portato alla luce una lacuna nelle motivazioni delle sentenze di merito. Dalle stesse non emergeva, invero, se il clan D'[OSCURATO:PERSONA] fosse un'associazione diversa ed autonoma rispetto al clan dei barcellonesi del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato parte, secondo la contestazione suppletiva, "dai primi anni 90". Il giudice di legittimità invitava, pertanto, la Corte del rinvio a stabilire se le scissioni del 2007 (dalle quali erano nati tre clan) avessero determinato una soluzione di continuità rispetto all'originario clan dei 'barcellonesi', fermo restando che all'imputato era contestata la partecipazione, qualora la Corte di merito avesse deciso trattarsi di associazioni diverse ed autonome, ad entrambe le associazioni. E così è stato, nel senso che la Corte del rinvio ha, da un lato, stabilito la diversità ed autonomia del clan D'[OSCURATO:PERSONA], dall'altro ha enunciato gli elementi dimostrativi della partecipazione dell'imputato ad entrambe le consorterie. Nondimeno, la Corte del rinvio ha confermato la sentenza di primo grado; in particolare, ha confermato la pena di anni 12 di reclusione di cui 10, come pena - base, per l'imputazione in esame. 3. Ciò premesso, nessun addebito può essere mosso alla Corte di rinvio, sostenendo che non si sarebbe uniformata alla sentenza della Corte di cassazione come impostole dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Non soltanto la censura della difesa è generica, ma è altresì manifestamente infondata poiché il giudice del rinvio ha colmato la lacuna motivazionale segnalata dalla Corte di cassazione, affermando che la scissione aveva dato vita ad una nuova associazione di tipo mafioso e che l'imputato era stato parte sia del clan originario, sia di quello nato dalla scissione. La Corte del rinvio ha, inoltre, argomentato entrambe le affermazioni, così colmando le lacune che il giudice di legittimità aveva individuato. Né può affermarsi che vi sia stata violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna (in altre parole, che l'imputato sia stato condannato per un fatto mai contestatogli). In realtà - come si è detto - all'imputato era stata contestata, seppur con chiarezza e precisione non esemplari (ma neppure incidenti sull'effettività del diritto di difesa), sia la partecipazione al clan dei barcellonesi, sia la partecipazione al clan D'[OSCURATO:PERSONA]. La Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA], per il capo in discussione, ha irrogato all'imputato la pena di 10 anni di reclusione. E in tal caso il giudice di merito lo ha condannato per una sola associazione, tenendo probabilmente conto, nel commisurare la pena, dell'ampia estensione della permanenza (al momento della cessazione della permanenza la pena edittale era da 7 a 12 anni di reclusione, per effetto dell'aumento voluto dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). Alla stessa, seppur implicita, conclusione è pervenuta la Corte di assise di appello di Messina nel confermare la sentenza di primo grado. Ma tutto è cambiato nel momento in cui la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice del rinvio, ha mantenuto ferma la pena - base di 10 anni di reclusione, pur dando atto che all'imputato era stata contestata la partecipazione a due diverse ed autonome associazioni di stampo mafioso. Ne deriva che una frazione di detta pena - base deve essere riferita, a titolo di aumento per la continuazione, alla partecipazione al clan dei 'barcellonesi' (cessata prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 125 del 2008), reato all'epoca punito con la reclusione da 5 a 10 anni. In conclusione, da un lato deve affermarsi che l'imputato è stato condannato per entrambi i reati associativi; dall'altro, in tal modo replicandosi anche al quarto motivo del ricorso, ad una pena "legale", seppur non adeguatamente specificata dal giudice del rinvio. 4. Parimenti infondati risultano il quinto ed il sesto motivo; infatti la Corte del rinvio ha dato rilievo, come motivazione adeguata e priva di vizi logici, ai precedenti penali, alla assenza di resipiscenza ed alla gravità dei fatti commessi per la determinazione della pena e per non riconoscere le attenuanti generiche. Al riguardo si richiama il condivisibile principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, la sentenza impugnata, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art.133 cod. pen. (anche per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche), quali le modalità della condotta, i precedenti penali e l'assenza di resipiscenza adempie l'obbligo di moti azione richiesto. 5. Infine, è infondato anche il settimo motivo considerato che il reato associativo riguardante l'appartenenza al clan dei 'barcellonesi' si è protratto sino al 2007 e che, pertanto, la prescrizione allo stato non è maturata. 6. In conclusione il ricorso va respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 14767/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris