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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 14175/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3483-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: vincenzo.ragazzi©pec.ordineavvocaticatania.it - controricorrente - avverso la sentenza n. 1359/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione perpetrata dal convenuto in suo danno in occasione di due comizi politici quando, rivolgendosi al marito della [OSCURATO:PERSONA], suo avversario politico, aveva pubblicamente affermato di aver ricevuto, da parte dell'Aiello, sollecitazioni affinché la moglie potesse ricevere dal Comune di Ragusa incarichi professionali relativi al piano regolatore generale.

2. Il Tribunale adito, nel contraddittorio con il convenuto, rigettò la domanda per difetto di legittimazione attiva della Canzonieri ritenendo che l'offesa non andava a ledere la sua reputazione ma, eventualmente, quella del marito [OSCURATO:PERSONA], sicchè l'azione mancava del presupposto processuale della legittimarione attiva.

3. La Corte d'Appello di Catania, adita dalla Canzonieri, con sentenza del 24/7/2020, pur investita dall'appellato di una serie di eccezioni preliminari, tra le quali quella del difetto di legittimazione attiva dell'appellante, ha ritenuto di decidere ia causa in base alla "ragione più liquida" ed ha rigettato la domanda ritenendo che le dichiarazioni offensive, cui corrispondeva peraltro la scriminante della verità sulla base di testimonianze acquisite al giudizio, dovevano essere ricondotte all'esercizio del diritto di critica, essendo state pronunciate nel corso di un comizio, di guisa che l'esercizio della scriminante eliminava l'offensività e con essa i presupposti per il risarcimento del danno.La Corte d'Appello ha così deciso: " trattasi di critica politica che ha interessato, reciprocamente, sia il marito della C:anzonieri, [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA], entrambi svolgenti attività politica nel comunque di Vittoria ..."Quanto alle frasi pronunciate da quest'ultimo, a mente delle quali l'Aiello si era rivolto al Nicosia per raccomandare la moglie al fine di farle ottenere un incarico di architetto presso il comune di Vittoria, ove i due erano rivali politici, esse rientrano nell'esimente del diritto di critica e, secondo la giurisprudenza, le espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui trovano giustificazione nella sussistenza di tale diritto, il cui esercizio consente l'utilizzo di espressioni forti e anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso".

4. Avverso la sentenza la Canzonieri ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380b1s c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per erronea applicazione dell'art. 21 e 24 Cost. artt. 51 e 59 c.p. 114 c.p.c. e 2043 c.c. - la ricorrente contesta che la Corte d'Appello abbia ritenuto operante l'esimente del diritto di critica politica.

Tale diritto non avrebbe mai potuto trovare applicazione nei suoi confronti dal momento che ella era estranea all'agone politico, sicchè il carattere denigratorio dell'illecito di cui era destinataria avrebbe dovuto essere distinto dalla diffamazione commessa contro un soggetto politico.La Corte d'Appello sarebbe incorsa in travisamento della prova e in motivazione apparente nella parte in cui ha posto la Canzonieri sullo stesso piano dei due contendenti politici. 1.111 ricorso va rigettato, sia perché non coglie la ratio decidendi sia perché richiede da questa Corte un riesame dell'accertamento in fatto dei presupposti della scriminante del diritto di critica politica.

La sentenza ha riferito che le circostanze contenute nelle dichiarazioni diffamatorie - oltre ad essere espressione del diritto di critica politica- erano anche vere alla luce di testimonianze acquisite in giudizio ma la ricorrente non impugna tale parte della motivazione,, ignorandola del tutto.

In secondo luogo la censura innpinge nel merito e si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento, come nella specie, al diritto di cronaca, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile "ratione temporis", restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione "(Cass., 3, n. 5811 del 28/2/2019; Cass., 3, n. 6133 del 14/3/2018). 1.2 A ciò aggiungasi che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'offesa contenuta nelle dichiarazioni pronunciate dal Nicosia nel contesto della discussione politica era da riferirsi non alla Canzonieri ma al marito, in quanto la critica politica consisteva proprio nell'attribuire al proprio avversario l'intenzione di raccomandare politicamente la moglie perché potesse ottenere incarichi dal Comune di Ragusa.

Era pertanto corretta la sentenza di prime cure che aveva escluso la legittimazione attiva della Canzonieri in quanto il Nicosia non aveva rivolto l'offesa nei confronti della stessa ma aveva inteso screditare politicamente il proprio avversario politico, con la conseguente assenza della legittimazione ad agire della attrice.

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3.200 (oltre C 200 per esborsi).

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in data 9 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3483-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: vincenzo.ragazzi©pec.ordineavvocaticatania.it - controricorrente - avverso la sentenza n. 1359/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione perpetrata dal convenuto in suo danno in occasione di due comizi politici quando, rivolgendosi al marito della [OSCURATO:PERSONA], suo avversario politico, aveva pubblicamente affermato di aver ricevuto, da parte dell'Aiello, sollecitazioni affinché la moglie potesse ricevere dal Comune di Ragusa incarichi professionali relativi al piano regolatore generale. 2. Il Tribunale adito, nel contraddittorio con il convenuto, rigettò la domanda per difetto di legittimazione attiva della Canzonieri ritenendo che l'offesa non andava a ledere la sua reputazione ma, eventualmente, quella del marito [OSCURATO:PERSONA], sicchè l'azione mancava del presupposto processuale della legittimarione attiva. 3. La Corte d'Appello di Catania, adita dalla Canzonieri, con sentenza del 24/7/2020, pur investita dall'appellato di una serie di eccezioni preliminari, tra le quali quella del difetto di legittimazione attiva dell'appellante, ha ritenuto di decidere ia causa in base alla "ragione più liquida" ed ha rigettato la domanda ritenendo che le dichiarazioni offensive, cui corrispondeva peraltro la scriminante della verità sulla base di testimonianze acquisite al giudizio, dovevano essere ricondotte all'esercizio del diritto di critica, essendo state pronunciate nel corso di un comizio, di guisa che l'esercizio della scriminante eliminava l'offensività e con essa i presupposti per il risarcimento del danno.La Corte d'Appello ha così deciso: " trattasi di critica politica che ha interessato, reciprocamente, sia il marito della C:anzonieri, [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA], entrambi svolgenti attività politica nel comunque di Vittoria ..."Quanto alle frasi pronunciate da quest'ultimo, a mente delle quali l'Aiello si era rivolto al Nicosia per raccomandare la moglie al fine di farle ottenere un incarico di architetto presso il comune di Vittoria, ove i due erano rivali politici, esse rientrano nell'esimente del diritto di critica e, secondo la giurisprudenza, le espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui trovano giustificazione nella sussistenza di tale diritto, il cui esercizio consente l'utilizzo di espressioni forti e anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso". 4. Avverso la sentenza la Canzonieri ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380b1s c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per erronea applicazione dell'art. 21 e 24 Cost. artt. 51 e 59 c.p. 114 c.p.c. e 2043 c.c. - la ricorrente contesta che la Corte d'Appello abbia ritenuto operante l'esimente del diritto di critica politica. Tale diritto non avrebbe mai potuto trovare applicazione nei suoi confronti dal momento che ella era estranea all'agone politico, sicchè il carattere denigratorio dell'illecito di cui era destinataria avrebbe dovuto essere distinto dalla diffamazione commessa contro un soggetto politico.La Corte d'Appello sarebbe incorsa in travisamento della prova e in motivazione apparente nella parte in cui ha posto la Canzonieri sullo stesso piano dei due contendenti politici. 1.111 ricorso va rigettato, sia perché non coglie la ratio decidendi sia perché richiede da questa Corte un riesame dell'accertamento in fatto dei presupposti della scriminante del diritto di critica politica. La sentenza ha riferito che le circostanze contenute nelle dichiarazioni diffamatorie - oltre ad essere espressione del diritto di critica politica- erano anche vere alla luce di testimonianze acquisite in giudizio ma la ricorrente non impugna tale parte della motivazione,, ignorandola del tutto. In secondo luogo la censura innpinge nel merito e si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento, come nella specie, al diritto di cronaca, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile "ratione temporis", restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione "(Cass., 3, n. 5811 del 28/2/2019; Cass., 3, n. 6133 del 14/3/2018). 1.2 A ciò aggiungasi che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'offesa contenuta nelle dichiarazioni pronunciate dal Nicosia nel contesto della discussione politica era da riferirsi non alla Canzonieri ma al marito, in quanto la critica politica consisteva proprio nell'attribuire al proprio avversario l'intenzione di raccomandare politicamente la moglie perché potesse ottenere incarichi dal Comune di Ragusa. Era pertanto corretta la sentenza di prime cure che aveva escluso la legittimazione attiva della Canzonieri in quanto il Nicosia non aveva rivolto l'offesa nei confronti della stessa ma aveva inteso screditare politicamente il proprio avversario politico, con la conseguente assenza della legittimazione ad agire della attrice. 2. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3.200 (oltre C 200 per esborsi). Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in data 9 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] DEPOS
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