CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8752-202? proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONrappresentar() e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] TRAB1JCCI II; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1892/2021 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 06/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. »tg Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1892/21, del 6 ottobre 2021, del Tribunale di Verona, che — accogliendo il gravame esperito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi, "CreditRas"), avverso la sentenza n. 1456/19, del 7 ottobre 2019, resa dal Giudice di pace di Verona — ha rigettato la domanda dallo stesso proposta per conseguire il pagamento di un indennizzo assicurativo; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver concluso un contratto di finanziamento con altra società (che prevedeva la restituzione del capitale in 108 rate mensili, di C 320,00 ciascuna), assicurandosi, contestualmente, per il rischio della perdita dell'impiego, a tal fine sottoscrivendo una polizza con la predetta CreditRas, il 15 maggio 2014; - che ricevuta il 28 ottobre 2016, dal proprio datore di lavoro, una missiva di comunicazione preventiva di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (nella quale si preannunciava la decisione di ridurre di una sola posizione lavorativa il personale addetto alle mansioni di operaio comune, sul rilievo che il reparto di appartenenza del Trifunov fosse sovradimensionato rispetto alle esigenze aziendali), l'odierno ricorrente esperiva il tentativo di conciliazione di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, accordandosi con la società datrice di lavoro — al solo fine di conseguire in tempi brevi il TFR — per il pagamento di C 3.000,00, a parziale soddisfacimento delle somme dovutegli come indennità di trasferta, addivenendo, su tali basi, alla risoluzione consensuale del contratto di lavoro; - che, ciò premesso, richiesto a CreditRas il pagamento dell'indennizzo assicurativo, egli si vedeva opporre un rifiuto, sulla Ric. 2022 n. 08752 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -2- base della causa di esclusione di cui all'art. 39, lett. i), del contratto, ovvero per avere l'assicurato "risolto il rapporto di lavoro consensualmente a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori di quiescenza"; - che adita l'autorità giudiziaria per conseguire il pagamento dell'indennizzo, il giudice di prime cure accoglieva la domanda, sul rilievo che, nella specie, non si fosse "concretizzato un processo di riorganizzazione aziendale in base al quale è stato previsto un trattamento accompagnatorio alla quiescenza, ossia pensione o rendita vitalizia"; - che il gravame proposto dalla convenuta soccombente veniva accolto dal giudice di appello, sul rilievo che il "trattamento accompagnatorio alla quiescenza" si identifichi in "qualsiasi trattamento che accompagni, a seguito del processo di riorganizzazione aziendale, il lavoratore all'inattività", ivi compreso, quindi, "quell'incentivo all'esodo che Trifunov ha ricevuto", essendo rimasta indimostrata l'affermazione secondo cui l'importo di t 3.000,00 sarebbe stato corrisposto "per tacitare le pretese relative all'indennità di trasferta", visto che dal verbale di conciliazione del 10 novembre 2016 risultava che la corresponsione di tale importo fosse stata "determinata dal solo scopo di «agevolare la presente transazione»"; - che avverso la sentenza del Tribunale scaligero ricorre per cassazione il Trifunov, sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 cod. civ., contestando l'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza, nel caso di specie, sia di un "processo di riorganizzazione aziendale", sia di un "trattamento accompagnatorio alla quiescenza", quest'ultimo, in particolare, dovendosi intendere Ric. 2022 n. 08752 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -3- come trattamento paragonabile a quello retributivo, destinato ad assistere il percettore sino al raggiungimento del diritto alla pensione; - che è rimasta solo intimata la società CreditRas; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 2022; - che il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va accolto; - che, in particolare, coglie nel segno la censura secondo cui l'interpretazione proposta dalla sentenza impugnata viola il canone di cui all'art. 1362 cod. civ.; - che la polizza — essendo stata stipulata in occasione di un contratto di finanziamento — aveva la finalità di proteggere il lavoratore dal rischio di una temporanea perdita della capacità reddituale, sicché l'espressione "trattamento accompagnatoti() alla quiescenza", la percezione del quale è ostativa alla liquidazione dell'indennizzo, era da intendersi come trattamento paragonabile a quello retributivo, destinato ad assistere il percettore sino al raggiungimento del diritto alla pensione, giacché solo il suo riconoscimento avrebbe neutralizzato" il rischio in funzione del quale la polizza era stata sottoscritta, e dunque la ragione pratica che essa perseguiva; - che l'interpretazione accolta dal Tribunale di Verona disattende il criterio ermeneutico che impone di ricostruire il significato del contratto, o di singole clausole, alla luce della "la comune intenzione delle parti"; Ric. 2022 n. 08752 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -4- - che, infatti, nella ricostruzione della stessa deve in particolare privilegiarsi — nell'utilizzazione dei criteri diretti alla "ricerca della reale volontà delle parti" — segnatamente "quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale" (Cass. Sez. 3, sent. 92 novembre 2016, n. 23701, Rv. 642983-01 in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 649662-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 8 marzo 9019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez. Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01), con il solo limite di "interpretazioni cavillose che depongano per un significato) in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale", il tutto, dunque, nella prospettiva di una "circolarità del percorso ermeneutico", che "impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime" (così, in motivazione, (..:ass. Sez. Lay., sent. 14 settembre 2021, n. 24699, Rv. 662267-01); - che la sentenza, pertanto, va cassata, con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, per la decisione oltre che nel merito, da assumersi nell'osservanza dei principi testé illustrati, anche sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso Ric. 2022 n. 08752 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -5- magistrato, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camera