CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 13498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso 11986-2020proposto da: Scuola p er l’E uropa d i [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il Oggetto Lavoro pubblico Scuola per l’Europa di Parma R.G.N.11986/2020 Cron. Rep. Ud.19/04/2023 PU cui studio, sito in Roma, via Crescenzio n. 17/A, sono elettivamente domiciliati -controricorrenti/ ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 860/2019 della Corte d’appello d i Bologna, depositata il 25/11/2019 r.g.n. 343/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell’incidentale, assorbitoil ricorso incidentale condizionato. udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’ Avv . [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d ’ appello di Bologna ha respinto il gravame proposto dalla Scuola per l’Europa di Parma e ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a percepire una retribuzione pari a quella corrisposta al personale amministrativo delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, con conseguente condanna della Scuola al pagamento della somma quantificata a titolo di differenza fra il trattamento economico percepito e quello riconosciuto come dovuto, respingendo altresì l’appello incidentale proposto dai predetti Corzani, Rizzetto, Ely, Anzoino, Fornari, Invidia e Maini, mentre ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando il diritto di queste ultime alla retribuzione per gli anni di insegnamento indicati in giudizio commisurata alla prestazione oraria dedotta nei contratti di prestazione d’opera rispettivamente sottoscritti, calcolata sulla retribuzione di cui alla tabella A del d.m. n. 138 del 2010 per il personale docente in servizio nella scuola secondaria. 1.1. - Per quanto qui rileva la Corte territoriale , nel rinviare a proprie precedenti pronunce in termini, ha ritenuto che la Scuola per l’Europa di Parma non potesse essere qualificata come scuola statale ai fini dell’applicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola, dovendosi riconoscere al relativo personale il trattamento economico previsto dall’art. 1, comma 11, della legge n. 115 del 2009, di attribuzione della retribuzione spettante al personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, quale disposizione di rango gerarchico superiore, che non poteva essere derogata in peius dai contratti individual i né dal d.m. n. 138 del 2010, sicché era illegittima la decurtazione del 25% attuata a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 in difetto di prova, di cui era onerata la Scuola, del fatto che la operata riduzione fosse stata disposta proprio per mantenere la equiparazione al trattamento delle [OSCURATO:PERSONA] imposta dal legislatore. 1.2. – La Corte di merito ha altresì respinto l’appello incidentaleproposto d a i lavoratori , nella parte relativa alla richiesta di riconoscimento dello straordinario rivendicato in virtù della parametrazione dell’orario previsto per le scuole europee per il ciclo secondario, da ragguagliare – secondo l’assunto dei docenti – in ventuno periodi settimanali da quarantacinque minuti, a fronte delle ventuno ore settimanali previste nei contratti, sul rilievo che, in base alla normativa complessivamente considerata (vale a dire la legge n. 115 del 2009, l’art. 17 del d.m. n. 138 del 2010, alla luce dell’art. 36 dello statuto del personale comandato presso le [OSCURATO:PERSONA]), poteva considerarsi l’orario applicato dalla Scuola per l’Europa di Parma sostanzialmente commisurato a quello richiesto dalle Scuole E uropee, tenuto conto degli adempimenti ulteriori a carico dei docenti, richiamati nello statuto del personale comandato che opera nelle [OSCURATO:PERSONA], adempimenti fra cui occorrevaincludere – traendo spunto dal termine utilizzato nel predetto Statuto -anche la pausa di fra una lezione e l’altra, ragguagliabile a quindici minuti (ove si intenda reputare corretta l’individuazione in quarantacinque minuti del periodo di insegnamento) , così giungendo a prospettare un orario di lavoro concretamente equiparabile a ventuno ore settimanali , di cui ventuno periodi di insegnamento da quarantacinque minuti e i restanti quindici minuti di servizio di sorveglianza sulla classe nel corso delle pause. 2. - Avverso tale pronuncia propon e ricorso per cassazione la Scuola per l’Europa di Parma articolando due motivi, cui resistono i lavoratori indicati in epigrafe con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale con un motivo e la sola Anzoini ricorso incidentale condizionato all’esito della revocazione proposta in appello, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. 3. –I controricorrenti hanno depositato memoria. 4. - Il processo giung e in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza nella quale è intervenuto il difensore dei controricorrenti e il rappresentante del Pubblico Ministero, che ha ribadito le conclusioni scritte , chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, nonché l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo la Scuola ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione della legge n. 115 del 2009 e del d.m.n. 138 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per essere stata negata la natura statale della Scuola per l’Europa di Parma, con le connesse conseguenze in punto di erronea ritenuta inapplicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola. 1.1. -Il motivo è infondato nei termini che seguono . 1.2. – Preliminarmente, occorre evidenziare che la natura giuridica della Scuola per l’Europa di Parma è stata già oggetto di attenta valutazione da parte di questa Corte (in particolare, Cass. Sez. L, 31/01/2022, n. 2873), che, in base ad analitica disamina del quadro normativo di riferimento, è giunta alla conclusione che «la Scuola è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali». Nondimeno, nel citato precedente, tale riconoscimento ha comportato l’affermazione secondo cui il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Scuola per l’Europa di Parma spettano all’Avvocatura dello Stato, ma la pregiudizialità della questione processuale in ordine alla rappresentanza in giudizio non ha consentito di approdare all’esame della questione sollevata nella presenta controversia, che è rimasta dunque impregiudicata. 1.3. - [OSCURATO:PERSONA] ritiene, dunque, di dare piena continuità all’interpretazione già resa nel precedente citato, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., confermando la natura di istituzione scolastica statale già riconosciuta alla Scuola per l’Europa di Parma, dovendosi correggere di conseguenza la motivazione addotta sul punto nella sentenza impugnata. 1.4. Tuttavia, la questione della natura giuridica non assume valore dirimente ai fini della risoluzione della specifica questione in esame nella presente controversia. 1.5. - In effetti, dall’affermata natura statale della Scuola non discende l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola, come invece postulato nel motivo di ricorso. Occorre, infatti, rilevare come la Scuola per l’Europa di Parma sia assoggetta dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 ad un regime speciale, non sovrapponibile a quello del personale di ruolo della scuola statale. In questo senso, come ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 09/02/2022, n. 4148), l’affermata natura statale della Scuola per l’Europa di Parma non ha comportato l’assimilazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo della scuola statale ai fini della possibilità di svolgere presso la Scuola l’anno di formazione e prova previsto per gli insegnanti statali di ruolo dal d.P.R. n. 297 del 1994 e ciò proprio in virtù della specialità della disciplina prevista dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 in ordine alle modalità di reclutamento, collocamento in posizione di fuori ruolo, trattamento retributivo, valutazione. 1.6. – La medesima interpretazione si impone anche con riferimento alla risoluzione della presente questione, atteso che la legge istitutiva – come pure già evidenziato nel precedente da ultimo richiamato – dispone (art. 1, comma 11) che al personale è corrisposta, per la sola durata dell’incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I «tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari» e che tale retribuzione non è conservata all’atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Discende, dunque, all’evidenza dalla lettera della legge istitutiva che al personale della Scuola, in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, è riconosciuto ed attribuito uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello delle [OSCURATO:PERSONA]. 1.7. – In definitiva, il motivo è infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto applicabile la retribuzione prevista dal c.c.n.l. del comparto scuola, irrilevante, ai fini della specifica questione in esame, la ribadita natura statale della Scuola per l’Europa di Parma. 2. - Con il secondo motivo la Scuola ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 11, della leggen. 115 del 2009, e dell’art 6, comma 7, del d.m. n. 138 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’ 115 cod. proc. civ., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., atteso che, come indicato nell’atto di appello, la ragione della decurtazione deliberata dal C onsiglio d’amministrazione della Scuola consisteva proprio nella riduzione del 25% della retribuzione adottata dalle [OSCURATO:PERSONA] dal 1° settembre 2011, dovendosi comunque escludere sia l’esistenza di un diritto all’invarianza economica sia che l’onere della prova circa la dedotta riduzione fosse a carico della Scuola, atteso che il mancato verificarsi della ridetta riduzione rappresenta elemento costitutivo della domanda, con conseguente onere a carico del lavoratore sin dal ricorso di primo grado. 2.1. -Il secondo motivo è infondato. 2.2. – Sul piano della ricostruzione normat iva, occorre qui richiamare quanto già evidenziato in relazione al primo motivo, in ordine all’equiparazione del trattamento retributivo del personale della Scuola a quello vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 11, della legge. n. 115 del 2009. La concreta determinazione della retribuzione rimane affidata dal comma 7 della medesima legge ad un decreto adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro degli affariesteri. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138 («Regolamento amministrativo della Scuola per l’Europa di Parma»), il cui art. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include fra essi anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della Scuola «mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalleScuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante». Pertanto, -in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti – la normativa secondaria conferma l’equiparazione del trattamento economico del personale della Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsionefondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, dell’equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. – Tale ricostruzione consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall’equiparazione al predetto parametro di riferimento; sicché correttamente la Corte territoriale ha posto a carico della Scuola l’onere di provare che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle [OSCURATO:PERSONA], prova che, secondo quanto ritenuto dal giudice di merito, non è stata offerta. 3. –Con l’unico motivo i ricorrenti incidentali tornano a prospettare la questione del diritto al compenso per lavoro straordinario, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il vizio di extrapetizione, per ave r fondato la pronuncia su fatti non ritualmente dedotti dalle parti né acquisiti nel processo in altro modo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 7, della legge n. 115 del 2009 e dell’art. 17, comma 2, del d.m. n. 138 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello fondato il proprio convincimento sulla supposta esistenza di una pausa di quindici minuti tra una lezione e l’altra – circostanza mai dedotta dalle parti, con conseguente vizio di extrapetizione –nonché per aver erroneamente interpretato la normativa citata, prospettando una distinzione fra orario di servizio ed orario di insegnamento non prevista dalla normativa, secondo cui la retribuzione va parametrata unicamente all’orario di insegnamento, che, in base allo statuto del personale comandato nelle [OSCURATO:PERSONA], va individuato in ventuno periodi di quarantacinqueminuti, incrementabili del 10%, calcolabile con arrotondamento in un orario di completo di cattedra di diciotto ore settimanali, con conseguente configurabilità del lavoro straordinario rispetto all’orario di ventuno ore settimanali indicato nei contratti individuali. 3.1. –Il motivo è infondato. 3.2. – In primo luogo, va esclusa la configurabilità del dedotto vizio di extrapetizione, considerato che la Corte territoriale non ha fondato il proprio convincimento su fatti non dedotti dalle parti ovvero non ritualmente acquisiti al giudizio né, tanto meno, ha pronunciato rispetto a domande o eccezioni non proposte o sollevate, bensì ha interpretato la normativa di riferimento (e segnatamente la locuzione “pause”, utilizzataper la scuola secondaria, rispetto al termine “ricreazione”, utilizzataper gli alunni delle scuole primarie e materna) secondo massime di esperienza. 3.3. – Né sussiste violazione d i legge perché, in realtà, quello che il motivo lamenta è solo un’asserita erronea ricostruzione dell’orario di lavoro in concreto osservato dai docenti (questione non deducibile in sede di legittimità). 4. – E’ stato infine proposto ricorso incidentale da parte della sola Anzoino, per omesso esame della domanda dalla stessa proposta come terzo motivo di appello incidentale, ricorso condizionato all’esito del giudizio di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. promosso dinanzi alla Corte d’appello di Bologna. 4.1. - Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito dall’accoglimento della proposta revocazione, come indicato nella memoria depositata nell’interesse dei controricorrenti. 5. – In definitiva, va nno respinti il ricorso principale e quello incidentale, mentre va assorbito l’incidentale condizionato. 6. – Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese dei docenti che non hanno svolto attività difensiva. 7. -Sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 unicamente nei confronti dei ricorrenti incidentali, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250). P.Q.M. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbito l’incidentale condizionato. Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali ,