Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08282/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18850/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;- con troricorrenti - e sul ricorso proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 157/35/14, depositata il 17 gennaio 2014, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei residui motivi e del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con sentenza n. 157/35/14, depositata il 17 gennaio 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha parzialmente accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva (già) parzialmente accolto le impugnazioni di un avviso di accertamento catastale, e di quattro avvisi di accertamento in rettifica dell'ICI dovuta per gli anni dal 2003 al 2006. 21.1 - A fondamento del decisum il giudice del gravame ha considerato che: - le impugnazioni proposte dalle contribuenti avevano ad oggetto: a) - un avviso di accertamento catastale, notificato il 28 gennaio 2009 ed emesso, - nei confronti della nuda proprietaria ([OSCURATO:PERSONA]) e della usufruttuaria ([OSCURATO:PERSONA]), - in relazione ad unità immobiliare (sita in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 31) riclassata, - in esito a dichiarazione di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni del 5 marzo 1986, - in categoria A/10, classe 5; b) - n. 4 avvisi di accertamento notificati il 31 dicembre 2008 ed emessi da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in rettifica della liquidazione dell'ICI, operata per gli anni dal 2003 al 2006, relativamente ad unità immobiliari site in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] ed alle vie [OSCURATO:PERSONA], Postumia ed alla ridetta via [OSCURATO:PERSONA]; - gli atti impugnati risultavano tutti correttamente motivati, recando l'indicazione dei loro presupposti fattuali e delle corrispondenti ragioni giuridiche; - non sussisteva la denunciata violazione del d.lgs. n. 112 del 1998, artt. 65 e 66; - l'Amministrazione aveva dato conto, in corso di giudizio, della correttezza del classamento operato; - relativamente all'unità immobiliare sita in via [OSCURATO:PERSONA], - siccome oggetto di riclassamento cori accertamento notificato il 28 gennaio 2009, sia pur la rendita posta in atti dal 13 settembre 2005, - trovava applicazione la disposizione di cui alla

I. n. 342 del 2000, art. 74, c. 1, così che il Comune avrebbe potuto richiedere l'Ici dovuta per la stessa unità immobiliare, ma senza sanzioni né interessi, solo a decorrere dall'anno 2006; - diversamente, per le residue unità immobiliari, - site in Roma, alla via Postumia, al [OSCURATO:PERSONA] ed alla via [OSCURATO:PERSONA], i cui 00à--classamenti ascendevano alle date, rispettivamente, del 30 giugno 1987, del 22 maggio 1998 e del 29 dicembre 1998, - doveva trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 74, c. 3, cit., così che andava riconosciuta l'efficacia retroattiva, a fini ICI, della rendita catastale così attribuita, seppur (anche qui) senza interessi né sanzioni.

2. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi illustrati con memoria; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, ha articolato un motivo di ricorso incidentale.

Fissati all'udienza pubblica del 5 novembre 2021, i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in I. n. 126 del 2021, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Col primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della

I. n. 212 del 2000, art. 7, e, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Si assume, quindi, che gli atti impugnati difettavano di motivazione posto che l'avviso di accertamento catastale, - che pur faceva riferimento ad una dichiarazione di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, - non recava alcuna indicazione dei criteri comparativi impiegati per l'attribuzione della (superiore) classe (la n. 5) né, sul punto, esplicitava i relativi parametri di riferimento, e tanto che, - per come emergente dalla stessa gravata sentenza, - detti parametri di riferimento (comparativo) erano stati introdotti nel corso 4del giudizio di primo grado e (ulteriormente) precisati nel giudizio di appello; del pari gli avvisi di rettifica ICI recavano indicazione, - oltreché di meri dati normativi, - di (pretese) risultanze catastali la cui documentazione, però, non era stata allegata agli stessi atti impugnati.

Soggiungono le ricorrenti che il giudice del gravame aveva omesso di considerare, quale fatto decisivo, la critica da esse esponenti svolta alla pronuncia di prime cure quanto alla insussistenza, negli atti impugnati, della riproduzione del contenuto essenziale di (altri) atti richiamati per relationem e quanto al difetto di una rigorosa motivazione in ordine al tipo, ed alla consistenza, dell'unità immobiliare oggetto di riclassamento, il cui accertamento «poteva prestarsi ad ampi margini di discrezionalità».

Anche il secondo motivo espone la denuncia, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998, artt. 65 e 66, e quella, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deducono, al riguardo, le ricorrenti che la gravata sentenza aveva erroneamente disatteso l'eccezione di illegittimità delle modalità di esercizio delle funzioni catastali decentrate ai Comuni, posto che il d.p.c.m. 24 giugno 2007, - che, adottato in attuazione della

I. n. 296 del 2006, art. 1, cc. 194 e ss., recava l'attribuzione di «poteri sostanzialmente decisori e definitivi», - era stato annullato in sede giurisdizionale (sentenza del [OSCURATO:PERSONA], n. 4312 del 2010); e che, per di più, era stato omesso l'esame del fatto decisivo costituito dal motivo di gravame col quale si era dedotta l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati in ragione di detto annullamento.

Col terzo motivo, anch'esso formulato, come i precedenti, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano, rispettivamente, violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1142 del1949, art. 61 ed omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, assumendo che: - in corso di causa l'amministrazione aveva rettificato, in autotutela, il classamento delle unità immobiliari che esse esponenti avevano indicato a comparazione del (corretto, ed originario) classamento dell'unità immobiliare in categoria A/10; - a decorrere dall'aprile 2014 detta unità immobiliare era stata riclassata in categoria A/2; - il riclassamento, oggetto di impugnazione, era stata operato in difetto di previo sopralluogo e senza indicazione delle unità immobiliari utilizzate a titolo comparativo (per destinazione e caratteristiche); - l'erroneità dell'attribuzione della classe 5 conseguiva, altresì, dagli accertamenti emergenti dalla prodotta perizia di parte alla cui stregua risultava che: - ad unità immobiliari, contermini e con simili caratteristiche, era stata attribuita la classe 3 se non la classe 2 (e solo in due casi la classe 4); - l'unità immobiliare indicata dall'amministrazione era classata in classe 3 e, pertanto, non poteva essere utilizzata a comparazione della superiore classe attribuita (5) posto che si trattava di unità con medesima consistenza.

Il quarto motivo espone, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la denuncia di violazione e falsa applicazione della

I. n. 342 del 2000, art. 74, c. 1, sull'assunto che, - risultando gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale efficaci (solo) a decorrere dalla loro notificazione (art. 74, c. 1, cit.), - erroneamente il giudice del gravame aveva attribuito efficacia retroattiva agli avvisi di accertamento ICI posto che, - ad eccezione dell'unità immobiliare interessata da dichiarazione di variazione (quella sita in via [OSCURATO:PERSONA]), - per tutte le altre unità immobiliari non era mai stata «presentata dal contribuente una richiesta di accatastamento o di variazione del precedente classamento», né a tal fine rilevando che la rendita 6catastale possa essere stata «determinata autonomamente dall'Agenzia del territorio».

Col quinto motivo le ricorrenti denunciano violazione della

I. n. 342 del 2000, art. 74, c. 3, deducendo, in sintesi, che, - relativamente all'unità immobiliare oggetto di dichiarazione di variazione (quella sita in via [OSCURATO:PERSONA]), e per la quale l'attribuzione della (nuova) rendita catastale era avvenuta (in data 13 settembre 2005, ma) con atto notificato il 28 gennaio 2009, - non si giustificava la (pur parziale) retrodatazione dell'avviso di rettifica IC]: a decorrere dall'anno 2006, posto che, - non trovando applicazione, nella fattispecie, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 74, cit., quanto agli atti di attribuzione o di modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, - la nuova rendita catastale avrebbe potuto trovare applicazione (solo) per i periodi di imposta successivi alla notificazione dell'avviso di accertamento catastale.

2. - L'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia in via incidentale vio azione e falsa applicazione di legge in relazione al d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56, ed al d.m. n. 701 del 1994 assumendo, in sintesi, che, - dovendosi ritenere che alla stessa dichiarazione di variazione, resa ai sensi del (previgente) art. 56, cit., doveva attribuirsi l'effetto di proposta di rendita quale (successivamente) prevista dal d.m. n. 701/1994, e quantomeno a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultimo, - non si giustificava, nella fattispecie, la limitazione (all'anno 2006) della retrodatazione dell'imposizione con riferimento all'unità immobiliare sita alla via [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

3. - Principiando dall'esame del ricorso principale, il primo motivo, - che pur prospetta profili di inammissibilità, - è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso. 73.1 - Va premesso, al riguardo, che nella fattispecie viene in considerazione un avviso di accertamento che ha rideterminato classe, e rendita catastale, di un'unità immobiliare oggetto di dichiarazione di variazione (del 5 marzo 1986) per diversa distribuzione degli spazi interni (r.d.l. n. n. 652 del 1939, art. 3; d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56). 3.2 - Va, ancora, considerato che la Corte ha interpretato in termini modulari la generale portata precettiva dell'obbligo di motivazione, termini, questi, correlati alle specifiche discipline di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascun atto impositivo e, conclusivamente, alla maggiore o minore articolazione della medesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12251; Cass., 16 marzo 2015, n. 5190; Cass., 28 novembre 2014, n. 25329; Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., 3 agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno 2009, n. 13335; Cass., 7 maggio 2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27758).

In tale prospettiva vanno, quindi, lette le diverse ricostruzioni che sono emerse nella giurisprudenza della Corte quanto alla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento catastale, congruità riconosciuta, - in relazione, così come nella fattispecie, alla dichiarazione presentata dal contribuente, - sulla base dell'indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale, posto che siffatti dati sono sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi (v.

Cass., 3 aprile 1992, n. 4085 cui adde Cass., 30 giugno 2011, n. 14379; Cass., 11 gennaio 2006, n. 333; Cass., 1 luglio 2004, n. 12068); laddove ad analoghe conclusioni si è pervenuti quanto alla dichiarazione presentata secondo la procedura cd.

Docfa, - anche qui rilevando come sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile (v., ex plurimis, Cass., 13 8novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319), - salvo l'obbligo di specifica motivazione della rettifica dei dati esposti nella dichiarazione, con conseguente necessità di una motivazione più approfondita volta ad evidenziarne le ragioni, ove immutati gli «elementi di fatto» indicati nella proposta formulata dal contribuente (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237).

Così che (solo) a fronte di una più complessa articolazione delle fattispecie costitutive del potere (di riclassamento delle unità immobiliari), si è venuto a delineare, in termini speculari, un più esteso ambito delle ragioni giustificative dell'esercizio del potere stesso e, con queste, della motivazione che le racchiude; motivazione, questa, che allora deve estendersi agli (specifici) presupposti giustificativi del riclassamento, ed alle conseguenti ricadute, non potendosi più risolvere nella sola indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita all'unità immobiliare oggetto di riclassa mento (v., con riferimento alla

I. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 58, Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 30 luglio 2014, n. 17322; Cass., 20 settembre 2013, n. 21532; in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, v., altresì, Cass., 31 ottobre 2014, n. 23247; Cass., 3 luglio 2013, n. 16643; Cass., 8 marzo 2013, n. 5784; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629). 3.3 - Nella fattispecie, per come esposto nello stesso motivo di ricorso, non è dubbio che il riclassamento sia conseguito da una difforme valutazione economica dell'unità immobiliare, da parte dell'amministrazione, e senza alcuna irnmutazione dei dati fattuali q11•A` 9esposti nella dichiarazione di variazione (immutazione che, difatti, non viene nemmeno prospettata). 3.4 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), secondo l'orientamento espresso dalla Corte, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.

In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).

Pertanto, l'accertamento operato dal giudice del gravame, sul punto, è conforme ai principi di diritto espressi dalla Corte; e, peraltro, pur va rimarcato che, per come emerge dallo stesso motivo di ricorso, l'imposta risultava liquidata in relazione ad unità immobiliari specificamente indicate in un allegato (tabella A) della cui riproduzione la parte non si è fatta carico, così nemmeno mettendo la Corte nella condizione di verificare l'effettiva estensione della motivazione, quale specificamente accertata dal giudice del gravame (per il rilievo che la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi, v. 10Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786). 3.5 - Inammissibile rimane, poi il profilo di denuncia di omesso esame di fatti decisivi posto che l'oggetto della censura si risolve in (mere) argomentazioni giuridiche (in tesi) non esaminate dal giudice del merito.

4. - Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento venendo, difatti, in considerazione una denuncia di violazione di legge che risulta (del tutto) eccentrica rispetto alla fattispecie sostanziale oggetto di contestazione; fattispecie che, difatti, il giudice del gravame ha risolto dando applicazione, così come doveva, alla

I. n. 342 del 2000, art. 74, rispetto alle cui disposizioni, - oggetto di censura con i successivi motivi di ricorso, - del tutto indifferente rimane il portato regolativo delle disposizioni (ora) oggetto di censura.

5. - Il terzo motivo di ricorso è anch'esso destituito di fondamento. 5.1 - Premesso che l'indicazione di unità immobiliari a titolo comparativo (per destinazione e caratteristiche), come si è anticipato, non costituiva requisito imprescindibile della motivazione dell'avviso di accertamento, - piuttosto rilevando sul piano del riscontro probatorio della pretesa dell'amministrazione, - e che, secondo l'orientamento interpretativo della Corte, il sopralluogo non costituisce requisito di validità della stessa stima diretta delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, - in quanto ben può l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (v.

Cass., 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., 16 febbraio 2015, n. 3103), - il motivo di ricorso in esame si risolve, in buona sostanza, nella richiesta di una (non 11consentita) rivalutazione, nel merito, degli accertamenti operati dal giudice del gravame; rivisitazione, questa, che oltretutto tende ad eludere gli stessi limiti di ammissibilità di censure sul vizio di motivazione della gravata sentenza (art. 348 ter, c. 4, cod. proc. civ.; v.

Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053) così, finendo per devolvere all'esame della Corte i contenuti dell'accertamento che, secondo il regime della cd. doppia conforme, ha formato oggetto delle decisioni di merito.

Per di più, come rimarcato dalle Sezioni Unite della Corte, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881).

6. - Anche il quarto motivo è destituito di fondamento. 6.1 - Va premesso, al riguardo, che le ricorrenti non hanno svolto alcuna censura in ordine all'accertamento in fatto operato dal giudice del gravame alla cui stregua i classamenti delle unità immobiliari site in Roma, alla via Postumia, al [OSCURATO:PERSONA] ed alla via [OSCURATO:PERSONA], risultavano (già) operati alle date, rispettivamente, del 30 giugno 1987, del 22 maggio 1998 e del 29 dicembre 1998. 12Come, poi, la Corte ha avuto modo di precisare, ai sensi della

I. n. 342 del 2000, art. 74, per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancorché successivamente notificati, il Comune può legittimamente richiedere l'ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente la diversa ipotesi in cui l'attribuzione della rendita catastale sia stata non solo notificata, ma anche effettuata dopo il primo gennaio 2000; ai fini ICI dovendo, pertanto, trovare applicazione la disposizione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 2, che, con riferimento ai fabbricati iscritti in catasto, ne determina la base imponibile nell'ammontare della rendita risultante in catasto, e vigenti al 10 gennaio dell'anno di imposizione (così Cass., 20 marzo 2015, n. 5623; Cass., 25 settembre 2006, n. 20734; Cass., 5 dicembre 2005, n. 26396; Cass., 29 aprile 2005, n. 8932).

7. - L'infondatezza del quinto motivo consegue, quindi, dal rilievo che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.

L'art. 74, difatti, nello stabilire che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova 13rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa; difatti l'efficacia della modifica della rendita catastale - che coincide con la notificazione dell'atto - non va confusa con la sua applicabilità, che va, diversamente, riferita all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modificazione della rendita medesima (v.

Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033; Cass, 26 ottobre 2005, n. 20775).

Le Sezioni Unite della Corte hanno, in particolare, rimarcato, che «la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo "efficaci", invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, "ai soggetti intestatari della partita", del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione "catastale" dell'immobile: il successivo inciso "solo a decorrere dalla loro notificazione" indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.» (così Cass. Sez.

U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 11 aprile 2019, n. 10126; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3277; Cass., 11 maggio 2018, n. 11472; Cass., 14 settembre 2016, n. 18056; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; Cass. Sez.

U., 15 febbraio 2011, n. 3666).

8. - Il motivo di ricorso incidentale deve, quindi, dichiararsi inammissibile atteso che la questione dedotta viene fatta valere da 14soggetto giuridico diverso dall'Ente impositore e, così, con riferimento ad effetti giuridici (imposizione ICI) che non si correlano alla posizione sostanziale, né a quella processuale, dell'Agenzia delle Entrate.

9. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza delle ricorrenti nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] mentre vanno integralmente compensate nel rapporto processuale tra le ricorrenti stesse e l'Agenzia delle Entrate.

Nei confronti delle ricorrenti, - non dell'Agenzia che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez.

U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955), - sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rige P.Q.Mprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 5 MM. 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ca/Dioni 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18850/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;- con troricorrenti - e sul ricorso proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 157/35/14, depositata il 17 gennaio 2014, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei residui motivi e del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 157/35/14, depositata il 17 gennaio 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha parzialmente accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva (già) parzialmente accolto le impugnazioni di un avviso di accertamento catastale, e di quattro avvisi di accertamento in rettifica dell'ICI dovuta per gli anni dal 2003 al 2006. 21.1 - A fondamento del decisum il giudice del gravame ha considerato che: - le impugnazioni proposte dalle contribuenti avevano ad oggetto: a) - un avviso di accertamento catastale, notificato il 28 gennaio 2009 ed emesso, - nei confronti della nuda proprietaria ([OSCURATO:PERSONA]) e della usufruttuaria ([OSCURATO:PERSONA]), - in relazione ad unità immobiliare (sita in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 31) riclassata, - in esito a dichiarazione di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni del 5 marzo 1986, - in categoria A/10, classe 5; b) - n. 4 avvisi di accertamento notificati il 31 dicembre 2008 ed emessi da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in rettifica della liquidazione dell'ICI, operata per gli anni dal 2003 al 2006, relativamente ad unità immobiliari site in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] ed alle vie [OSCURATO:PERSONA], Postumia ed alla ridetta via [OSCURATO:PERSONA]; - gli atti impugnati risultavano tutti correttamente motivati, recando l'indicazione dei loro presupposti fattuali e delle corrispondenti ragioni giuridiche; - non sussisteva la denunciata violazione del d.lgs. n. 112 del 1998, artt. 65 e 66; - l'Amministrazione aveva dato conto, in corso di giudizio, della correttezza del classamento operato; - relativamente all'unità immobiliare sita in via [OSCURATO:PERSONA], - siccome oggetto di riclassamento cori accertamento notificato il 28 gennaio 2009, sia pur la rendita posta in atti dal 13 settembre 2005, - trovava applicazione la disposizione di cui alla I. n. 342 del 2000, art. 74, c. 1, così che il Comune avrebbe potuto richiedere l'Ici dovuta per la stessa unità immobiliare, ma senza sanzioni né interessi, solo a decorrere dall'anno 2006; - diversamente, per le residue unità immobiliari, - site in Roma, alla via Postumia, al [OSCURATO:PERSONA] ed alla via [OSCURATO:PERSONA], i cui 00à--classamenti ascendevano alle date, rispettivamente, del 30 giugno 1987, del 22 maggio 1998 e del 29 dicembre 1998, - doveva trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 74, c. 3, cit., così che andava riconosciuta l'efficacia retroattiva, a fini ICI, della rendita catastale così attribuita, seppur (anche qui) senza interessi né sanzioni. 2. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi illustrati con memoria; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, ha articolato un motivo di ricorso incidentale. Fissati all'udienza pubblica del 5 novembre 2021, i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in I. n. 126 del 2021, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Col primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della I. n. 212 del 2000, art. 7, e, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Si assume, quindi, che gli atti impugnati difettavano di motivazione posto che l'avviso di accertamento catastale, - che pur faceva riferimento ad una dichiarazione di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, - non recava alcuna indicazione dei criteri comparativi impiegati per l'attribuzione della (superiore) classe (la n. 5) né, sul punto, esplicitava i relativi parametri di riferimento, e tanto che, - per come emergente dalla stessa gravata sentenza, - detti parametri di riferimento (comparativo) erano stati introdotti nel corso 4del giudizio di primo grado e (ulteriormente) precisati nel giudizio di appello; del pari gli avvisi di rettifica ICI recavano indicazione, - oltreché di meri dati normativi, - di (pretese) risultanze catastali la cui documentazione, però, non era stata allegata agli stessi atti impugnati. Soggiungono le ricorrenti che il giudice del gravame aveva omesso di considerare, quale fatto decisivo, la critica da esse esponenti svolta alla pronuncia di prime cure quanto alla insussistenza, negli atti impugnati, della riproduzione del contenuto essenziale di (altri) atti richiamati per relationem e quanto al difetto di una rigorosa motivazione in ordine al tipo, ed alla consistenza, dell'unità immobiliare oggetto di riclassamento, il cui accertamento «poteva prestarsi ad ampi margini di discrezionalità». Anche il secondo motivo espone la denuncia, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998, artt. 65 e 66, e quella, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deducono, al riguardo, le ricorrenti che la gravata sentenza aveva erroneamente disatteso l'eccezione di illegittimità delle modalità di esercizio delle funzioni catastali decentrate ai Comuni, posto che il d.p.c.m. 24 giugno 2007, - che, adottato in attuazione della I. n. 296 del 2006, art. 1, cc. 194 e ss., recava l'attribuzione di «poteri sostanzialmente decisori e definitivi», - era stato annullato in sede giurisdizionale (sentenza del [OSCURATO:PERSONA], n. 4312 del 2010); e che, per di più, era stato omesso l'esame del fatto decisivo costituito dal motivo di gravame col quale si era dedotta l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati in ragione di detto annullamento. Col terzo motivo, anch'esso formulato, come i precedenti, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano, rispettivamente, violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1142 del1949, art. 61 ed omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, assumendo che: - in corso di causa l'amministrazione aveva rettificato, in autotutela, il classamento delle unità immobiliari che esse esponenti avevano indicato a comparazione del (corretto, ed originario) classamento dell'unità immobiliare in categoria A/10; - a decorrere dall'aprile 2014 detta unità immobiliare era stata riclassata in categoria A/2; - il riclassamento, oggetto di impugnazione, era stata operato in difetto di previo sopralluogo e senza indicazione delle unità immobiliari utilizzate a titolo comparativo (per destinazione e caratteristiche); - l'erroneità dell'attribuzione della classe 5 conseguiva, altresì, dagli accertamenti emergenti dalla prodotta perizia di parte alla cui stregua risultava che: - ad unità immobiliari, contermini e con simili caratteristiche, era stata attribuita la classe 3 se non la classe 2 (e solo in due casi la classe 4); - l'unità immobiliare indicata dall'amministrazione era classata in classe 3 e, pertanto, non poteva essere utilizzata a comparazione della superiore classe attribuita (5) posto che si trattava di unità con medesima consistenza. Il quarto motivo espone, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la denuncia di violazione e falsa applicazione della I. n. 342 del 2000, art. 74, c. 1, sull'assunto che, - risultando gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale efficaci (solo) a decorrere dalla loro notificazione (art. 74, c. 1, cit.), - erroneamente il giudice del gravame aveva attribuito efficacia retroattiva agli avvisi di accertamento ICI posto che, - ad eccezione dell'unità immobiliare interessata da dichiarazione di variazione (quella sita in via [OSCURATO:PERSONA]), - per tutte le altre unità immobiliari non era mai stata «presentata dal contribuente una richiesta di accatastamento o di variazione del precedente classamento», né a tal fine rilevando che la rendita 6catastale possa essere stata «determinata autonomamente dall'Agenzia del territorio». Col quinto motivo le ricorrenti denunciano violazione della I. n. 342 del 2000, art. 74, c. 3, deducendo, in sintesi, che, - relativamente all'unità immobiliare oggetto di dichiarazione di variazione (quella sita in via [OSCURATO:PERSONA]), e per la quale l'attribuzione della (nuova) rendita catastale era avvenuta (in data 13 settembre 2005, ma) con atto notificato il 28 gennaio 2009, - non si giustificava la (pur parziale) retrodatazione dell'avviso di rettifica IC]: a decorrere dall'anno 2006, posto che, - non trovando applicazione, nella fattispecie, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 74, cit., quanto agli atti di attribuzione o di modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, - la nuova rendita catastale avrebbe potuto trovare applicazione (solo) per i periodi di imposta successivi alla notificazione dell'avviso di accertamento catastale. 2. - L'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia in via incidentale vio azione e falsa applicazione di legge in relazione al d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56, ed al d.m. n. 701 del 1994 assumendo, in sintesi, che, - dovendosi ritenere che alla stessa dichiarazione di variazione, resa ai sensi del (previgente) art. 56, cit., doveva attribuirsi l'effetto di proposta di rendita quale (successivamente) prevista dal d.m. n. 701/1994, e quantomeno a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultimo, - non si giustificava, nella fattispecie, la limitazione (all'anno 2006) della retrodatazione dell'imposizione con riferimento all'unità immobiliare sita alla via [OSCURATO:PERSONA] di Roma. 3. - Principiando dall'esame del ricorso principale, il primo motivo, - che pur prospetta profili di inammissibilità, - è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso. 73.1 - Va premesso, al riguardo, che nella fattispecie viene in considerazione un avviso di accertamento che ha rideterminato classe, e rendita catastale, di un'unità immobiliare oggetto di dichiarazione di variazione (del 5 marzo 1986) per diversa distribuzione degli spazi interni (r.d.l. n. n. 652 del 1939, art. 3; d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56). 3.2 - Va, ancora, considerato che la Corte ha interpretato in termini modulari la generale portata precettiva dell'obbligo di motivazione, termini, questi, correlati alle specifiche discipline di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascun atto impositivo e, conclusivamente, alla maggiore o minore articolazione della medesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12251; Cass., 16 marzo 2015, n. 5190; Cass., 28 novembre 2014, n. 25329; Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., 3 agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno 2009, n. 13335; Cass., 7 maggio 2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27758). In tale prospettiva vanno, quindi, lette le diverse ricostruzioni che sono emerse nella giurisprudenza della Corte quanto alla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento catastale, congruità riconosciuta, - in relazione, così come nella fattispecie, alla dichiarazione presentata dal contribuente, - sulla base dell'indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale, posto che siffatti dati sono sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi (v. Cass., 3 aprile 1992, n. 4085 cui adde Cass., 30 giugno 2011, n. 14379; Cass., 11 gennaio 2006, n. 333; Cass., 1 luglio 2004, n. 12068); laddove ad analoghe conclusioni si è pervenuti quanto alla dichiarazione presentata secondo la procedura cd. Docfa, - anche qui rilevando come sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile (v., ex plurimis, Cass., 13 8novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319), - salvo l'obbligo di specifica motivazione della rettifica dei dati esposti nella dichiarazione, con conseguente necessità di una motivazione più approfondita volta ad evidenziarne le ragioni, ove immutati gli «elementi di fatto» indicati nella proposta formulata dal contribuente (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237). Così che (solo) a fronte di una più complessa articolazione delle fattispecie costitutive del potere (di riclassamento delle unità immobiliari), si è venuto a delineare, in termini speculari, un più esteso ambito delle ragioni giustificative dell'esercizio del potere stesso e, con queste, della motivazione che le racchiude; motivazione, questa, che allora deve estendersi agli (specifici) presupposti giustificativi del riclassamento, ed alle conseguenti ricadute, non potendosi più risolvere nella sola indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita all'unità immobiliare oggetto di riclassa mento (v., con riferimento alla I. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 58, Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 30 luglio 2014, n. 17322; Cass., 20 settembre 2013, n. 21532; in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, v., altresì, Cass., 31 ottobre 2014, n. 23247; Cass., 3 luglio 2013, n. 16643; Cass., 8 marzo 2013, n. 5784; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629). 3.3 - Nella fattispecie, per come esposto nello stesso motivo di ricorso, non è dubbio che il riclassamento sia conseguito da una difforme valutazione economica dell'unità immobiliare, da parte dell'amministrazione, e senza alcuna irnmutazione dei dati fattuali q11•A` 9esposti nella dichiarazione di variazione (immutazione che, difatti, non viene nemmeno prospettata). 3.4 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), secondo l'orientamento espresso dalla Corte, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571). Pertanto, l'accertamento operato dal giudice del gravame, sul punto, è conforme ai principi di diritto espressi dalla Corte; e, peraltro, pur va rimarcato che, per come emerge dallo stesso motivo di ricorso, l'imposta risultava liquidata in relazione ad unità immobiliari specificamente indicate in un allegato (tabella A) della cui riproduzione la parte non si è fatta carico, così nemmeno mettendo la Corte nella condizione di verificare l'effettiva estensione della motivazione, quale specificamente accertata dal giudice del gravame (per il rilievo che la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi, v. 10Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786). 3.5 - Inammissibile rimane, poi il profilo di denuncia di omesso esame di fatti decisivi posto che l'oggetto della censura si risolve in (mere) argomentazioni giuridiche (in tesi) non esaminate dal giudice del merito. 4. - Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento venendo, difatti, in considerazione una denuncia di violazione di legge che risulta (del tutto) eccentrica rispetto alla fattispecie sostanziale oggetto di contestazione; fattispecie che, difatti, il giudice del gravame ha risolto dando applicazione, così come doveva, alla I. n. 342 del 2000, art. 74, rispetto alle cui disposizioni, - oggetto di censura con i successivi motivi di ricorso, - del tutto indifferente rimane il portato regolativo delle disposizioni (ora) oggetto di censura. 5. - Il terzo motivo di ricorso è anch'esso destituito di fondamento. 5.1 - Premesso che l'indicazione di unità immobiliari a titolo comparativo (per destinazione e caratteristiche), come si è anticipato, non costituiva requisito imprescindibile della motivazione dell'avviso di accertamento, - piuttosto rilevando sul piano del riscontro probatorio della pretesa dell'amministrazione, - e che, secondo l'orientamento interpretativo della Corte, il sopralluogo non costituisce requisito di validità della stessa stima diretta delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, - in quanto ben può l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (v. Cass., 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., 16 febbraio 2015, n. 3103), - il motivo di ricorso in esame si risolve, in buona sostanza, nella richiesta di una (non 11consentita) rivalutazione, nel merito, degli accertamenti operati dal giudice del gravame; rivisitazione, questa, che oltretutto tende ad eludere gli stessi limiti di ammissibilità di censure sul vizio di motivazione della gravata sentenza (art. 348 ter, c. 4, cod. proc. civ.; v. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) così, finendo per devolvere all'esame della Corte i contenuti dell'accertamento che, secondo il regime della cd. doppia conforme, ha formato oggetto delle decisioni di merito. Per di più, come rimarcato dalle Sezioni Unite della Corte, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 6. - Anche il quarto motivo è destituito di fondamento. 6.1 - Va premesso, al riguardo, che le ricorrenti non hanno svolto alcuna censura in ordine all'accertamento in fatto operato dal giudice del gravame alla cui stregua i classamenti delle unità immobiliari site in Roma, alla via Postumia, al [OSCURATO:PERSONA] ed alla via [OSCURATO:PERSONA], risultavano (già) operati alle date, rispettivamente, del 30 giugno 1987, del 22 maggio 1998 e del 29 dicembre 1998. 12Come, poi, la Corte ha avuto modo di precisare, ai sensi della I. n. 342 del 2000, art. 74, per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancorché successivamente notificati, il Comune può legittimamente richiedere l'ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente la diversa ipotesi in cui l'attribuzione della rendita catastale sia stata non solo notificata, ma anche effettuata dopo il primo gennaio 2000; ai fini ICI dovendo, pertanto, trovare applicazione la disposizione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 2, che, con riferimento ai fabbricati iscritti in catasto, ne determina la base imponibile nell'ammontare della rendita risultante in catasto, e vigenti al 10 gennaio dell'anno di imposizione (così Cass., 20 marzo 2015, n. 5623; Cass., 25 settembre 2006, n. 20734; Cass., 5 dicembre 2005, n. 26396; Cass., 29 aprile 2005, n. 8932). 7. - L'infondatezza del quinto motivo consegue, quindi, dal rilievo che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. L'art. 74, difatti, nello stabilire che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova 13rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa; difatti l'efficacia della modifica della rendita catastale - che coincide con la notificazione dell'atto - non va confusa con la sua applicabilità, che va, diversamente, riferita all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modificazione della rendita medesima (v. Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033; Cass, 26 ottobre 2005, n. 20775). Le Sezioni Unite della Corte hanno, in particolare, rimarcato, che «la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo "efficaci", invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, "ai soggetti intestatari della partita", del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione "catastale" dell'immobile: il successivo inciso "solo a decorrere dalla loro notificazione" indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.» (così Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 11 aprile 2019, n. 10126; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3277; Cass., 11 maggio 2018, n. 11472; Cass., 14 settembre 2016, n. 18056; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; Cass. Sez. U., 15 febbraio 2011, n. 3666). 8. - Il motivo di ricorso incidentale deve, quindi, dichiararsi inammissibile atteso che la questione dedotta viene fatta valere da 14soggetto giuridico diverso dall'Ente impositore e, così, con riferimento ad effetti giuridici (imposizione ICI) che non si correlano alla posizione sostanziale, né a quella processuale, dell'Agenzia delle Entrate. 9. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza delle ricorrenti nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] mentre vanno integralmente compensate nel rapporto processuale tra le ricorrenti stesse e l'Agenzia delle Entrate. Nei confronti delle ricorrenti, - non dell'Agenzia che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955), - sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rige P.Q.Mprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 5 MM. 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ca/Dioni 16
Sentenza Cassazione n. 08282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris