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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08126/2022

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2021 ORDINANZA sul ricorso n. 8245\2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Properzio n. 27 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei curatori p.t. - intimato - avverso il decreto n. 670/15 del 17 febbraio 2015, del Tribunale di Nola; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con decreto n. 670 del 17 febbraio 2015 il Tribunale di Noia accoglieva parzialmente l'opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ammettendo, in via chirografaria, i crediti vantati dall'opponente a titolo di saldo debitore dei conti correnti nn. 10.1.2.4 e

10.1.2.58. Osservava il tribunale, per quanto ancora di interesse, che la domanda di ammissione dell'ulteriore credito preteso per lo scoperto di un terzo conto corrente, n. 100.1.392, sul quale, tra l'altro, erano regolate operazioni di anticipazione factoring di cui ai contratti quadro stipulati fra Ifir e la società poi fallita il 22 settembre 2008, non poteva essere accolta, in quanto l'opponente, a seguito dell'ordine impartitogli, aveva ricostruito solo parzialmente il proprio fascicolo, producendo gli estratti conto non integrali fino ad una data anteriore alla chiusura del rapporto.

Ai fini dell'ammissione al passivo del credito derivante dal saldo debitore di un conto corrente occorreva infatti la prova non solo dell'esistenza di un contratto avente data certa anteriore al fallimento, ma anche della movimentazione integrale del rapporto dall'inizio alla chiusura.

In ogni caso, osservava il tribunale, era pure fondata l'eccezione del Fallimento secondo cui, trovando applicazione nella specie l'art. 1267, comma 2, cod. civ. - a norma del quale la garanzia della solvenza del debitore ceduto da parte del cedente viene meno qualora il cessionario, per negligenza, abbia omesso di iniziare o proseguire le istanze contro il debitore divenuto insolvente - una parte rilevante del credito, riguardante le operazioni di anticipazione, non poteva essere riconosciuta perché l'istituto non aveva fornito la dimostrazione dell'insolvenza totale o parziale dei debitori ceduti.

La richiesta subordinata dell'opponente di essere ammesso al passivo, per tale posta, in via condizionale, ex art. 55 legge fall. (e 96, comma 2, n. 1, I.fall.), non poteva essere accolta, trattandosi di un'inammissibile domanda nuova, formulata per la prima volta in sede di opposizione al passivo.

In ogni caso, il credito in esame nemmeno era dimostrato nel suo preciso ammontare, giacché da un excursus dei 13 conti tecnici, conclusi in esecuzione del contratto quadro di factoring e prodotti in giudizio, si evinceva che su di essi erano regolate anche altre operazioni non poste in essere in esecuzione del rapporto di cessione del credito: tali conti tecnici, infatti, esponevano voci che non trovavano corrispondenza in accredito nel conto corrente di corrispondenza e non diversamente giustificate.

Avverso tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il Fallimento è rimasto intimato; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo Ifir denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 95 legge fall. (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.), in quanto il Tribunale avrebbe considerato dirimente ai fini del rigetto un aspetto, riguardante la mancata produzione integrale degli estratti del conto, non contestato dal curatore in sede di esame dello stato passivo.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Secondo quanto condivisibilmente statuito da Cass. 12/09/2018, n. 22208, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali.

Solo quando il creditore abbia assolto tale onere probatorio, potrà e dovrà darsi rilevanza al comportamento del curatore il quale, eseguite le verifiche di t sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.

1.3. Nel caso in esame, dunque, correttamente il tribunale non ha assegnato alcuna rilevanza alla mancata contestazione del curatore, considerando dirimente l'assenza di prova circa la movimentazione integrale del rapporto dall'inizio alla chiusura.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.), avendo il giudice di merito omesso di esaminare la documentazione, già in atti, decisiva ai fini dell'ammissione: sostiene, in particolare, di aver depositato in data 27 giugno 2013 (allegato n. 8 del faldone)- unitamente agli e/c trimestrali, effettivamente prodotti solo fino al terzo trimestre del 2009 - l'estratto integrale del conto, da cui si evincevano tutte le movimentazioni in dare e in avere, anche successive al 6 ottobre del 2009 e le liquidazioni di interessi e competenze, nonché le schede di ogni singola movimentazione, dall'inizio del rapporto sino alla chiusura, avvenuta il 4 febbraio del 2010.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Dall'esame del fascicolo di Ifir depositato in sede di opposizione allo stato passivo, emerge l'annotazione del cancelliere, con timbro datato 27 giugno 2013, apposto in calce all'indice-foliario degli atti di parte, dell'avvenuta produzione in giudizio non solo del contratto di apertura di credito regolato in conto corrente n. 100.1.392, ma anche degli estratti integrali del conto, con copia di tutte le partite contabili.

2.3. Trova dunque applicazione il principio secondo il quale l'accettazione da parte del cancelliere degli atti e documenti depositati dalla parte che si costituisce, tramite l'apposizione del timbro di cancelleria in calce all'indice del fascicolo, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, disp. att. cod. proc. civ., senza l'annotazione di alcun rilievo formale, fa presumere la regolare produzione degli stessi (Cass.18/06/2015, n. 12670).

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4

I. n. 52/91, 1267 c.c. e 115 c.p.c..

Rileva, in primo luogo, che la disposizione codicistica non si applica al rapporto di factoring, la cui disciplina si differenzia da quella della cessione dei crediti anche perché, ai sensi dell'art. 4 cit., la garanzia della solvenza è sempre dovuta, salvo che il factor non vi rinunci; osserva inoltre che, nella specie, la clausola 9 del contratto quadro stipulato con la s.p.a. poi fallita prevedeva espressamente che: "in ogni caso non verrà applicata al Factor la disposizione del secondo comma dell'art. 1267 c.c., con la conseguenza che il Fornitore, avendo prestato garanzia della solvenza del debitore, non sarà liberato dalla stessa anche qualora la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore sia dipesa da negligenza del Factor nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore".

3.1. Anche questo motivo è fondato, stante la chiarezza della clausola in esame, che il tribunale ha ignorato nonostante fosse contenuta nel contratto quadro, debitamente prodotto in giudizio dalla creditrice e del quale non è stata posta in discussione l'opponibilità al Fallimento.

4. Resta assorbito il quarto motivo del ricorso, concernente la questione, logicamente subordinata alla verifica della ricorrenza della prova documentale del credito, dell'ammissibilità della domanda di sua ammissione con riserva.

5. All'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Noia in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame e liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al tribunale di Nola che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2021 ORDINANZA sul ricorso n. 8245\2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Properzio n. 27 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei curatori p.t. - intimato - avverso il decreto n. 670/15 del 17 febbraio 2015, del Tribunale di Nola; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con decreto n. 670 del 17 febbraio 2015 il Tribunale di Noia accoglieva parzialmente l'opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ammettendo, in via chirografaria, i crediti vantati dall'opponente a titolo di saldo debitore dei conti correnti nn. 10.1.2.4 e 10.1.2.58. Osservava il tribunale, per quanto ancora di interesse, che la domanda di ammissione dell'ulteriore credito preteso per lo scoperto di un terzo conto corrente, n. 100.1.392, sul quale, tra l'altro, erano regolate operazioni di anticipazione factoring di cui ai contratti quadro stipulati fra Ifir e la società poi fallita il 22 settembre 2008, non poteva essere accolta, in quanto l'opponente, a seguito dell'ordine impartitogli, aveva ricostruito solo parzialmente il proprio fascicolo, producendo gli estratti conto non integrali fino ad una data anteriore alla chiusura del rapporto. Ai fini dell'ammissione al passivo del credito derivante dal saldo debitore di un conto corrente occorreva infatti la prova non solo dell'esistenza di un contratto avente data certa anteriore al fallimento, ma anche della movimentazione integrale del rapporto dall'inizio alla chiusura. In ogni caso, osservava il tribunale, era pure fondata l'eccezione del Fallimento secondo cui, trovando applicazione nella specie l'art. 1267, comma 2, cod. civ. - a norma del quale la garanzia della solvenza del debitore ceduto da parte del cedente viene meno qualora il cessionario, per negligenza, abbia omesso di iniziare o proseguire le istanze contro il debitore divenuto insolvente - una parte rilevante del credito, riguardante le operazioni di anticipazione, non poteva essere riconosciuta perché l'istituto non aveva fornito la dimostrazione dell'insolvenza totale o parziale dei debitori ceduti. La richiesta subordinata dell'opponente di essere ammesso al passivo, per tale posta, in via condizionale, ex art. 55 legge fall. (e 96, comma 2, n. 1, I.fall.), non poteva essere accolta, trattandosi di un'inammissibile domanda nuova, formulata per la prima volta in sede di opposizione al passivo. In ogni caso, il credito in esame nemmeno era dimostrato nel suo preciso ammontare, giacché da un excursus dei 13 conti tecnici, conclusi in esecuzione del contratto quadro di factoring e prodotti in giudizio, si evinceva che su di essi erano regolate anche altre operazioni non poste in essere in esecuzione del rapporto di cessione del credito: tali conti tecnici, infatti, esponevano voci che non trovavano corrispondenza in accredito nel conto corrente di corrispondenza e non diversamente giustificate. Avverso tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il Fallimento è rimasto intimato; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo Ifir denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 95 legge fall. (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.), in quanto il Tribunale avrebbe considerato dirimente ai fini del rigetto un aspetto, riguardante la mancata produzione integrale degli estratti del conto, non contestato dal curatore in sede di esame dello stato passivo. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo quanto condivisibilmente statuito da Cass. 12/09/2018, n. 22208, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali. Solo quando il creditore abbia assolto tale onere probatorio, potrà e dovrà darsi rilevanza al comportamento del curatore il quale, eseguite le verifiche di t sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio. 1.3. Nel caso in esame, dunque, correttamente il tribunale non ha assegnato alcuna rilevanza alla mancata contestazione del curatore, considerando dirimente l'assenza di prova circa la movimentazione integrale del rapporto dall'inizio alla chiusura. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.), avendo il giudice di merito omesso di esaminare la documentazione, già in atti, decisiva ai fini dell'ammissione: sostiene, in particolare, di aver depositato in data 27 giugno 2013 (allegato n. 8 del faldone)- unitamente agli e/c trimestrali, effettivamente prodotti solo fino al terzo trimestre del 2009 - l'estratto integrale del conto, da cui si evincevano tutte le movimentazioni in dare e in avere, anche successive al 6 ottobre del 2009 e le liquidazioni di interessi e competenze, nonché le schede di ogni singola movimentazione, dall'inizio del rapporto sino alla chiusura, avvenuta il 4 febbraio del 2010. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Dall'esame del fascicolo di Ifir depositato in sede di opposizione allo stato passivo, emerge l'annotazione del cancelliere, con timbro datato 27 giugno 2013, apposto in calce all'indice-foliario degli atti di parte, dell'avvenuta produzione in giudizio non solo del contratto di apertura di credito regolato in conto corrente n. 100.1.392, ma anche degli estratti integrali del conto, con copia di tutte le partite contabili. 2.3. Trova dunque applicazione il principio secondo il quale l'accettazione da parte del cancelliere degli atti e documenti depositati dalla parte che si costituisce, tramite l'apposizione del timbro di cancelleria in calce all'indice del fascicolo, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, disp. att. cod. proc. civ., senza l'annotazione di alcun rilievo formale, fa presumere la regolare produzione degli stessi (Cass.18/06/2015, n. 12670). 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4 I. n. 52/91, 1267 c.c. e 115 c.p.c.. Rileva, in primo luogo, che la disposizione codicistica non si applica al rapporto di factoring, la cui disciplina si differenzia da quella della cessione dei crediti anche perché, ai sensi dell'art. 4 cit., la garanzia della solvenza è sempre dovuta, salvo che il factor non vi rinunci; osserva inoltre che, nella specie, la clausola 9 del contratto quadro stipulato con la s.p.a. poi fallita prevedeva espressamente che: "in ogni caso non verrà applicata al Factor la disposizione del secondo comma dell'art. 1267 c.c., con la conseguenza che il Fornitore, avendo prestato garanzia della solvenza del debitore, non sarà liberato dalla stessa anche qualora la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore sia dipesa da negligenza del Factor nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore". 3.1. Anche questo motivo è fondato, stante la chiarezza della clausola in esame, che il tribunale ha ignorato nonostante fosse contenuta nel contratto quadro, debitamente prodotto in giudizio dalla creditrice e del quale non è stata posta in discussione l'opponibilità al Fallimento. 4. Resta assorbito il quarto motivo del ricorso, concernente la questione, logicamente subordinata alla verifica della ricorrenza della prova documentale del credito, dell'ammissibilità della domanda di sua ammissione con riserva. 5. All'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Noia in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame e liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al tribunale di Nola che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese del gi
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