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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28228/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione alle condotte tenute sino al 7 giugno 2011 per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la condanna per il delitto continuato di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art.625, n. 7 cod. pen., non integrando la manomissione di un contatore di energia elettrica la fattispecie di "cosa destinata a pubblico servizio", e la conseguente mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela - essendo il reato per cui si procede divenuto oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» -, è manifestamente infondato.

In primo luogo, perché la circostanza aggravante che radica la procedibilità officiosa è specificamente e chiaramente contestata nell'imputazione; inoltre, può essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta» (Cfr. Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. 282543 - 01; Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016 Rv. 266229). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Rv. 267585) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (Così deciso il 25 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione alle condotte tenute sino al 7 giugno 2011 per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la condanna per il delitto continuato di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art.625, n. 7 cod. pen., non integrando la manomissione di un contatore di energia elettrica la fattispecie di "cosa destinata a pubblico servizio", e la conseguente mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela - essendo il reato per cui si procede divenuto oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» -, è manifestamente infondato. In primo luogo, perché la circostanza aggravante che radica la procedibilità officiosa è specificamente e chiaramente contestata nell'imputazione; inoltre, può essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta» (Cfr. Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. 282543 - 01; Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016 Rv. 266229). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Rv. 267585) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (Così deciso il 25 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 28228/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris