CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 32169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21103/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona degli amministratori giudiziari, rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già INC Ge- neralContractor s.p.a.), in persona del legale rappresentante, rappre- sentatae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e all’avv.to SER- GIOARAGONA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 739/2020 della CORTE D’APPELLO di PA- LERMO,depositata il 11/05/2020; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 21103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 11/05/2020, la Corte d’appello di Pa- lermo,in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e in ri- formadella decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo originariamenteottenuto dalla ditta Buttitta per il pagamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., di corrispettivi riferiti a talune forniture di materiali dicantiere che la ditta Buttitta aveva realizzato in favore della Pollina società consortile a r.l. della quale la INC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggiSEPI s.p.a.) era parte consorziata; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziatocome la ditta Buttitta non avesse fornito una prova adeguata dell’effettivaconclusione, con la Pollina soc. cons. a r.l. del contratto di fornituraposto a fondamento delle prestazioni dedotte in giudizio, con laconseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del creditooriginariamente azionato in sede monitoria; a vversola sentenza d’appello, la ditta [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laSEPI - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già INC Gene- ralContractor s.p.a.) resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ditta ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1350, 2729 c.c., della legge n. 109/94 e della legge regionale Sicilia n. 7/2002, nonchéper violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 2697 c.c. e 13 della legge n. 109/94 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 21103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri averela corte territoriale, da un lato, ritenuto che la conclusione del contrattodi fornitura posto a base delle forniture dedotte in giudizio fossesubordinata all’adempimento di un onere di forma scritta ad sub- stantiame, dall’altro, per aver ritenuto sussistente un criterio di valu- tazione probatoria più rigoroso, rispetto all’ordinaria disciplina delle prove,in relazione all’accertamento del rapporto di fornitura dedotto ingiudizio; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la circostanza evidenziata dal giudice a quo,circa l’eventuale esigenza di una conclusione per iscritto ad sub- stantiamdel contratto dedotto in giudizio , sia stata evocata dalla corte d’appellounicamente ad colorandum , ossia al mero scopo di comple- tarel’esposizione delle ragioni del giudizio, dopo aver lungamente ar- gomentatosull’inesistenza di alcuna adeguata prova in ordine all’effet- tivaconclusione del contratto tra le relative parti; l’odiernacensura, conseguentemente, si risolve nell’esposizione di argomentazioni del tutto irrilevanti ai fini della decisione, essendo la sentenzaimpugnata già adeguatamente sostenuta dall’a utonoma ratio decidendi costituita, per l’appunto, dalla dedotta assenza di alcuna di- mostrazionedell’ avvenuta conclusione del contratto dedotto in giudi- zio; quanto, infine, all a contestata affermazione del giudice d’appello , circala (pretesa) necessità di un maggior rigore nella valutazione delle proveai fini dell’accertamento dell’avvenuta conclusione del contratto, èappena il caso di rilevare come la corte territoriale si sia limitata ad alluderneal solo scopo di esplicitare un criterio di giudizio rilevante sul pianodel merito della valutazione delle prove, e non già sotto il profilo Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 21103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delriconoscimento di un eventuale vincolo rilevante in chiave di legit- timità; datantoderiva l’inammissibilità della censura, anche sotto tale pro- filo,trattandosi di una doglianza che attiene al modo in cui il giudice di meritoha ritenuto di dover valutare le prove sottoposte al suo esame nell’eserciziodei poteri discrezionali allo stesso spettanti; e dunque di unadoglianza avanzata sulla base di una prospettiva critica non con- sentitain questa sede di legittimità; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la circostanza costituita dal carattere incontestato dell’avvenuta con- clusione,tra la Pollina e la ditta Buttitta, del contratto di fornitura de- dotto in giudizio, non avendo la controparte tempestivamente conte- statotale circostanza in sede di costituzione in giudizio; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la circostanza di fatto , invocata dalla ricor- rentecome rimasta incontestata tra le parti , coincida con quella rela- tivaalla (eventuale) avvenuta conclusione del contratto in esame tra laPollina soc. cons. a r.l. e la ditta Buttitta, e non già tra la Pollina e la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) ; datale premessa deriva la non invocabilità del principio di non con- testazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. , dovendo ritenersi legittima- mente evocabile tale principio solo in relazione a circostanze di fatto chesiano alle parti comuni , non potendo al riguardo ragionevolmente presumersi(in difetto di indici rappresentativi di segno contrario ) che la ING [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia potuto venire a conoscenza di Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 21103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alcunchécirca l’avvenuta conclusione del contratto tra la ditta Buttitta ela Pollina ; alriguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mentodella giurisprudenza di questa Corte , ai sensi del quale l ’ onere dicontestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bi- sognosodi prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non an- che per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01 ; Sez. 3, Se ntenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013,Rv. 625006 - 01 ) , avuto altresì riguardo alla mancata di- mostrazione,ad opera di parte ricorrente , del l ’effettiva e concreta co- noscenza,in capo alla controparte , dell e circostanz e assu nte come in- controverse; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare lacircostanza costituita dall’avvenuta sottoscrizione, da parte della Pol- lina,di ben nove cambiali in favore della ditta ricorrente in pagamento degli importi risultanti dalle fatture emesse da quest’ultima: circo- stanzeidonee a fornire in modo decisivo la prova dell’avvenuta conclu- sionedel contratto in esame; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la circostanza della sufficienza, ai fini della prova dell’effettiva esecu- zionedelle forniture dedotte in giudizio, della sola firma (attestata in atti)degli autisti che ritiravano il materiale presso la ditta fornitrice, e nonanche la sottoscrizione degli organi della Pollina; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 21103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibil i ; osservail Collegio come la ditta ricorrente abbia totalmente trascu- rato di argomentare (e, conseguentemente, di comprovare) la sicura riferibilità delle cambiali sottoscritte dalla Pollina al rapporto contrat- tualededotto in giudizio, nonché di argomentare il carattere dirimente, ai fini della decisione, della circostanza di fatto costituita dalla sotto- scrizioneapposta d a gli autisti che ritiravano il materiale presso la ditta fornitrice; sulpunto, è appena il caso di rilevare come al caso di specie (rela- tivo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (qualerisultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n.83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti” ; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motiva- zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- menteincomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazione a ve- rificarel'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 21103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso chel'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fat- tispecieprevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 -01); ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità dell e censur e in esame, avendo la ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspettidell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessatrascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a unasicura diversa risoluzione dell'odierna controversia ; osservail C ollegio, pertanto, come, attraverso l e censure in esame , laricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai trattidi un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata inquesta sede di legittimità ; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente pronunciato la condanna dell’odierna ricorrente alla rifusione, in favore di controparte, delle spesedel giudizio; ilmotivo è inammissibile, dovendo ritenersi, la proposizione della censurain esame, alla stregua di una mera prospettazione delle con- seguenzeconnesse all’eventuale accoglimento dei precedenti motivi di Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 21103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorso; motivi risultati, al contrario, nel loro complesso, destituiti di fondamento; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, conla conseguente condanna della ditta ricorrente al rimborso, in fa- voredella società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,secondo la liquidazione di cui al dispositivo; sidà atto de lla sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - qua