CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 18893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29233-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d agli avvocat i SANDRO GUERRAe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente – nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 10887/2022del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Osservatorio permanente per la tutela del Mercato dell’elettronica,dinanzi al TAR Lazio, ha impugnato, chiedendo l’accertamento e la declaratoria di illegittimità, la nota 5 agosto 2022 della Società Italiana degli Autori e degli Editori –[OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato opposto diniego all’istanza inoltrata dallamedesima [OSCURATO:PERSONA] (associazione senza scopo di lucro che persegue, tra i dichiarati fini statutari, anche quello di tutelare il rispetto del principio della leale Ric. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 3 - concorrenza «tra imprese che operano nella distribuzione e nella vendita al dettaglio di prodotti elettrici ed elettronici in Italia»), in data 7/7/2022, di accesso, ai sensi dell’art.22 l.241/1990 (al fine di valutare se intraprendere o meno eventuali azioni contro altri operatori del mercato di prodotti elettrici ed elettronici, i quali avrebbero conseguito un indebito vantaggio concorrenziale attraverso la violazione dell’obbligo dell’equo compenso per copia privata, ex art.71 sexies e ss. L.d.A.), e di condanna della [OSCURATO:PERSONA] ad esibire, mediate estrazione di copia, documentazione relativa all’elenco(a) delle imprese e dei relativi importi versati anno per anno per l’immissione nel mercato italiano di prodotti soggetti alla normativa in materia di copia privata per il periodo 2019-2021, nonché (b) delle dichiarazioni trimestrali presentate dalle stesse, ai sensi dell’art.71 septies , comma 3, l.633/1941. Nel giudizio amministrativo si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando nel merito la fondatezza. Pendente il suddetto giudizio amministrativo dinanzi al TAR Lazio, in prossimità dell’udienza di trattazione della causa, fissata per la decisione il giorno 9/12/2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ex art.41 c.p.c. e 10 c.p.a, un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato il 6/12/2022, in due motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] - Osservatorio permanente per la tutela del Mercato dell’elettronica (che resiste con controricorso notificato il 12/1/2023), della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.) e di [OSCURATO:SOCIETA] (che non svolge difese). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ric. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 4 - Pende altro ricorso promosso dalla [OSCURATO:PERSONA], concernente regolamento giurisdizione ex art.41 c.p.c. e di contenuto analogo al presente (come dedotto dalla ricorrente), n. 23390/2022, che, trattato all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza interlocutoria n. 9678/2023, è statotuttavia rinviato a N.R. (per consentire il decorso del termine per il deposito e la notifica del controricorso ad opera di alcuni litisconsorti). [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente rileva, a sostegno del proposto regolamento preventivo di giurisdizione, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ex artt.116 e 133 c.p.c., stante l’inapplicabilità alla [OSCURATO:PERSONA] della disciplina prevista in materia di accesso difensivo in ambito amministrativo dall’art.22 l. 241/1990, in forza di quanto dettato dall’art.1, comma 2, l. 2/2008, trattandosi di soggetto che, neppure in riferimento alla specifica attività di cui agli artt. 71 sexies e ss L.d.A ., di recupero, nell’ambito dell’attività di gestione ed intermediazione dei diritti d’autore, dell’equo compenso per copia privata, svolge una funzione pubblica ma una mera attività di tipo privatistico. 2. La controversia va risolta nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 2.1. Il quadro normativo. L’art.22 della l.241/1990, in tema di diritto di accesso vale a dire di diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, ha previsto, in ambito definitorio, alla lett.e) che la nozione di pubblica amministrazione ricomprende «tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario»; quanto all’ambito di applicazione del diritto di accesso, in base all’art.23, esso «si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi». Ric. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 5 - Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo, ai sensi dell’art.25, comma 5, stessa legge. L’art.133, comma 1, lett.a), n. 6, dispone che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, «salvo ulteriori previsioni di legge», le controversie in materia di « diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa». Il rito speciale inmateria di accesso ai documenti amministrativi è ora disciplinato dall’art.116 c.p.a.. Si è ritenuto che tali controversie, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, hanno propriamente ad oggetto un diritto soggettivo, pur in presenza di un atto amministrativo (la determinazione dell’amministrazione sull’istanza di accesso), e pertanto il provvedimento di diniego del diritto di accesso non viene fatto oggetto di un’impugnazione in senso proprio, concernendo direttamente la pretesa del cittadino ad accedere al documento, tanto che, anche in caso di carenza di motivazione del provvedimento impugnato di diniego all’accesso, l’organo giudicante dovrà comunque verificare direttamente la fondatezza della pretesa ostensiva e sussistenza dei presupposti di legge per ordinare l’esibizione degli atti richiesti e l’amministrazione potrà integrare in giudizio la relativa motivazione al diniego del diritto di accesso (Cons.St. sez.V, n. 2966/2004; Cons.St.Sez.V, 3454/2022). 2.2. In relazione alle disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori, la legge 9 gennaio 2008 n. 2, all’art.1 , dopo avere definito la Società italiana degli autori ed editori ([OSCURATO:PERSONA]) un ente pubblico economico a base associativa che svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, stabilisce, al secondo comma, che « l'attività della [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata dalle norme di diritto privato» e che «tutte le controversie concernenti Ric. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 6 - le attività dell'ente,ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria». Le Sezioni Unite hanno offerto di tale ultima disposizione la seguente interpretazione (Cass. Sez. Un. n. 8238/2020): « Le controversie relative all'adozione ed alla modificazione dello statuto della S.I.A.E., ente pubblico economico a base associativa, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della formulazione ampia ed omnicomprensiva dell'art. 1, comma 2, della legge n. 2 del 2008, dell'assoggettamento del predetto ente alle norme di diritto privato nonchè della natura ed efficacia dello statuto, quale atto alla cui formazione concorre la volizione autonoma degli associati, espressa attraverso la deliberazione dell'assemblea, e che incide su posizioni degli stessi associati all'interno della società qualificabili come diritti soggettivi» (il principio è stato affermato in relazione all'impugnazione della modifica statutaria della S.I.A.E. introduttiva di una limitazione del diritto di voto dei gruppi editoriali associati, su ricorso promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale assumeva che anche le controversie aventi ad oggetto l'organizzazione ed il funzionamento degli organi sociali dovevano ritenersi riservate alla giurisdizione ordinaria). In motivazione, le Sezioni Unite, aderendo all’interpretazione estensiva della norma, hanno affermato che ciò poteva trarsi dalla formulazione ampia ed omnicomprensiva della norma in esame, «il cui tenore letterale esprime con estrema chiarezza l'intento del legislatore di devolvere alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative all'attivit̀ della [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione soltanto per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria, e cì in correlazione con l'assoggettamento di tale attivit̀ alle norme di diritto privato e con il risalto conferito alla natura associativa dell'ente, nonch́ al fine di consentire il superamento delle incertezze determinate dal criterio di riparto della giurisdizione Ric. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 7 - finora prevalso in giurisprudenza» (in passato strutturata sulla distinzione, affermatasi in riferimento ad altri enti pubblici economici, tra atti di organizzazione ed atti di gestione, i primi espressione di potestà pubbliche, i secondi aventi natura privatistica); si è poi inteso valorizzare la portata del processo di aziendalizzazione della [OSCURATO:PERSONA], anche e soprattutto dalla cessazione del regime monopolistico di gestione dei diritti d'autore, determinato dal d.lgs. n. 35 del 2017, e dalla conseguente apertura del mercato a forme concorrenziali, difficilmente compatibile con modalità di gestione amministrativa dei rapporti interni ed esterni alla società. Hanno, infine , osservato le Sezioni Unite che «nella materia in esame si realizza, in altri termini, una giustapposizione di aspetti privatistici e pubblicistici, cui corrisponde un intreccio inestricabile di diritti soggettivi ed interessi legittimi, a fronte del quale la chiara scelta del legislatore di devolvere tutte le controversie ad un'unica giurisdizione dev'essere ritenuta tutt'altro che irragionevole, e comunque non contrastante con l'art. 103 Cost». Il passaggio motivazionalerichiama quanto già affermato dalle Sezioni unite (Cass. Sez. Un. n. 8487/2011), in materia di controversia tra il titolare del trattamento dei dati personali e l’[OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati personali e di interpretazione dell’art.152 del Codice della Privacy, d.lgs. n. 196/2003 («tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria»): «La controversia tra il titolare del trattamento di dati personali e l'[OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati personali, concernente la legittimità del rifiuto da quest'ultimo opposto alla richiesta, avanzata dal titolare, di autorizzazione ad esigere un contributo dai richiedenti l'accesso ai dati, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 152 Ric. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 8 - del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 152. Infatti, posto che la chiara scelta operata dal legislatore tramite l'art. 152 citato non contrasta con l'art.103 Cost., non essendo vietata l'attribuzione al giudice ordinario della cognizione anche degli interessi legittimi, la materia dell'accesso ai dati personali e dei costi di esercizio di tale diritto presenta una inestricabile interferenza tra i diritti ed interessi legittimi, con la netta prevalenza dei primi sui secondi, là dove, inoltre, il bilanciamento che deve operare l'[OSCURATO:PERSONA] è, eminentemente, tra interessi privati (quelli degli interessati ai dati trattabili e quelli delle imprese detentrici), mancando, quindi, una vera e propria discrezionalità amministrativa». 2.3. Il Consiglio di Stato (cfr. ad es. Ad. Plen. n. 7 del 2012 e sez. VI, 28 luglio 2015, n.3741; Sez.VI, n. 831/2020), in linea generale, ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinataria delle comunicazioni di cui al d.p.c.m. 17 gennaio 2014 (Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore), rientra tra i soggetti esercenti un'attività «di pubblico interesse» (quella, appunto, correlata al controllo del corretto riparto tra le imprese intermediarie di settore, dei compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e videogrammi dovuti agli artisti, interpreti ed esecutori, nella qualità di soggetto incaricato facente capo al Dipartimento dell'editoria della Presidenza del consiglio dei Ministri), con conseguente ricomprensione della stessa tra i gestori di pubblici servizi nei cui confronti il diritto di accesso può essere esercitato quanto agli atti inerenti alla gestione dei servizi stessi; così (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2566), si è ritenuto che, a fronte dell’attività che i mandatari della Società Italiana degli Autori ed Editori ([OSCURATO:PERSONA]) svolgono per la clientela e l'utenza [OSCURATO:PERSONA] nonché, soprattutto, delle attività di vigilanza e controllo nel settore dello spettacolo e nell'intrattenimento in genere con «profili di pubblico interesse», risulta giustificata l’applicazione della disciplina normativa dell’accesso, la cui disciplina, nella sfera d’azione dei pubblici poteri (nella lata accezione fatta propria, come si è detto, dal legislatore Ric. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 9 - in questa materia), risulta improntata alla salvaguardia di esigenze di trasparenza nell’azione amministrativa. 2.4. Orbene, dalle considerazioni sopra esposte, deriva che le controversie aventi ad oggetto il diritto di accesso degli atti alla [OSCURATO:PERSONA] appartengono, come osservato dal P.G., «per “naturale” capacit̀ espansiva dell’art.1, comma 2, cit. (che, diversamente da quanto previsto a favore della giurisdizione tributaria – non le sottrae espressamente all’AGO) alla giurisdizione del giudice ordinario , che ha una naturale “competenza generale”, essendo giudice appunto (come indicato in Costituzione ) di ogni possibile postulazione in giudizio». Peraltro, il legislatore ha assegnato le controversie in materia di accesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, facendo «salve ulteriori previsioni di legge» all’art.133 c.p.c. E’ vero, in linea di principio, che la normativa in tema di accesso agli atti è riferibile sia all’attività amministrativa che si estrinseca in pubbliche funzioni e poteri amministrativi, sia all’attività che persegue, nei limiti consentiti dall’ordinamento, finalità istituzionali in forma privatistiche (così, in motivazione: Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2006, n. 3367; Cass. Sez. Un. 20 aprile 2018, n. 9912): ma è altrettanto vero che con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] l’art. 1, comma 2, l. n. 2 del 2008 esclude, di fatto, che l’attività (privatistica) dell’ente possa giustificare una giurisdizione amministrativa. In presenza di tale espressa esclusione, il diritto dell’interessato di prendere visione e di estrarre copia di documenti nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] in base alla disciplina sulla trasparenza amministrativa non rientra nella giurisdizione amministrativa. Non vi è contrasto,nella soluzione indicata, con il principio, affermato in passato dalle Sezioni Unite, per cui, in materia di diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo basata sull'assunto della non assoggettabilità, alla detta normativa, dell'ente al quale la richiesta è Ric. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 10 - stata inutilmente presentata, in quanto non compreso tra quelli menzionati dall'art. 23 l. cit., non integra una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma una questione di merito relativa all'esistenza o meno del diritto di accesso azionato davanti al giudice amministrativo dall'art. 23 (così Cass. Sez. Un. 21 maggio 2003, n. 7948 e Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2006, n. 3367). Invero, esiste una norma speciale, nella materia che qui interessa, e quindi l’esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo discende da una precisa prescrizione di legge. E non può ritenersi, al fine di sostenere che tale norma non abbia portata derogatoria rispetto alla previsione che assegna, in via generale, al giudice amministrativo la giurisdizione sul diritto di accesso, che l’art. 1, comma 2, della l. n. 2/2008 non riguardi il diritto di accesso, considerato che la formulazione dell’art. 1, comma 2 (che regola la giurisdizione delimitando quella del giudice ordinario in ragione della sola giurisdizione tributaria) non consente una simile conclusione, anche alla luce di quanto evidenziato da Cass. Sez. U. 28 aprile 2020, n. 8238. 2.5.Giova anche aggiungere che, per effetto dell’attuazione della Direttiva 2014/26/UE, c.d. [OSCURATO:PERSONA] , recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 35/2017, ai sensi del vigente art.180 l.633/1941, quale modificato ad opera del d.l.148/2017, conv. con l.172/2017, ormai operano in Italia, oltre alla [OSCURATO:PERSONA], anche altri organismi di gestione collettiva, di cui al d.lgs. n. 35/2017, qualificati come imprese del diritto dell’Unione europea (CGUE, [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.177/2016, Akka), sottoposte alla normativa in materia di tutela della concorrenza, in taluni casi neppure ricompresi nell’elenco IPA delle [OSCURATO:PERSONA] e Gestori di [OSCURATO:PERSONA] , cosicché risulta coerente assoggettare tutte le controversie alla giurisdizione del giudice ordinario e quindi alle Sezioni Specializzate in materia di imprese. Ric. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 11 - Il processo di liberalizzazione che ha riguardato il mercato del diritto d’autore, a seguito della Direttiva c.d. Barnier, ha comportato il venir meno del regime di esclusiva per [OSCURATO:PERSONA] nel mercato dell’intermediazione del diritto d’autore, che oramai si pone al pari degli altri soggetti privati organismi di gestione collettiva. Non può sopravvivere una disparità di trattamento tra autori ed editori associati a [OSCURATO:PERSONA], che dovrebbero incardinare il giudizio inerente le modalità di gestione dei diritti, dinanzi al giudice amministrativo, rispetto agli associati degli altri organismi, che debbano incardinare il giudizio dinanzi al giudice ordinario. 2.6. Nella specie, poi, il diritto di accesso è stato invocato in relazione ai diritti di compenso per copia privata. Essi rappresentano un’eccezione alla natura esclusiva del diritto d’autore, in quanto, essendo impossibile operare un controllo su tutte le riproduzioni private che possono essere operate per ciascuna opera autorale, si è scelta l’imposizione ex ante di un corrispettivo che remuneri l’autore per l’utilizzo, anche solo potenziale, che ne può conseguire. Cosicché, l’uso attraverso copia privata del contenuto protetto non deve essere assoggettato all’autorizzazione del titolare del diritto d’autore (artt.71 sexies , septies e octies L.d.A .), salva la corresponsione, non da parte dei soggetti privati interessati ma di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale (Corte Giustizia, C-433/2020, caso Austro - Mechana), a favore degli aventi diritto, di un « equo compenso » ovvero di una quota che sia remuneratoria della possibilità di utilizzo, mediante l’effettuazione di registrazioni, sia pure per il tramite di copia privata, di opere tutelate dalla legge sul diritto d’autore, e che rappresenta «contropartita del pregiudizio subito dall’autore» (Corte Giustizia [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-467/08, caso Padawan; cfr. Cass. 15402/2013: «In tema di diritto d'autore, l'art. 71 sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, consente al privato persona fisica che abbia la legittima Ric. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 12 - disponibilità di un'opera (nella specie, un'opera audiovisiva) la libera riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di una copia dell'opera senza necessità di versare alcun ulteriore prezzo, prevedendo la legge stessa - con gli art t. 71 septies e 71 octies, a fronte della limitazione imposta al titolare dei diritti d'autore - il versamento di un compenso, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che, in quanto notevolmente inferiore al prezzo di acquisto di un'ulteriore copia del bene, ha una valenza indennitaria in favore del titolare dei diritti in ragione della mancata possibilità di pieno sfruttamento dei diritti esclusivi ad esso spettanti»). E la raccolta, dai soggetti obbligati indicati dalla legge, e ridistribuzione agli aventi diritto dell’equo compenso per copia privata, che va ricondotto nel novero dei proventi del diritto d’autore e dei diritti connessi, rappresenta una chiara declinazione dell’attività di intermediazione del diritto d’autore, svolta anche dalla [OSCURATO:PERSONA] (insieme alle altre c.d. collecting o organismi di gestione collettiva del diritto d’autore), nell’interesse dei beneficiari, autori, produttori di video e fonogrammi, artisti , interpreti ed esecutori, in virtù del rapporto di mandato con i privati, che ha ormai assunto una valenza in termini di esclusiva natura privatistica. Quindi anche l’attività di intermediazione del diritto d’autore e la gestione dei diritti di copia privata assumono ormai, non una funzione pubblicistica ma, una valenza privatistica, con inquadramento negli schemi civilistici negoziali della mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione. E l’attività di vigilanza è istituzionalmente attribuita all’AGCOM, Autorità garante per le comunicazioni (art.40 d.lgs. 35/2017). 2.7. Ne consegue che la richiesta di accesso documentale, attenendo a rapporto di dritto privato intercorrente tra tali parti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2022 n. 29233 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 13 - La disciplina utilizzabile potràfare capo agli strumenti probatori previsti dal codice di procedura civile (artt.210, 211, 213 c.p.c.) e dalla legge sul diritto d’autore (art.156 bis, introdotto dall’art. 3 d.lgs. n. 140/2006 in attuazione dell’art. 6 dir. 2004/48/CE ― c.d. direttiva en forcement ― che in materia di diritto d’autore e di diritti connessi consente alla parte che abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte), anche in fase cautelare. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va affermata, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti, previa riassunzione nei termini di legge. La regolamentazione del