Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14145/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];_ Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ai reati previsti dagli artt. 73, comma 1 e 81, comma 2, D.P.R. 309/1990.

Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 599-bis, 545-bis cod. proc. pen., 56 e 56-bis L. 689/81 nella parte in cui non si è provveduto a comminare, in sostituzione della pena detentiva, una tra le pene sostitutive dei lavori di pubblica utilità, ovvero della detenzione domiciliare.

Con un secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma1, lett.

C) cod. proc. pen. in relazione all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., laddove la Corte ometteva di, all'esito della lettura del dispositivo, richiedere il consenso all'imputato ai fini della concessione delle pene sostitutive di cui agli artt. 56 e 56 bis L. 689/81.

Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive.

In ragione di ciò, il ricorso risulta inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Questa Corte di legittimità ha difatti chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Mentre in altra pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione delprincipio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Alla luce di tali principi, le censure relative alla mancata applicazione delle pene sostitutive risultano estranee all'ambito dell'accordo processuale che ha condotto alla definizione del giudizio di appello.

La determinazione della pena è infatti avvenuta sulla base di una specifica proposta concordata dalle parti, che la Corte territoriale ha ritenuto congrua e ha integralmente recepito nella propria decisione.

La questione relativa alla sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive non risulta essere stata oggetto dell'accordo né costituisce uno dei motivi residui di impugnazione sui quali il giudice di appello era chiamato a pronunciarsi.

Ne consegue che la censura mira, in realtà, a introdurre in sede di legittimità una questione che si era implicitamente abbandonata nel momento in cui si è scelto di definire il processo mediante concordato sulla pena, rinunciando ai motivi di gravame originariamente proposti.

Inoltre, questa Corte ha chiarito che, nel concordato in appello, la sostituzione della pena detentiva breve con una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge può avvenire solo qualora essa abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti e nei suoi esatti termini; in difetto, la Corte di appello non è vincolata a disporla (Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, Forte, Rv. 288295 - 01).

È stato inoltre precisato che al concordato in appello non si applica il procedimento di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. trattandosi di disposizione riferibile al solo giudizio ordinario; ne consegue che, in presenza di un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice che recepisca tale accordo non è tenuto ad attivare d'ufficio il procedimento volto alla eventuale sostituzione della pena detentiva breve (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 - 01).

Parimenti inammissibile è la doglianza con cui si sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto, all'esito della lettura del dispositivo, acquisire il consenso dell'imputato ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 545- bis cod.proc.pen.

Tale disposizione presuppone infatti che il giudice intenda procedere alla sostituzione della pena detentiva breve con una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge.

Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale non ha operato alcuna valutazione in ordine alla sostituibilità della pena, essendosi limitata a recepire la pena concordata tra le parti.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dellja ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa 3delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];_ Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ai reati previsti dagli artt. 73, comma 1 e 81, comma 2, D.P.R. 309/1990. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 599-bis, 545-bis cod. proc. pen., 56 e 56-bis L. 689/81 nella parte in cui non si è provveduto a comminare, in sostituzione della pena detentiva, una tra le pene sostitutive dei lavori di pubblica utilità, ovvero della detenzione domiciliare. Con un secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma1, lett. C) cod. proc. pen. in relazione all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., laddove la Corte ometteva di, all'esito della lettura del dispositivo, richiedere il consenso all'imputato ai fini della concessione delle pene sostitutive di cui agli artt. 56 e 56 bis L. 689/81. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. In ragione di ciò, il ricorso risulta inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Questa Corte di legittimità ha difatti chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Mentre in altra pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione delprincipio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Alla luce di tali principi, le censure relative alla mancata applicazione delle pene sostitutive risultano estranee all'ambito dell'accordo processuale che ha condotto alla definizione del giudizio di appello. La determinazione della pena è infatti avvenuta sulla base di una specifica proposta concordata dalle parti, che la Corte territoriale ha ritenuto congrua e ha integralmente recepito nella propria decisione. La questione relativa alla sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive non risulta essere stata oggetto dell'accordo né costituisce uno dei motivi residui di impugnazione sui quali il giudice di appello era chiamato a pronunciarsi. Ne consegue che la censura mira, in realtà, a introdurre in sede di legittimità una questione che si era implicitamente abbandonata nel momento in cui si è scelto di definire il processo mediante concordato sulla pena, rinunciando ai motivi di gravame originariamente proposti. Inoltre, questa Corte ha chiarito che, nel concordato in appello, la sostituzione della pena detentiva breve con una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge può avvenire solo qualora essa abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti e nei suoi esatti termini; in difetto, la Corte di appello non è vincolata a disporla (Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, Forte, Rv. 288295 - 01). È stato inoltre precisato che al concordato in appello non si applica il procedimento di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. trattandosi di disposizione riferibile al solo giudizio ordinario; ne consegue che, in presenza di un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice che recepisca tale accordo non è tenuto ad attivare d'ufficio il procedimento volto alla eventuale sostituzione della pena detentiva breve (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 - 01). Parimenti inammissibile è la doglianza con cui si sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto, all'esito della lettura del dispositivo, acquisire il consenso dell'imputato ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 545- bis cod.proc.pen. Tale disposizione presuppone infatti che il giudice intenda procedere alla sostituzione della pena detentiva breve con una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge. Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale non ha operato alcuna valutazione in ordine alla sostituibilità della pena, essendosi limitata a recepire la pena concordata tra le parti. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dellja ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa 3delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14145/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris