CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12321/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: quanto all'unico motivo citato nel riepilogo dei motivi di gravame degli imputati, contenuti in sentenza, esso appare tale e limitato per il Cammarota, al solo calcolo della recidiva e peraltro appare accolto. Considerato quindi, che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui non si proceda alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, nel caso in cui, in mancanza della predetta contestazione, si proponga un motivo di ricorso diverso da quello sintetizzato in sentenza; e rilevato che tale è il caso di specie, in cui in assenza di contestazione del riepilogo del gravame, si censura il giudizio di responsabilità del ricorrente che non è tematica affrontata nel citato riepilogo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tale parte. Come anche riguardo alla rivendicazione di una mancata risposta circa censure in tema di pena e di mancata concessione delle attenuanti, anche esse non citate nel riepilogo dei motivo di gravame, e peraltro proposte in ricorso in maniera del tutto generica con meri richiami a presunti gravami su tali punti. Consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore re Il Presidente