CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 dicembre 2022
Cassazione n. 05985/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38275/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 137, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF: ADS80224030587) che lo rappresenta e difende - Resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n.335/2019 depositata il 09/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022da1 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] C di Marcolini e Rossi s.s. (di seguito: "Tre C", odierna ricorrente) convenne in giudizio, innanzi al Giudice di .2etsL Pace di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (di seguito US4 "[OSCURATO:PERSONA] nazionale", odierno resistente), al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalle proprie colture di mais da polenta, totalmente divorate da numerosi cinghiali che avevano invaso i terreni ove queste erano impiantate, di proprietà della società medesima. La richiesta risarcitoria venne avanzata dalla società rimasta insoddisfatta dalla somma, pari ad euro 1.296,50, già liquidata in suo favore dall'ente [OSCURATO:PERSONA], tenuto al pagamento dell'indennizzo per i danni alle colture, a norma dell'art. 15, comma 3, della I. n. 394/1991. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, previo rigetto dell'istanza di ammissione della CTU tesa a quantificare il danno subìto, con sentenza n. 303/2016, depositata il 4/6/2016, rigettò la domanda della società, compensando le spese di giudizio, ritenendo che la quantificazione dell'indennizzo, previsto dal menzionato art. 15, comma 3, della I. n. 394/1991, dovesse essere rimessa alla discrezionalità dell'ente [OSCURATO:PERSONA], a fronte della situazione giuridica soggettiva - di mero interesse legittimo - vantata dalla società danneggiata. 3. Avverso la sentenza di primo grado propose appello la società [OSCURATO:PERSONA] C di Marcolini e Rossi s.s. 4. Con sentenza n. 335/2019 resa in data 09/5/2019, previo il rigetto della reiterata istanza di ammissione della CTU, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò il gravame e, per l'effetto, confermò la sentenza di primo grado. In particolare, il Tribunale adito, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. n. 5417/2004, sulla quale infra, punto 6.2), riconobbe la natura di diritto soggettivo alla situazione giuridica del proprietario di colture danneggiate da animali selvatici, ma ritenne che tale qualificazione non ostacolasse l'esercizio del potere discrezionale dell'ente erogatore di stabilire il quantum debeatur. Secondo il Tribunale, il petitum del giudizio, riguardando la liquidazione somme a titolo di "indennizzo", di natura forfettaria, a norma dell'art. 15, comma 3, della I. n. 394/1991, consentiva l'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione per la determinazione del quantum debeatur. Ciò diversamente dalla domanda di risarcimento del danno, ex art. 2043 cod. civ., che avrebbe presupposto l'allegazione e la prova, da parte dell'appellante, degli elementi costitutivi dell'illecito. 5. Avverso la sentenza di appello, la [OSCURATO:PERSONA] C di Marcolini e Rossi s.s. propone ricorso affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato controricorso, ma ha depositato memoria. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. 7. La ricorrente ha depositato memoria datata 5/12/2022. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 166, 343 e 347 c.p.c. nonché agli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., all'art. 24 della Costituzione italiana e alla legge n. 742/1969)". La ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe violato il principio dispositivo, oltrepassando il perimetro della domanda, laddove ha applicato il Regolamento (Disciplinare) del [OSCURATO:PERSONA], che poneva dei limiti alla liquidazione del danno, nonché i criteri di quantificazione del danno di cui alla perizia di stima del [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, la ricorrente rileva che, nel costituirsi nel giudizio di appello, l'[OSCURATO:PERSONA] contestò il gravame senza però avanzare appello incidentale. Da ciò conseguirebbe che il thema decidendum del giudizio di appello dovesse essere delimitato dai motivi di impugnativa dedotti dall'odierna ricorrente nel proprio atto dì appello, e solo questi il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto sottoporre al proprio vaglio. Più specificamente, la ricorrente rileva che il Tribunale, nella prima parte della sua decisione, ha sostanzialmente accolto le doglianze della ricorrente, rilevando essere "corretta la questione di diritto sottesa al primo motivo di appello come ricostruita dall'appellante", e ritenendo che effettivamente l'art. 15, comma 3, della I. n. 394/1991 fonda un vero e proprio diritto soggettivo all'indennizzo in capo al proprietario di colture rimaste danneggiate, che deve essere obbligatoriamente soddisfatto ove un danno sia stato effettivamente arrecato. Nel prosieguo della disamina, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione il Regolamento (o Disciplinare) del [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede un limite massimo dell'indennizzo pari all'80% del danno stimato. La ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe potuto in alcun modo applicare il predetto Disciplinare del [OSCURATO:PERSONA], né avvalersi della perizia di stima eseguita dall'incaricato di quest'ultimo, come invece è avvenuto. La sentenza del Giudice di pace nulla dispose riguardo all'applicazione delle regole di indennizzo contemplate nel predetto disciplinare, né in essa vi era alcun richiamo a detto Disciplinare e alla perizia di stima eseguita a cura del [OSCURATO:PERSONA], così inducendo la ricorrente ad impugnare la pronuncia di primo grado solo per i motivi indicati nell'atto di appello, senza prendere in considerazione né il Disciplinare né la perizia di stima del [OSCURATO:PERSONA]. Affinché il Disciplinare e la perizia potessero essere posti a fondamento della decisione del Tribunale - deduce la ricorrente - il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto costituirsi nel giudizio di appello entro i termini di legge, e proporre appello incidentale chiedendo l'applicazione del disciplinare e la quantificazione dei danni nei limiti di quanto accertato con la predetta perizia di stima. Nell'applicare le regole previste da Disciplinare e nel richiamare nella propria decisione la perizia eseguita dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe violato le norme in epigrafe. La ricorrente lamenta, inoltre, la violazione del diritto di difesa, causata dall'impossibilità di individuare con certezza il menzionato documento (numero, data di adozione, organo emittente, eventuale inserimento nella [OSCURATO:PERSONA] etc.), denominato genericamente nella sentenza impugnata, "Disciplinare" e "Regolamento", senza indicare se tali termini siano equivalenti o si riferiscano a documenti diversi. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., "Nullità della sentenza impugnata (art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 156 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 24 della Costituzione italiana". Con tale mezzo la ricorrente ripropone sostanzialmente la doglianza illustrata nel motivo precedente, con riferimento sia al Disciplinare/Regolamento del [OSCURATO:PERSONA], sia alla perizia di stima effettuata per conto del [OSCURATO:PERSONA], in assenza di riferimenti idonei a consentire la loro esatta individuazione. Anche in relazione al presente motivo sono sovrapponibili le censure proposte nel motivo che precede, laddove la ricorrente deduce che non si comprenderebbe dove tale documento sia stato rinvenuto dal Tribunale adito. La ricorrente adduce di conseguenza la nullità della sentenza, ex art. 156, comma 2, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 118, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., per violazione del proprio diritto di difesa. 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 15 della legge n. 394/1991 nonché agli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865 - ALL. E)". Con il mezzo in questione, dedotto in via subordinata, la ricorrente lamenta l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 15, comma 3 della I. n. 394/1991, che ha condotto alla limitazione dell'importo liquidato alla società danneggiata. Infatti, a parere della ricorrente, il Tribunale non ha, innanzi tutto, correttamente inteso che, in tema di obbligatorietà del ristoro del danno alle colture provocato da animali selvatici, anche la giurisprudenza, citata in sentenza (SS.UU. nn. 19200/2004, 5417/2004, 12901/1998), ha utilizzato indifferentemente i termini "indennizzo" e "risarcimento del danno", senza limitazioni di sorta. A detta della ricorrente, il quarto comma dell'art. 15 della I. n. 394/1991 andrebbe interpretato nel senso che, nel caso specifico, il [OSCURATO:PERSONA] possa stabilire le sole "modalità" per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, ma non anche l'accertamento e la determinazione dei danni reclamati dagli agricoltori, i quali vanno rifusi nella loro integralità. La ricorrente deduce che neppure l'asserita previsione limitativa dell'importo del danno, del cd. Disciplinare del [OSCURATO:PERSONA], può derogare alla menzionata previsione di legge, poiché, diversamente opinando, il giudice, rilevando la contrarietà al dato normativo della norma del cd. Disciplinare, avrebbe dovuto disapplicarlo, ai sensi degli art. 4 e 5, I. n. 2248/1865 (All. E). 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.2697 c.c. e agli artt. 61, 112, 115, e 116 c.p.c.) - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.)". La ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe errato sia nel rigettare la CTU estimatoria del danno subìto dalle colture richiesta sia in primo che secondo grado, sia nel porre a fondamento della decisione la perizia redatta dall'ente [OSCURATO:PERSONA], inutilizzabile per non essere stata richiamata nella decisione di primo grado, né oggetto dell'appello incidentale mai proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente lamenta, inoltre, l'omessa valutazione dei fatti contenuti nel proprio libello difensivo, mai contestati dall'odierno resistente, che più correttamente, avrebbero dovuto essere utilizzati ai fini del decidere. Oggetto di specifica censura è la parte della motivazione in cui si afferma che sarebbe stato onere dell'odierno ricorrente fornire "elementi fattuali minimi (in particolare i dati della produzione, ad es. la qualità e conformazione delle piante, l'esposizione dei terreni, i dati dei racconti passati ecc.) necessari al fine di dimostrare che la produttività delle piantagioni fosse in realtà superiore rispetto a quella stimata dal perito del [OSCURATO:PERSONA] sulla base dello stato dei luoghi" (così a p. 5 della sentenza). Con tale affermazione, il Tribunale avrebbe dimostrato di non aver in alcun modo posto a fondamento della propria decisione le circostanze di fatto riferite dall'odierna ricorrente nell'atto di citazione del primo grado di giudizio, e ribadite nell'atto di appello, "contenenti l'esatta indicazione dei terreni coltivati e il luogo in cui si trovavano, la loro estensione, il tipo di pianta oggetto della coltivazione, il numero degli impiantamenti e il fatto che tutta la coltivazione fosse stata distrutta dai selvatici: elementi, questi, dai quali sarebbe stato agevole non tanto per il Giudice ma sicuramente per un consulente tecnico dallo stesso nominato, riuscire a ricavare l'esatta entità dei danni sofferti dalla Tre C" (così a p. 20, 3 §, del ricorso). Ancora, la ricorrente fa oggetto di specifica censura la parte di motivazione in cui si afferma che "Quanto, poi, agli elementi di fatto su cui il perito di parte attrice ha basato la propria stima, essi sono stati dal medesimo rilevati solo due mesi dopo il fatto, quindi stato dei luoghi ormai mutato" (p. 5, righe da 25 a 27, della sentenza). La ricorrente deduce che, in occasione del sopralluogo effettuato dai due periti (il proprio e quello incaricato dal [OSCURATO:PERSONA]), la coltivazione di mais era già stata totalmente distrutta dai cinghiali, con la conseguenza che lo stato dei luoghi era il medesimo. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che la perizia del tecnico di parte della ricorrente sia stata eseguita a distanza di due mesi dal fatto, quando lo stato dei luoghi era ormai mutato, anche in quanto il Tribunale non aveva a disposizione alcun elemento in fatto e/o probatorio idoneo a sostenere tale affermazione, dalla quale è scaturito il rigetto dell'istanza di ammissione di CTU avanzata dalla ricorrente nel proprio atto di appello. Infine, l'assunto del Tribunale in base al quale l'odierna ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi idonei "al fine di dimostrare che la produttività delle piantagioni fosse in realtà superiore rispetto a quella stimata dal perito del parco sulla base dello stato dei luoghi" sarebbe viziato dal fatto che il Tribunale ha posto a sostegno della propria decisione un documento (e cioè la perizia redatta dall'incaricato del [OSCURATO:PERSONA]) che non poteva entrare nel processo, atteso che tale perizia, non essendo stata richiamata nella decisione di primo grado, avrebbe dovuto essere oggetto di appello incidentale da parte del [OSCURATO:PERSONA]; appello incidentale che, come esposto sopra, non è stato proposto. In sostanza, il Tribunale avrebbe indebitamente omesso ogni valutazione delle circostanze di fatto riferite dall'odierna ricorrente, e non contestate dalla controparte, così violando le norme indicate in epigrafe, in virtù delle quali la [OSCURATO:PERSONA] C avrebbe potuto dimostrare la fondatezza dei propri assunti. 5. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere deciso sulla base del criterio della ragione più liquida. E' noto che, «in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass., n. 363/2019, ex multis). 6. Nella specie, la decisione sul primo e sul terzo motivo di ricorso è idonea a definire il presente giudizio, e comporta l'assorbimento degli altri due motivi (il secondo e il quarto), che - oltre ad essere inammissibili - sono logicamente subordinati all'accertamento della esatta interpretazione dell'art. 15 della I. n. 394/1991. 6.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce che il Tribunale non avrebbe potuto in alcun modo applicare il Disciplinare del [OSCURATO:PERSONA], né avvalersi della perizia di stima eseguita dall'incaricato del [OSCURATO:PERSONA] stesso, come invece è avvenuto. La sentenza del Giudice di pace, come si ricava dalla produzione n. 5 allegata al ricorso (fascicolo del giudizio di primo grado, contenente la sentenza in questione), nulla dispose riguardo all'applicazione delle regole di indennizzo contemplate nel Disciplinare del [OSCURATO:PERSONA], né in essa vi è alcun richiamo a detto Disciplinare e alla perizia di stima eseguita a cura del parco. La ricorrente deduce che affinché il Disciplinare e la perizia potessero essere posti a fondamento della decisione del Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto costituirsi entro i termini per il giudizio di appello, e proporre appello incidentale, chiedendo l'applicazione del Disciplinare la quantificazione dei danni nei limiti di quanto accertato con la predetta perizia di stima. Ne conseguirebbe che la violazione del diritto di difesa lamentato dalla ricorrente risulta fondata. 6.2 Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 15, comma 3 della I. n. 394/1991, che ha condotto alla limitazione dell'importo liquidato alla società danneggiata. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte "L 'art. 15, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 dispone che l'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco. Il successivo quarto comma aggiunge che il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento. (...) La norma, infatti, prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente parco di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi: sentenze 16 maggio 1991, n. 5501; 27 ottobre 1995, n. 11173; 30 dicembre 1998, n. 12901 (..). Il fatto che nella legge e nel regolamento del [OSCURATO:PERSONA] (nella specie si trattava del [OSCURATO:PERSONA] della Valle del Ticino, n.d.r.) sia adoperata l'espressione indennizzo, in luogo di quella del risarcimento del danno, non incide sulla posizione giuridica del privato danneggiato. I termini indennizzo o indennità indicano in generale una posizione giuridica che deve essere riparata nello stesso modo del risarcimento del danno propriamente detto. Indennizzo o indennità, infatti, si riferiscono ad una prestazione, per conseguire la quale la legge ha già attribuito all'interessato una tutela per equivalente monetario. In questo caso, il diritto, da diritto al bene, si trasforma in diritto all'indennizzo e parlare d'interesse legittimo non è corretto. Cosa diversa dal riconoscimento del diritto al bene è la liquidazione della somma dovuta, che la pubblica amministrazione può determinare secondo criteri che l'interessato può chiedere di verificare attraverso il ricorso al giudice ordinario, come è avvenuto nella specie(così Cass., Sez. Un., 17/3/2004, n. 5417). 6.3 Sul punto vale richiamare un'ulteriore decisione resa a Sezioni Unite da questa Corte, e cioè la sentenza 24/9/2004, n. 19200. In una fattispecie analoga a quella che ci occupa, la sentenza in questione si è così pronunciata: «L'affermazione della Corte di appello che, nella fattispecie, il risarcimento è condizionato dagli accertamenti che di volta in volta sono compiuti, non può incidere sulla posizione di vantaggio assicurata dalla legge ai danneggiati. L'accertamento delle condizioni di risarcibilità comporta, infatti, che il privato titolare della situazione giuridica lesa è titolare di un diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto. Il diritto al risarcimento, infatti, è indipendente ed autonomo dalla situazione soggettiva lesa ed ha natura di diritto soggettivo, anche quando la lesione sia collegata ad una precedente posizione di interesse legittimo. Di conseguenza, l'azione di risarcimento deve essere proposta davanti al giudice 10 di 13 ordinario, fatta eccezione dei casi in cui, nella materia rilevante, sussista una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa ai diritti patrimoniali consequenziali. Il richiamo alla legislazione statale, ad altre leggi regionali e a decisioni di questa Corte, che nella materia avrebbero configurato la posizione del danneggiato come quella di interesse legittimo non è corretto. È stato, infatti, già ricordato che questa Corte ha dichiarato che "la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse (non di mero fatto ma) giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana e dare luogo, in relazione al concreto atteggiarsi dell'interesse legittimo, a risarcimento del danno ingiusto": così la citata sentenza n. 500del 1999. Tale riconoscimento si fonda su una lettura dell'art. 2043 cod. civ., che riferisce il carattere dell'ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è la condotta colposa, ma l'evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento. Fra le situazioni soggettive indicate, queste sezioni unite hanno compreso tutti gli interessi materiali a beni della vita: tali interessi materiali possono essere "sottostanti" o "correlarsi" tanto ad un diritto soggettivo, come ad un interesse legittimo, come anche ad un mero interesse rilevante. La protezione fornita dall'ordinamento va riferita a questo "interesse al bene della vita" ed è ad esso, quindi, piuttosto che alla sua qualificazione in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, che occorrerà guardare per valutare le condizioni di risarcibilità e le misure conseguenti. In conclusione, ogni qualvolta sia accertata la sussistenza delle condizioni di risarcibilità, il privato titolare della situazione lesa è titolare anche di un diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto. Nella fattispecie, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla moltiplicazione di uccelli, che assaltavano le specie ittiche da loro coltivate. La richiesta si configura come esercizio di un diritto soggettivo, la cognizione del quale appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria. Valutata sotto questo profilo, la tesi sostenuta con il primo motivo del ricorso incidentale, interpretato nel senso che nella specie si doveva applicare l'art. 28 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, che attribuisce alle regioni un potere discrezionale nella ripartizione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti, è infondata».(così ai punti da 4.3 a 5 della motivazione). 6.4 Va considerato che: (i) nella sentenza Cass., Sez. Un., 17/3/2004, n. 5417, menzionata al punto 6.2 che precede, si legge che il quarto comma dell'art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 aggiunge che il Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi; e dunque, come rilevato nella sentenza impugnata, "cosa diversa dal riconoscimento del diritto al bene è la liquidazione della somma dovuta, che la pubblica amministrazione può determinare secondo criteri che l'interessato può chiedere di verificare attraverso il ricorso al giudice ordinario (come avvenuto nella specie). La P.A., dunque, ben ha il potere di circoscrivere la liquidazione del danno a quello che verifica come effettivamente esistente e nei limiti delle percentuali di indennizzabilità previste dal relativo Regolamento (nel caso di specie l'art.2 del Disciplinare prodotto dal [OSCURATO:PERSONA] prevede che l'indennizzo può essere liquidato nella misura massima dell'80% del danno stimato per i danni alle colture)" (così a p.5, 2° §, della sentenza). (il) Dalla sentenza gravata si ricava che nel caso di specie l'appellante (odierna ricorrente) non ha contestato in alcun modo - e ciò tanto nell'atto di appello, quanto nella citazione di primo grado - né l'indennizzabilità del solo 80% del danno stimato prevista dal Disciplinare, né i criteri di indennizzo applicati nella perizia effettuata dall'incaricato del parco nell'immediatezza dei fatti. A ciò la sentenza gravata aggiunge che neppure la [OSCURATO:PERSONA] (odierna ricorrente), sulla quale sarebbe gravato il relativo onere, "ha fornito gli elementi fattuali minimi (in particolare i dati della produzione(in particolare i dati della produzione, ad es. la qualità e conformazione delle piante, l'esposizione dei terreni, i dati dei racconti passati ecc.) necessari al fine di dimostrare che la produttività delle piantagioni fosse in realtà superiore rispetto a quella stimata dal perito del [OSCURATO:PERSONA] sulla base dello stato dei luoghi"(così a p. 5, 30 §, della sentenza). 7. Il secondo e il quarto motivo sono assorbiti dalla infondatezza del primo e del terzo. 8. Il ricorso è pertanto rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente 'Guido FloccLiii delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.600,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre accessori dì legge. Ai sensi dell'art. 13, 10 comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppost