CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 23028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 luglio 2021 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del giorno 28 maggio 2019 con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il ricorrente si è limitato a censurare il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare quali elementi ne avrebbero giustificato la concessione o quali avrebbe valutato illegittimamente la Corte d'appello marchigiana; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 coda proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere est nsore il Pr