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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18713/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi lainarnmissibilità del ricorso, e le conclusioni presentate dal difensore nell/Einteresse del ricorrente, che ha insistito per liaccoglimento del ricorso. i Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 21/10/2020 la Corte d'appello di Palermo, riqualificato il reato di cui al capo a) come lesioni aggravate dall'uso dell'arma in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], previo giudizio di equivalenza tra l'indicata circostanza aggravante e la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. in due anni e otto mesi di reclusione [pena base per il delitto di cui al capo a), al netto del giudizio di comparazione delle circostanze, determinata in due anni e sette mesi di reclusione, aumentata di un mese di reclusione per la contravvenzione di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975 (capo b)].

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, rilevando che nel corso del processo non erano emerse prove idonee a sorreggere tale conclusione.

Si rileva, in particolare: a) che nessuno dei soggetti presenti al momento del fatto, al pari della persona offesa, aveva dichiarato di avere visto il Musacchia impugnare il coltello con il quale era stato colpito l'Eusino; b) che, in tale contesto, la carenza probatoria non poteva essere superata alla luce del fatto che, a differenza dell'Eusino, il Musacchia non avesse riportato lesioni dello stesso tipo; c) che, in ogni caso, andava sottolineata la carenza di elementi giustificativi anche in relazione al dolo e alla stessa imputabilità del Musacchia, alla luce delle condizioni di salute psichica di quest'ultimo, confermate dalla perizia disposta dal giudice d'appello.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena, sia con riferimento all'individuazione della pena base, sia con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia, infine, in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere il giudice d'appello fornito una specifica ed esaustiva illustrazione delle ragioni che l'avevano indotto a confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze.

2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni presentate nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, per manifesta infondatezza e genericità.

Con riguardo alla ricostruzione dei fatti, il ricorrente, senza dedurre con la necessaria specificità alcun travisamento della prova, assertivamente sostiene che nessuno dei testi e neppure la persona offesa avrebbero riferito che il Musacchia impugnava un coltello.

Le indicazioni che emergono dalle due sentenze di merito sono di segno diametralmente opposto, con la conseguenza che il rilievo finale della sentenza impugnata, quanto al fatto che il Musacchia non presentasse lesioni dello stesso tipo della vittima, appare un mero elemento di conferma dei dati tratti dalla non equivoca prova dichiarativa.

In sostanza, il ricorso non investe in modo specifico la portata delle deposizioni valorizzate dai giudici di merito e che attribuiscono, in termini di certezza, al Musacchia l'uso di un coltello per aggredire il suo antagonista e si concentra su una profilo argomentativo isolatamente privo di qualunque decisività.

Sotto l'aspetto dell'elemento psicologico, il ricorso, senza investire argomentatamente le conclusioni della perizia (e, anzi, in alcuni passi, mostrando di recepirle), non contesta la sussistenza di una ridotta capacità di intendere e volere, ai fini di cui all'art. 89 cod. pen., ma sovrappone, in mancanza di qualunque approfondimento e con formulazione di assoluta genericità, siffatto profilo ai temi - invece del tutto estranei - della suitas della condotta e del dolo.

E, infatti, in tema di elemento soggettivo del reato, l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile (Sez. 6, n. 14795 del 08/04/2020, N., Rv. 278876 - 01).

Le superiori considerazioni rendono del tutto ingiustificato il richiamo all'art. 533 del codice di rito.

2. Gli ultimi tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione (e, anzi, in alcuni casi, per la stessa sovrapposizione di argomenti che talora si registra), sono inammissibili.4 Al riguardo, va ribadito: a) che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); che, al riguardo, va annotato che il precedente richiamato dal ricorso (Sez. 1, n. 31416 del 11/05/2006, non nnassimata) concerne un caso nel quale l'alterazione mentale non aveva inciso neanche parzialmente sull'imputabilità; c) che, anzi, deve ribadirsi che il riconoscimento del vizio parziale di mente non è incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo esse presupposti logico-giuridici diversi ed operando su piani differenti, purché le plurime diminuzioni di pena siano fondate su fatti e motivi diversi (Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021 - dep. 13/01/2022, Rv. 282533 - 01; d) che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi lainarnmissibilità del ricorso, e le conclusioni presentate dal difensore nell/Einteresse del ricorrente, che ha insistito per liaccoglimento del ricorso. i Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21/10/2020 la Corte d'appello di Palermo, riqualificato il reato di cui al capo a) come lesioni aggravate dall'uso dell'arma in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], previo giudizio di equivalenza tra l'indicata circostanza aggravante e la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. in due anni e otto mesi di reclusione [pena base per il delitto di cui al capo a), al netto del giudizio di comparazione delle circostanze, determinata in due anni e sette mesi di reclusione, aumentata di un mese di reclusione per la contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 (capo b)]. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, rilevando che nel corso del processo non erano emerse prove idonee a sorreggere tale conclusione. Si rileva, in particolare: a) che nessuno dei soggetti presenti al momento del fatto, al pari della persona offesa, aveva dichiarato di avere visto il Musacchia impugnare il coltello con il quale era stato colpito l'Eusino; b) che, in tale contesto, la carenza probatoria non poteva essere superata alla luce del fatto che, a differenza dell'Eusino, il Musacchia non avesse riportato lesioni dello stesso tipo; c) che, in ogni caso, andava sottolineata la carenza di elementi giustificativi anche in relazione al dolo e alla stessa imputabilità del Musacchia, alla luce delle condizioni di salute psichica di quest'ultimo, confermate dalla perizia disposta dal giudice d'appello. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena, sia con riferimento all'individuazione della pena base, sia con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia, infine, in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere il giudice d'appello fornito una specifica ed esaustiva illustrazione delle ragioni che l'avevano indotto a confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni presentate nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, per manifesta infondatezza e genericità. Con riguardo alla ricostruzione dei fatti, il ricorrente, senza dedurre con la necessaria specificità alcun travisamento della prova, assertivamente sostiene che nessuno dei testi e neppure la persona offesa avrebbero riferito che il Musacchia impugnava un coltello. Le indicazioni che emergono dalle due sentenze di merito sono di segno diametralmente opposto, con la conseguenza che il rilievo finale della sentenza impugnata, quanto al fatto che il Musacchia non presentasse lesioni dello stesso tipo della vittima, appare un mero elemento di conferma dei dati tratti dalla non equivoca prova dichiarativa. In sostanza, il ricorso non investe in modo specifico la portata delle deposizioni valorizzate dai giudici di merito e che attribuiscono, in termini di certezza, al Musacchia l'uso di un coltello per aggredire il suo antagonista e si concentra su una profilo argomentativo isolatamente privo di qualunque decisività. Sotto l'aspetto dell'elemento psicologico, il ricorso, senza investire argomentatamente le conclusioni della perizia (e, anzi, in alcuni passi, mostrando di recepirle), non contesta la sussistenza di una ridotta capacità di intendere e volere, ai fini di cui all'art. 89 cod. pen., ma sovrappone, in mancanza di qualunque approfondimento e con formulazione di assoluta genericità, siffatto profilo ai temi - invece del tutto estranei - della suitas della condotta e del dolo. E, infatti, in tema di elemento soggettivo del reato, l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile (Sez. 6, n. 14795 del 08/04/2020, N., Rv. 278876 - 01). Le superiori considerazioni rendono del tutto ingiustificato il richiamo all'art. 533 del codice di rito. 2. Gli ultimi tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione (e, anzi, in alcuni casi, per la stessa sovrapposizione di argomenti che talora si registra), sono inammissibili.4 Al riguardo, va ribadito: a) che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); che, al riguardo, va annotato che il precedente richiamato dal ricorso (Sez. 1, n. 31416 del 11/05/2006, non nnassimata) concerne un caso nel quale l'alterazione mentale non aveva inciso neanche parzialmente sull'imputabilità; c) che, anzi, deve ribadirsi che il riconoscimento del vizio parziale di mente non è incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo esse presupposti logico-giuridici diversi ed operando su piani differenti, purché le plurime diminuzioni di pena siano fondate su fatti e motivi diversi (Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021 - dep. 13/01/2022, Rv. 282533 - 01; d) che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente G
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