CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26030/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro QUESTURA di ANCONAe PREFETTURA di ANCONA -intimati- Ministero dell’Interno, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeope legis -resistente- avverso l’ORDINANZAd el [OSCURATO:PERSONA] di ANCONA n. 63/2021 depositata il23/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del 14 giugno 2018, il Prefetto di Ancona disponeva l’espulsione dal territorio nazionale di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA],cittadino del Congo, perché sprovvisto di valido permesso per continuare a soggiornarvi. 2. Con ordinanza depositata il 23-4-2021 il Giudice di Pace di Ancona respingeva il ricorso del suddetto cittadino straniero rilevando che egli aveva già proposto identica impugnazione avverso il medesimo provvedimento di espulsione e che il relativo procedimento si era concluso con il rigetto dell’opposizione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché non era possibile decidere “nuovamente la questione”. 3. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Ancona e della Prefettura di Ancona, rimasti intimati, mentre l’Avvocatura dello Stato ha depositato un atto di costituzione in rappresentanza del Ministero dell’Interno. 4. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n.4198/2023, pubblicata il 10-2-2023, è stata dichiarata la nullità della notificazione del ricorso effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato ed è stata disposta la rinnovazione dell’atto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. 5. Il ricorso è stato nuovamente fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione dell’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.: Violazione dell’art.168 c.p.c. e 36 disp. att. c.p.c.-Violazione dell’art.360 comma 1 n.4 c.p.c.: Nullità derivata dell’ordinanza e del procedimento per errata formazione del fascicolo processuale per violazione dell’art.168 c.p.c. e 36 disp. att. c.p.c.». Deduce il ricorrente che l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione del 14-6-2018 del Prefetto di Ancona era stata respinta dal Giudice di Pace di Ancona, con ordinanza del 6 settembre 2018, n. 195, e che il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso detta ordinanza era stato accolto da questa Corte con ordinanza n.5872/2020 pubblicata il 3-3-2020, che cassava il provvedimento impugnato e rinviava la causa al Giudice di Pace di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Deduce, altresì , che il giudizio di rinvio era stato tempestivamente riassunto e che il G iudice di P ace non si era avveduto che si trattava di ricorso in riassunzione, ritenendolo erroneamente una mera riproposizione del precedente ricorso in opposizione, benché risultasse dal fascicolo di parte e dal fascicolo d’ufficio (verbale d’udienza del 10-2-2021) sia la citata ordinanza della Cassazione, sia lo stesso ricorso in riassunzione. Pertanto, il ricorrente denuncia la nullità del procedimento e dell’ordinanza impugnata, per avere il Giudice di Pace omesso di pronunciarsi, quale giudice del rinvio, sul ricorso in riassunzione. Espone, infine , il ricorrente di essere titolare di permesso di soggiorno per casi speciali (scadenza gennaio 2021) in corso di rinnovo. 2. Il motivo è fondato. Premesso che il ricorrente ha provveduto a rinnovare ritualmente la notifica del ricorso e dell’ordinanza interlocutoria n.4198/2023 entro il termine assegnatoglinei confronti della Prefettura di Ancona, dagli atti allegati al fascicolo del ricorrente, il cui esame è consentito a questa Corte data la natura processuale del vizio denunciato, risulta che effettivamente il giudizio conclusosi con l’ordinanza ora impugnata era stato introdotto con ricorso per riassunzione, all’esito della cassazione con rinviodisposta da questa Corte con ordinanza n.5872/2020, pubblicata il 3-3-2020, che aveva accolto il ricorso dell’odierno ricorrente avverso il decreto espulsivo di data 14giugno 2018 emesso dal Prefetto di Ancona nei confronti del cittadino straniero. Alla stregua di quanto sopra, ricorre i l vizio d e nunciat o , poiché si trattava di giudizio di rinvio, e non di una nuova domanda in opposizione all’originario decreto espulsivo, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace. 3. L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi al Giudice di P ace di Ancon a, in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame al Giudice di Pace di Ancona che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio d