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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 15770/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposto da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 22/1/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 22 gennaio 2025, la Corte di appello di Catania, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 20 marzo 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, ha: a) rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) sostituito, in relazione ai predetti imputati, la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione per la durata di anni cinque, nonché revocato le pene accessorie dell’interdizione legale e della sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale durante la pena.

Gli imputati sono chiamati a rispondere, in concorso tra loro, dei reati di rapina pluriaggravata di cui agli artt. 110 e 628, comma 1, n. 3 nn. 1 e 3-quinquies cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) e di lesioni aggravate di acui agli artt. 110, 582, 585 e 61 n. 5 cod. pen. (capo B), commessi in Catania il giorno 1 agosto 2022.

Il solo Aloisio è poi anche chiamato a rispondere del reato di evasione di cui all’art. 385, commi primo e terzo, cod. pen. commesso in data 11 agosto 2022.

2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo per entrambi, con argomentazioni del tutto sovrapponibili, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità della pena inflitta non avendo la Corte di appello tenuto conto degli elementi indicati dalla difesa in sede di gravame che avrebbero potuto portare ad una rideterminazione più benevola del trattamento sanzionatorio.

3. Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato che l’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non e consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che e di stretta interpretazione.

Non merita, quindi, alcuna condivisione l'orientamento secondo il quale l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619).

4. Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez.

U, n. 19415/2023, cit.; Sez. 2, Ord. n. 50062/2023, cit.) e che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

Nel caso in esame nessun vizio è ravvisabile nella determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati.

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 22/1/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 gennaio 2025, la Corte di appello di Catania, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 20 marzo 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, ha: a) rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) sostituito, in relazione ai predetti imputati, la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione per la durata di anni cinque, nonché revocato le pene accessorie dell’interdizione legale e della sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale durante la pena. Gli imputati sono chiamati a rispondere, in concorso tra loro, dei reati di rapina pluriaggravata di cui agli artt. 110 e 628, comma 1, n. 3 nn. 1 e 3-quinquies cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) e di lesioni aggravate di acui agli artt. 110, 582, 585 e 61 n. 5 cod. pen. (capo B), commessi in Catania il giorno 1 agosto 2022. Il solo Aloisio è poi anche chiamato a rispondere del reato di evasione di cui all’art. 385, commi primo e terzo, cod. pen. commesso in data 11 agosto 2022. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo per entrambi, con argomentazioni del tutto sovrapponibili, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità della pena inflitta non avendo la Corte di appello tenuto conto degli elementi indicati dalla difesa in sede di gravame che avrebbero potuto portare ad una rideterminazione più benevola del trattamento sanzionatorio. 3. Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato che l’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non e consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che e di stretta interpretazione. Non merita, quindi, alcuna condivisione l'orientamento secondo il quale l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619). 4. Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez. U, n. 19415/2023, cit.; Sez. 2, Ord. n. 50062/2023, cit.) e che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Nel caso in esame nessun vizio è ravvisabile nella determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process
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