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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21609/2026

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ica come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematicacome per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2658/2022 depositatail 13/06/2022.Numero registro generale 26117/2022Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 21609/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, [OSCURATO:PERSONA],madre della moglie [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenerne la condanna allarestituzione della somma di oltre 117.000,00 data alla [OSCURATO:PERSONA] per lavoridi ristrutturazione in un appartamento sito in Forio d’ischia, alla contradaCosta o Citronia;2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e resistette alla domandadeducendo che ella non aveva chiesto in prestito alcuna somma alCostagliola [OSCURATO:PERSONA] e le era stato soltanto chiesto, dalla figlia e dal di leiconiuge, la concessione dell’appartamento in comodato gratuito;3. il Tribunale, istruita la causa con interrogatorio formale dellaconvenuta e prova per testi, con la sentenza n. 9248 del 15/09/2017rigettava la domanda;4. avverso la sentenza di primo grado proponeva appello FrancescoCostagliola [OSCURATO:PERSONA];5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in fase d’impugnazione;6. la Corte territoriale di Napoli ha, con la sentenza n. 2658 del13/06/2022, rigettato l’appello;7. avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, conduplicazione nella numerazione dell’ordinale IV, soltanto cinque) FrancescoCostagliola [OSCURATO:PERSONA];8. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];9. il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio ha trattenuto in decisione il ricorso, contermine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.r.g. n. 26117/2022ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 26117/2022Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 21609/2026Data pubblicazione 24/06/2026Considerato che1. il primo motivo reca censure di violazione e (o) falsa applicazionedell’art. 113 cod. proc. civ, in relazione agli artt. 101, commasecondo, Costituzione e 112 cod. proc. civ., per avere i giudici dimerito pronunciato oltre i limiti della domanda qualificando la stessacome relativa a un contratto di mutuo del quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva in alcun modo postulato la conclusione, avendo egliaffermato di avere direttamente pagato le somme ai fornitori e alleditte edili;il motivo è manifestamente infondato per estraneità alla ratiodecidendi;la Corte d’appello, infatti, oltre a negare l’esistenza d’un mutuo, haaggiunto che il ricorrente aveva speso quelle somme di cui chiedevala restituzione per ristrutturare la casa dove abitava: era dunque uncomodatario e nulla gli era dovuto ai sensi dell’art. 1808 cod. civ; taleratio decidendi, come accennato, non è impugnata dal ricorso;2. il secondo motivo reca censura di violazione e (o) falsa applicazionedegli artt. 112 cod. proc. civ. dell’art. 113 cod. proc. civ. e degli artt.101, comma secondo, Costituzione, e 115 cod. proc. civ., in relazioneagli artt. 2033 e 2041 cod. civ.;le censure si incentrano sulla mancata qualificazione, da parte dellaCorte d’appello dell’azione esperita dal [OSCURATO:PERSONA] come diindebito oggettivo o di arricchimento senza causa;il motivo è inammissibile, per le stesse ragioni per le quali lo è il primomotivo; la Corte territoriale ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA], insieme all’allora moglie, un comodatario; le censure nonintercettano, pertanto, le ragioni decisorie del giudicedell’impugnazione di merito; il motivo è, comunque, infondato poichél’azione di indebito di cui all’art. 2033 cod. civ. non spetta a chi abbiapagato volontariamente un debito altrui o se lo sia accollato, comedichiarato dallo tesso ricorrente e l’azione di ingiustificator.g. n. 26117/2022ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 26117/2022Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 21609/2026Data pubblicazione 24/06/2026arricchimento non era esperibile, come correttamente affermato dallaCorte territoriale, alla pag. 8, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] nonaveva dato alcuna prova della erogazione di somme in prestito, ossianon sussisteva il requisito, previsto dall’art. 2041 cod. civ., di rigettodella domanda contrattuale per difetto di titolo dedotto in giudizio (siveda, di recente: Sez.

Un. 5/12/2023 n. 33954;3. il terzo motivo pone censure di violazione e falsa applicazione dell’art.113 cod. proc. civ, quale estrinsecazione del disposto dell’art. 101,comma secondo, della Costituzione, e degli artt. 112 e 115 cod. proc.civ., in relazione all’art. 1803 cod. civ.;il motivo, esteso in tutto per undici righe, compresa l’intestazione, èinammissibile, perché manca di una censura ragionata, ai sensidell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. o costituisce, al piùuna mera duplicazione, ancora meno argomentata, del secondomotivo, ed è, quindi, comunque inammissibile;4. il quarto motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. inrelazione a quanto emerso dalla prova per testi in ordine alla dazionedi ingente somma in mancanza di un contratto di comodato e diqualsivoglia altra causa nonché omessa e contraddittoria motivazionecirca un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi del n. 5dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.;il motivo si incentra sulla inesatta interpretazione, da parte dei giudicidi merito delle deposizioni testimoniali, che vengono in parte riportatenell’esposizione delle censure, e comprovanti la circostanzadell’essere stati realizzati i lavori mentre l’appartamento non eraancora abitato, con conseguente esclusione della configurabilità diessi in relazione a un rapporto di comodato;le censure sono inammissibili in quanto, nel richiamare letestimonianze chiedono una diversa valutazione dei fatti, il che èr.g. n. 26117/2022ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 26117/2022Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 21609/2026Data pubblicazione 24/06/2026notoriamente precluso nel giudizio di legittimità e pongono indiscussione, in modo inammissibile, l’onere della prova, secondo lanota giurisprudenza in ordine alla violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. (Sez.

U 30/09/2020 n. 20867 e di Cass. 10/06/2016 n.11892) e, inoltre, non concernono il mancato esame di un singolofatto, inteso in senso naturalistico (Cass. 20/06/2024 n. 17005), madi un coacervo di fatti e di qualificazione, secondo il non più vigente(dall’anno 2012, in forza dell’art. 54 lett. b) del d.l. n. 83 del22/06/2012 convertito nella legge n. 134 del 7/08/2012) dellamotivazione omessa, insufficiente o contraddittoria;5. il quinto motivo, che è indicato come quarto, deduce violazione e (o)falsa applicazione dei princìpi enunciati da questa Corte in tema dicomodato di un immobile da parte dei genitori al figlio e dell’obbligodi restituzione delle somme spese da questi per i lavori sul bene;le censure, che ripropongono la questione dell’indebito oggettivo,sono inammissibili sia in quanto non formulate in relazione a unospecifico parametro normativo, bensì mediante richiamo a una singolasentenza di questa Corte, addotta, evidentemente, quale espressionedel cd. diritto vivente, sia in quanto il tema dell’indebito è statoescluso dalla Corte territoriale e, pertanto, il motivo non è correlatoalla ragione del decidere;6. il sesto motivo recante censure di violazione e (o) falsa applicazionedell’art. 2697 cod. proc. civ. e degli artt. 15 e 116 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., èinammissibile per le stesse ragioni per le quali lo è il quarto motivo,ossia perché richiede una riedizione del potere valutativo dei fatti ecensura, malamente, la motivazione dei giudici di merito nonindicando uno specifico fatto del quale sia stato omesso l’esame;7. il ricorso è, in conclusione, infondato;8. il ricorso è rigettato;r.g. n. 26117/2022ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 6Numero registro generale 26117/2022Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 21609/2026Data pubblicazione 24/06/20269. le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidatecome da dispositivo;10. la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi,ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.880,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,sezione III civile, in data 19/02/2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 26117/2022ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ica come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematicacome per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2658/2022 depositatail 13/06/2022.Numero registro generale 26117/2022Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 21609/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, [OSCURATO:PERSONA],madre della moglie [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenerne la condanna allarestituzione della somma di oltre 117.000,00 data alla [OSCURATO:PERSONA] per lavoridi ristrutturazione in un appartamento sito in Forio d’ischia, alla contradaCosta o Citronia;2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e resistette alla domandadeducendo che ella non aveva chiesto in prestito alcuna somma alCostagliola [OSCURATO:PERSONA] e le era stato soltanto chiesto, dalla figlia e dal di leiconiuge, la concessione dell’appartamento in comodato gratuito;3. il Tribunale, istruita la causa con interrogatorio formale dellaconvenuta e prova per testi, con la sentenza n. 9248 del 15/09/2017rigettava la domanda;4. avverso la sentenza di primo grado proponeva appello FrancescoCostagliola [OSCURATO:PERSONA];5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in fase d’impugnazione;6. la Corte territoriale di Napoli ha, con la sentenza n. 2658 del13/06/2022, rigettato l’appello;7. avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, conduplicazione nella numerazione dell’ordinale IV, soltanto cinque) FrancescoCostagliola [OSCURATO:PERSONA];8. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];9. il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio ha trattenuto in decisione il ricorso, contermine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.r.g. n. 26117/2022ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 26117/2022Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 21609/2026Data pubblicazione 24/06/2026Considerato che1. il primo motivo reca censure di violazione e (o) falsa applicazionedell’art. 113 cod. proc. civ, in relazione agli artt. 101, commasecondo, Costituzione e 112 cod. proc. civ., per avere i giudici dimerito pronunciato oltre i limiti della domanda qualificando la stessacome relativa a un contratto di mutuo del quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva in alcun modo postulato la conclusione, avendo egliaffermato di avere direttamente pagato le somme ai fornitori e alleditte edili;il motivo è manifestamente infondato per estraneità alla ratiodecidendi;la Corte d’appello, infatti, oltre a negare l’esistenza d’un mutuo, haaggiunto che il ricorrente aveva speso quelle somme di cui chiedevala restituzione per ristrutturare la casa dove abitava: era dunque uncomodatario e nulla gli era dovuto ai sensi dell’art. 1808 cod. civ; taleratio decidendi, come accennato, non è impugnata dal ricorso;2. il secondo motivo reca censura di violazione e (o) falsa applicazionedegli artt. 112 cod. proc. civ. dell’art. 113 cod. proc. civ. e degli artt.101, comma secondo, Costituzione, e 115 cod. proc. civ., in relazioneagli artt. 2033 e 2041 cod. civ.;le censure si incentrano sulla mancata qualificazione, da parte dellaCorte d’appello dell’azione esperita dal [OSCURATO:PERSONA] come diindebito oggettivo o di arricchimento senza causa;il motivo è inammissibile, per le stesse ragioni per le quali lo è il primomotivo; la Corte territoriale ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA], insieme all’allora moglie, un comodatario; le censure nonintercettano, pertanto, le ragioni decisorie del giudicedell’impugnazione di merito; il motivo è, comunque, infondato poichél’azione di indebito di cui all’art. 2033 cod. civ. non spetta a chi abbiapagato volontariamente un debito altrui o se lo sia accollato, comedichiarato dallo tesso ricorrente e l’azione di ingiustificator.g. n. 26117/2022ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 26117/2022Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 21609/2026Data pubblicazione 24/06/2026arricchimento non era esperibile, come correttamente affermato dallaCorte territoriale, alla pag. 8, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] nonaveva dato alcuna prova della erogazione di somme in prestito, ossianon sussisteva il requisito, previsto dall’art. 2041 cod. civ., di rigettodella domanda contrattuale per difetto di titolo dedotto in giudizio (siveda, di recente: Sez. Un. 5/12/2023 n. 33954;3. il terzo motivo pone censure di violazione e falsa applicazione dell’art.113 cod. proc. civ, quale estrinsecazione del disposto dell’art. 101,comma secondo, della Costituzione, e degli artt. 112 e 115 cod. proc.civ., in relazione all’art. 1803 cod. civ.;il motivo, esteso in tutto per undici righe, compresa l’intestazione, èinammissibile, perché manca di una censura ragionata, ai sensidell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. o costituisce, al piùuna mera duplicazione, ancora meno argomentata, del secondomotivo, ed è, quindi, comunque inammissibile;4. il quarto motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. inrelazione a quanto emerso dalla prova per testi in ordine alla dazionedi ingente somma in mancanza di un contratto di comodato e diqualsivoglia altra causa nonché omessa e contraddittoria motivazionecirca un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi del n. 5dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.;il motivo si incentra sulla inesatta interpretazione, da parte dei giudicidi merito delle deposizioni testimoniali, che vengono in parte riportatenell’esposizione delle censure, e comprovanti la circostanzadell’essere stati realizzati i lavori mentre l’appartamento non eraancora abitato, con conseguente esclusione della configurabilità diessi in relazione a un rapporto di comodato;le censure sono inammissibili in quanto, nel richiamare letestimonianze chiedono una diversa valutazione dei fatti, il che èr.g. n. 26117/2022ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 26117/2022Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 21609/2026Data pubblicazione 24/06/2026notoriamente precluso nel giudizio di legittimità e pongono indiscussione, in modo inammissibile, l’onere della prova, secondo lanota giurisprudenza in ordine alla violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. (Sez. U 30/09/2020 n. 20867 e di Cass. 10/06/2016 n.11892) e, inoltre, non concernono il mancato esame di un singolofatto, inteso in senso naturalistico (Cass. 20/06/2024 n. 17005), madi un coacervo di fatti e di qualificazione, secondo il non più vigente(dall’anno 2012, in forza dell’art. 54 lett. b) del d.l. n. 83 del22/06/2012 convertito nella legge n. 134 del 7/08/2012) dellamotivazione omessa, insufficiente o contraddittoria;5. il quinto motivo, che è indicato come quarto, deduce violazione e (o)falsa applicazione dei princìpi enunciati da questa Corte in tema dicomodato di un immobile da parte dei genitori al figlio e dell’obbligodi restituzione delle somme spese da questi per i lavori sul bene;le censure, che ripropongono la questione dell’indebito oggettivo,sono inammissibili sia in quanto non formulate in relazione a unospecifico parametro normativo, bensì mediante richiamo a una singolasentenza di questa Corte, addotta, evidentemente, quale espressionedel cd. diritto vivente, sia in quanto il tema dell’indebito è statoescluso dalla Corte territoriale e, pertanto, il motivo non è correlatoalla ragione del decidere;6. il sesto motivo recante censure di violazione e (o) falsa applicazionedell’art. 2697 cod. proc. civ. e degli artt. 15 e 116 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., èinammissibile per le stesse ragioni per le quali lo è il quarto motivo,ossia perché richiede una riedizione del potere valutativo dei fatti ecensura, malamente, la motivazione dei giudici di merito nonindicando uno specifico fatto del quale sia stato omesso l’esame;7. il ricorso è, in conclusione, infondato;8. il ricorso è rigettato;r.g. n. 26117/2022ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 6Numero registro generale 26117/2022Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 21609/2026Data pubblicazione 24/06/20269. le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidatecome da dispositivo;10. la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi,ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.880,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,sezione III civile, in data 19/02/2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 26117/2022ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 6
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