CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 05299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18271-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già S.P.A.) [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4536/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 4724/2014; Oggetto DIRIGENTE – [OSCURATO:PERSONA]’ PARTECIPATA - COMPENSO R.G.N.18271/2019 Cron. Rep. Ud.17/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 10 dicembre 2018, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di accertamento del diritto al compenso per l’attività di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Consigliere delegato svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] (già s.p.a., ora) s.r.l. (costituita 10 febbraio 2011 dalla socia unica [OSCURATO:SOCIETA]., interamente partecipata da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, che l’aveva costituita ai sensi dell’art. 12, comma 8bis legge n. 80/2005) e di condanna della medesima al relativo pagamento, in proprio favore; 2. in esito ad analitica ricostruzione del quadro normativo d’interesse, la Corte territoriale ha negato, come già il Tribunale, il diritto al compenso dell’appellante, sull’essenziale rilievo della sua assunzione, con contratto (istitutivo di un rapporto di lavoro a tempo pieno, a norma dell’art. 7 d.p.r. 207/2006) decorrente dal 21 settembre 2009. In particolare, tale contratto prevedeva esplicitamente (all’art. 1) l’inclusione nel detto incarico “all’occorrenza, anche” di “eventuali funzioni e compiti di amministratore nelle società costituite ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207”, come appunto (anche se indirettamente, tramite [OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; di questa era stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione e Consigliere delegato dalla socia unica, su indicazione di ENIT (la prima nomina) e del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo (la seconda), per la realizzazione di compiti rientranti nello scopo sociale di ENIT; 3. premessa l’inapplicabilità immediata e diretta alle società in house, quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle regole civilistiche, la Corte capitolina ha escluso che la non spettanza di un compenso contrastasse con l’art. 1709 c.c. (di presunzione di onerosità del mandato), per essere la sua attività di amministratore retribuita con il trattamento omnicomprensivo previsto per l’incarico di Direttore Generale di ENIT; e neppure con gli artt. 2364 e 2389 c.c., in assenza di una deliberazione assembleare (necessaria quando un emolumento non sia determinato nello statuto, essendo stata sospesa la nota del Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo del 4 agosto 2011 di indicazione dell’ammontare dei compensi, siccome ritenuta illegittima dalla Corte dei conti e non sostituita da altro provvedimento), non implicitamente ravvisabile in quella di approvazione del bilancio sociale contenente la posta di compenso degli amministratori, salvo che un’assemblea, convocata solo per l’approvazione del bilancio, totalitaria abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori; 4. con atto notificato il 10 giugno 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui la società ha resistito con controricorso; 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 7, 11, 12 d.p.r. 207/2006, in combinato disposto con l’art. 12 d.l. 35/2005, in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato le norme denunciate nel senso di annoverare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tra le società costituite o partecipate (sia pure indirettamente tramite [OSCURATO:SOCIETA].) da ENIT, ai sensi dell’art. 11 d.p.r. 207/2006, per non essere la prima società né costituita, né partecipata direttamente da ENIT, in difetto di una previsione che consenta un controllo indiretto ovvero la costituzione di una società tramite un’altra entità giuridica. In tale prospettiva, egli ha pure censurato l’interpretazione, da parte della Corte, dell’art. 11, secondo comma d.p.r. cit. –secondo cui, alle predette società “può essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l’Agenzia”, in riferimento all’assunzione da parte di tale personale di incarichi gestori o rappresentativi, affatto diversi dalle ipotesi previste dalla norma: così conseguendo dalla non inclusione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tra le società costituite o partecipate da ENIT, ai sensi dell’art. 11 d.p.r. 207/2006, la preclusione della possibilità di remunerare l’attività di amministrazione svolta dal ricorrente, in favore della suddetta società odierna controricorrente, con il trattamento economico omnicomprensivo, percepito quale Direttore Generale di ENIT, siccome non rientrante in esso (primo motivo); b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., in relazione all’art. 1 del contratto di assunzione del ricorrente del 18 gennaio 2010, con la conseguente erronea applicazione dell’art. 11 d.p.r. 207/2006, per il riferimento –al di là dell’assorbente censura, oggetto del precedente motivo, di istituzione di un rapporto gestorio del ricorrente con un soggetto terzo e non con una società direttamente costituita né partecipata da ENIT – dell’inclusione nell’incarico di Direttore Generale di eventuali funzioni e compiti di amministratore nelle società costituite ai sensi dell’art. 11 d.p.r. 207/2006 e non, in evidente violazione del criterio ermeneutico di letteralità, in società, come appunto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ancora non costituite all’epoca di sottoscrizione del contratto di assunzione (secondo motivo); c) violazione e falsa applicazione degli artt. 1709, 2364, 2389 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente negato la natura di diritto soggettivo perfetto degli amministratori di società al compenso, secondo le regole civilistiche denunciate, ben applicabili alle società in house, secondo l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità (terzo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 3. giova avviare l’esame dal dato normativo, per cui l'Agenzia, per il raggiungimento degli scopi sociali e previa comunicazione al Ministro delle attività produttive, può, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 12 e con autorizza zione del Ministero delle attività produttive, costituire società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri. E le società così costituite devono presentare annualmente al Ministro una relazione sull'attività svolta. Nel caso di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia, a norma dell’art. 11, primo comma d.p.r. 207/2006 ( “Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'art. 12, settimo comma d.l. 35/2005 conv. con modd. da legge n. 80/2005”);3.1. è indiscussa la costituzione, da parte di ENIT, di [OSCURATO:SOCIETA]. (dalla prima interamente partecipata quale unica socia) e, da parte della seconda, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (interamente partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]. quale unica socia): sicché, indirettamente (tramite [OSCURATO:SOCIETA].) partecipata da ENIT; 3.2. l’ordinamento societario riconosce la rilevanza giuridica della partecipazione indiretta, con particolare riferimento al divieto posto dall'art. 2357 c.c., sia pure non assoluto, di acquistare o di detenere azioni proprie oltre il limite della decima partedel capitale sociale, che, a tal fine considerando anche le azioni possedute da società controllate, si riferisce non solo al controllo diretto, ma anche alle ipotesi di controllo di secondo grado oindiretto, realizzato per il tramite della partecipazione a catena di più società (Cass. 13 marzo 2003, n. 3722, che, sulla base del principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato la nullità della delibera dell'assemblea di una società per azioni volta ad acquisire una posizione di controllo su una società che, per il tramite di unapartecipata totalitaria, già deteneva azioni, oltre il limite consentito, della prima). Ed esso riconosce, più in generale, la rilevanza, ai fini di valutazione della strumentalità, diretta oindiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale (in particolare riferimento alla pertinenza ad esso di un atto degli amministratori di una società di capitali), non solo in base alla generica appartenenza dell'atto ad un tipo espressamente indicato tra le operazioni strumentali, ma anche sulla base dell'interesse della società (Cass. 30 aprile 2014, n. 9475, che, nella specie, ha ritenuto che la fideiussione rilasciata da una società a garanzia di un debito di altra società appartenente al medesimo gruppo rientrasse tra le operazioni strumentali utili o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, anche in ragione dell'interesse della società garante a salvaguardare lapartecipazione nella società garantita e, quindi, il patrimonio della partecipante e del gruppo cui entrambe le società appartenevano); 4. tanto premesso, occorre sottolineare come l’incarico – specificamente previsto dall’art. 1 del contratto di assunzione del ricorrente a tempo determinato in qualità di Direttore Generale di ENIT, decorrente dal 21 settembre 2009 (trascritto a pgg. 15 e 16 del ricorso), istitutivo di un rapporto di lavoro a tempo pieno, a norma dell’art. 7, terzo comma d.p.r. 207/2006 – includa “all’occorrenza, anche” l’assunzione di “eventuali funzioni e compiti di amministratore nelle società costituite ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207”; 4.1. tale clausola contrattuale deve essere letta secondo il dato letterale, ai sensi dell’art. 1362 c.c., in combinata disposizione con il dato sistematico, previsto dall’art. 1363 c.c. Infatti, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (ribadito anche da: Cass. 18 novembre 2019, n. 29893, in motivazione sub p.to 3), il primo criterio (letterale) costituisce il punto di avvio per una correttainterpretazione di ogni clausola contrattuale, mentre il criterio logico - sistematico dell'a rt. 1363 c.c. assume, in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, un particolare rilievo, ben più accentuato rispetto a quanto accade per i restanti contratti di diritto comune (Cass. 9 marzo 2005, n. 5140). Sicché, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio di interpretazioneletterale delle clausole, si impone il ricorso anche al criterio logico - sistematicostabilito dall'art. 1363 c.c., per desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, dovendosi altresì tenere conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267); non potendo allora il giudice, nell'interpretazionedei contratti arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267). D’altro canto, l’interpretazione degli atti di autonomia privata e del contratto costituisce indagine di fatto. Sicché, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato daicanoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461), poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle interpretazioni plausibili; e pertanto, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che abbia proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319); 4.2. alla luce dei suenunciati principi di diritto, il riferimento dell’incarico in questione anche a società “non ancora” costituite, per la chiarezza del dato letterale, coerente con il dato sistematico previsto dall’art. 1363 c.c., deve essere letto, in relazione ad eventuali funzioni e compiti di amministratore nelle“società costituite ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207”: e pertanto, funzioni e compiti relativi a soggetti giuridici individuati, non già dal dato cronologico (di costituzione tout court in epoca non posteriore alla data di stipulazione del contratto di assunzione lavorativa), bensì dal dato tipologico della natura e della funzione delle società, di certa determinazione del suo oggetto, ai sensi dell’art. 1346 c.c. (anche secondo la corretta interpretazione della Corte territoriale: dal quarto al sesto capoverso di pg. 8 della sentenza); 4.3. d’altro canto, l’esplicita inclusione nell’incarico lavorativo –si ribadisce, a tempo pieno, a norma dell’art. 7, terzo comma d.p.r. 207/2006 –“all’occorrenza, anche” dell’assunzione di “eventuali funzioni e compiti di amministratore nelle società costituite ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207”comporta che essi siano retribuiti dal “trattamento economico annuo omnicomprensivo”stabilito dall’art. 2 (trascritto a pg. 16 del ricorso) del citato contratto di lavoro tra le parti. Ed è questa l’autonoma ed esclusiva ratio decidendi sul punto (al terzo capoverso di pg. 7 e dal terzo al quinto alinea di pg. 9 della sentenza).Una tale natura decisoria, ma neppure argomentativa, certamente non ha la mera enunciazione (al primo capoverso di pg. 6 del ricorso) del dettato dell’art. 11, secondo comma d.p.r. cit., secondo cui alle predette società “può essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l’Agenzia”; 5. detta ratio decidendiassorbe la denuncia di violazione: a) tanto della presunzione di gratuità del mandato (art.1709 c.c.), per la illustrata non gratuità dell’incarico amministrativo, in quanto convenutane tra le parti la remunerazione per l’omnicomprensività del trattamento economico suddetto (“all’occorrenza, anche” di“eventuali funzioni e compiti di amministratore nelle società costituite ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207”: art. 1 del contratto di lavoro tra le parti); b) tanto la censura di violazione dell’art. 2389 c.c., non essendo necessaria – pure in assenza (a causa della documentata sospensione dell’efficacia della direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo del 4 agosto 2011 – di indicazione dell’ammontare dei compensi degli amministratori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – siccome ritenuta illegittima dalla Corte dei conti, né seguita da altro analogo provvedimento) una deliberazione assembleare di retribuzione dell’attività di amministratore (necessaria, nel caso in cui la misura del suo compenso non sia stata stabilita nell'atto costitutivo, o eventualmente, in mancanza di essa, potendo esserne chiesta al giudice la determinazione: Cass. 16 aprile 2014, n. 8897) – per essere la suddetta previsione contrattuale (di inclusione nell’incarico di Direttore Generale degli illustrati compiti e funzioni di amministrazione: art. 1 del contratto citato) esaustiva anche della misura di ogni compenso per essi, in ragione dell’omnicomprensività del trattamento economico (art. 2 del contratto citato); 6. il ricorrente ha, infine, dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea percezione del dato informativo tratto, in particolare, dalla Direttiva del Ministro del Turismo del 12 luglio 2010 e dalla conseguente [OSCURATO:PERSONA] del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo del 22 marzo 2011, dalla nota del 3 maggio 2011 dello stesso Dipartimento e dalla Relazione della Corte dei conti per l’esercizio 2012 di ENIT: documentazione dalla quale emerge, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale per detta percezione erronea, non essere stata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituita da ENIT ai sensi del d.p.r. 207/2003, né con risorse sue, ma del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, neppure soggetta al cd. “controllo analogo” di ENIT (quarto motivo); 7. esso è inammissibile; 8. non si configura la violazione denunciata nédell’art. 115 c.p.c., sotto il profilo (sia pure discusso nella sua censurabilità alla stregua di error in procedendo ) dell’errore percettivo, in ogni caso non di esso trattandosi, quanto piuttosto di deduzione di un erroredi valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare –mai sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. 24 ottobre 2018, n. 27033; Cass. 4 marzo 2022, n. 7187). Ma neppure dell’art.116 c.p.c., censurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; mentre, ove si deduca (come appunto nel caso di specie) che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ( Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); 9. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore ricorrente, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessoridi legge. Ai sensi dell’ar