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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 38201/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (bYr [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 13 giugno 2022 il Giudice di Pace di Perugia dichiarava MISLI Abdrhim colpevole del reato di cui all'art. 10 bis D.Igs. 286/1998 e lo condannava, ritenute le attenuanti generiche, alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MISLI Abdrhim deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla incertezza sulla identità dell'imputato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero, dalla decisione si desume che l'identità è stata verificata in modo congruo, tramite rilievi fotodattiloscopici e precedente attribuzione di codice C.U.I. .

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (bYr [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 13 giugno 2022 il Giudice di Pace di Perugia dichiarava MISLI Abdrhim colpevole del reato di cui all'art. 10 bis D.Igs. 286/1998 e lo condannava, ritenute le attenuanti generiche, alla pena di euro 5.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MISLI Abdrhim deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla incertezza sulla identità dell'imputato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, dalla decisione si desume che l'identità è stata verificata in modo congruo, tramite rilievi fotodattiloscopici e precedente attribuzione di codice C.U.I. . 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38201/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris