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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 15227/2023

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2/2020 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 14982/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 86 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 52 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Zoo-Unione Zootecnica; -intimata- avverso la sentenza n. 268/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal cons.

DANILOSESTINI;Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA].Zoo – Unione Zootecnica convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., l’atto con cui il primo aveva venduto agli altri due alcuni terreni di suaproprietà; i convenuti resistettero alla domanda; con istanza depositata con modalità telematica in data 10.5.2018, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiesero che venisse dichiarata l’interruzione del giudizio, allegando copia della sentenza del 5.5.2018 con cui il Tribunale di Padova aveva dichiarato il fallimento del loro assistito, in estensione del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]; con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicato alle parti il giorno successivo, il Tribunale di Verona dichiarò l’interruzione del processo; in data 18.9.2018, la società attrice depositò ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del giudizio; con ordinanza del 31.12.2018, il Tribunale adito dichiarò l’estinzione del giudizio in quanto la causa non era stata riassunta nel termine perentorio di tre mesi; la Uni.Zoo propose appello, cui resistettero sia [OSCURATO:PERSONA] che la Svobodova; si costituì in giudizio il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di voler subentrare, ex art. 66 L.F., nell’azione revocatoria promossa dalla Cooperativa e facendo proprie le conclusioni già formulate dalla medesima; la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato improcedibile l’appello della Cooperativa, in quanto, a seguito dell’intervento delFallimento di [OSCURATO:PERSONA], l’originaria attrice era rimasta priva «della legittimazione a proseguire l’azione, spettando ormai tale legittimazione solo al curatore del fallimento»; quanto alla questione del rispetto del termine di riassunzione, coltivata anche dalla curatela fallimentare, la Corte ha rigettato l’appello rilevando che, a norma dell’art. 43, 3° co.

L.F., «la dichiarazione di fallimento determina l’automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza “legale” dell’evento, conoscenza cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo»; «che la declaratoria di fallimento, in quanto tale, non è di per sé idonea a far decorrere il termine per riassumere il processo, e ciò né con riferimento alla controparte, atteso che la stessa potrebbe non essere a conoscenza dell'evento, né con riferimento al curatore il quale potrebbe non conoscere l'esistenza del singolo processo sul quale l'evento interruttivo deve operare»; che, «nel caso in esame, la conoscenza legale dell'evento interruttivo e della pendenza del presente giudizio, nell'ambito del quale la causa interruttiva [era] destinata a incidere, da parte di società cooperativa agricola Uni.[OSCURATO:PERSONA] e del curatore fallimentare, [era] integrata dal deposito nel fascicolo telematico, da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], della sentenza di fallimento del proprio cliente»; che, con riguardo alla posizione della curatela, era idonea ad assicurare la conoscenza legale dell’evento interruttivo e a determinare il decorso del termine per la riassunzione la «“dichiarazione resa dal difensore” nel processo, “stante l’obbligo gravante sul procuratore della parte poi dichiarata fallita, quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela» (restando irrilevante, in quanto «mero inconveniente pratico», l’eventuale inadempienza del difensore del fallito); che , pertanto, era «dalla dichiarazione resa dal difensore del fallito il 10.05.2018, tramite formale deposito nel processo dell'istanza di interruzione con allegata alla sentenza di fallimento, che decorreva il termine per riassumere ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo e della curatela»; che quindi, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini, la riassunzione effettuata con ricorso depositato il 18.9.2018 risultava tardiva e tale da comportare l’estinzione del processo;ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione dell’art. 300 co. 1 c.p.c. nonché dell’art. 305 c.p.c., in rapporto all’art. 2901 c.c.» e «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1710 e 1728 c.c. anche in rapporto all’art. 66 L.F.»: assume che «in un giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 e ss. c.c., il deposito da parte del difensore del debitore poi fallito nel fascicolo telematico della sentenza dichiarativa di fallimento del suo assistito, non attiva un suo obbligo di informare contestualmente il Curatore nominato nella relativa procedura concorsuale, in capo al quale pertanto non può presumersi alcuna conoscenza legale della pendenza del giudizio di cui si tratta»; col secondo motivo, il Fallimento denuncia «violazione dell’art. 300 co.1 c.p.c. nonché dell’art. 305 c.p.c., in rapporto all’art. 66 Legge Fallimentare e anche in rapporto all’art. 170 c.p.c.»: premesso che la curatela era subentrata alla Uni.Zoo e che il thema di cui il giudice avrebbe dovuto effettivamente occuparsi era rappresentato dalla tempestività della riassunzione effettuata dalla predetta attrice con atto depositato il 18.9.2018, il ricorrente assume che l’errore compiuto dalla Corte di Appello è consistito «nell’ aver attribuito valenza legalmente conoscitiva del fatto interruttivo - e dunque idoneità dell'attivazione del termine trimestrale ex art. 305 c.p.c. - al deposito telematico (10.05.2018) anziché alla comunicazione alle parti del provvedimento conseguenzialmente assunto (19.05.2018)»; e ciò in quanto «l’interruzione ex art. 43 L.F., seppur operante di diritto, necessita, nel caso in cui non sia individuabile un atto legale di conoscenza dell’evento interruttivo, di una declaratoria da parte del Giudice»; tanto più che non sarebbe «ragionevole gravare la parte interessata dell’onere di una permanente consultazione del fascicolo telematico al fine di consentirle il rispetto dei termini di riassunzione» e che «il mero deposito telematico, tramite memoria non autorizzata, di copia autentica della sentenza di fallimento (o di qualsiasi altro documento) non equivale e non può equivalere a conoscenza legale dell’evento», giacché «assicura solamente la conoscibilità di fatto del documento, che -all’evidenza- è condizione ben diversa rispetto alla conoscenza del medesimo […], specie laddove a tale conoscenza sia collegato il decorso di un termine dal cui mancato rispetto deriva l’estinzione del processo»; appare logicamente prioritario e dirimente l’esame del secondo motivo poiché ciò che rileva è l’accertamento della tempestività della riassunzione da parte della Uni.Zoo, al fine di verificare se il successivo subentro della curatela fallimentare (ex art. 66 L.F.) sia avvenuto in un giudizio ancora validamente pendente o non, invece, ormai estinto per intempestiva riassunzione; dal che consegue che la motivazione spesa dalla Corte circa la conoscenza legale della causa interruttiva da parte del Fallimento è del tutto inconferente rispetto all’effettivo thema decidendum e che, conseguentemente, il primo motivo di ricorso risulta, in sé, privo di interesse; venendo, quindi, all’esame del secondo motivo, deve ritenersi che lo stesso meriti accoglimento, alla luce del principio -espresso da Cass., S.U. n. 12154/2021-secondo cui, «in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario»; un siffatto principio si pone in linea di continuità con gli interventi della Corte Costituzionale(cfr., fra i più recenti, Corte Cost. n. 17/2010 e Corte Cost. n. 261/2010), che hanno evidenziato come, «nel vigente sistema di diritto processuale civile, è da tempo acquisito il principio secondo cui, nei casi d’interruzione automatica del processo […], il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima» e che ciò deve valere anche in relazione alla causa interruttiva prevista dall’art. 43, 3° comma L.F.; atteso che ciò che rileva non è la causa interruttiva (o la conoscibilità di tale causa), ma la conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione e che tale dichiarazione, ove non già conosciuta nei casi di pronuncia in udienza, va notificata alle altre parti da ogni interessato o comunicata, ai predetti fini, dall’ufficio giudiziario, deve ritenersi che, nel caso di specie, il termine di riassunzione non potesse decorrere dal mero deposito telematico della sentenza dichiarativa di fallimento, bensì dalla comunicazione del provvedimento estinzione effettuata il 19.5.2018; ne consegue che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il ricorso per riassunzione della Uni.Zoo è stato depositato tempestivamente; all’accoglimento del secondo motivo (comportante -per quanto detto- l’assorbimento del primo), consegue la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado, a norma dell’art. 354 c.p.c. (la cui modifica - ex d.lgs. n. 149/202 2 - si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente al 30.6.2023); e ciò alla stregua del principio secondo cui, «in tema di estinzione del processo quando il giudice 8 istruttore nel corso del giudizio a cognizione pienaopera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ. ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ.

Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 354 secondo comma, cod. proc. civ. ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito» (Cass. n. 22917/2010; conforme Cass. n. 23997/2019); il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2020 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 14982/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 86 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 52 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Zoo-Unione Zootecnica; -intimata- avverso la sentenza n. 268/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal cons. DANILOSESTINI;Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA].Zoo – Unione Zootecnica convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., l’atto con cui il primo aveva venduto agli altri due alcuni terreni di suaproprietà; i convenuti resistettero alla domanda; con istanza depositata con modalità telematica in data 10.5.2018, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiesero che venisse dichiarata l’interruzione del giudizio, allegando copia della sentenza del 5.5.2018 con cui il Tribunale di Padova aveva dichiarato il fallimento del loro assistito, in estensione del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]; con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicato alle parti il giorno successivo, il Tribunale di Verona dichiarò l’interruzione del processo; in data 18.9.2018, la società attrice depositò ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del giudizio; con ordinanza del 31.12.2018, il Tribunale adito dichiarò l’estinzione del giudizio in quanto la causa non era stata riassunta nel termine perentorio di tre mesi; la Uni.Zoo propose appello, cui resistettero sia [OSCURATO:PERSONA] che la Svobodova; si costituì in giudizio il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di voler subentrare, ex art. 66 L.F., nell’azione revocatoria promossa dalla Cooperativa e facendo proprie le conclusioni già formulate dalla medesima; la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato improcedibile l’appello della Cooperativa, in quanto, a seguito dell’intervento delFallimento di [OSCURATO:PERSONA], l’originaria attrice era rimasta priva «della legittimazione a proseguire l’azione, spettando ormai tale legittimazione solo al curatore del fallimento»; quanto alla questione del rispetto del termine di riassunzione, coltivata anche dalla curatela fallimentare, la Corte ha rigettato l’appello rilevando che, a norma dell’art. 43, 3° co. L.F., «la dichiarazione di fallimento determina l’automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza “legale” dell’evento, conoscenza cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo»; «che la declaratoria di fallimento, in quanto tale, non è di per sé idonea a far decorrere il termine per riassumere il processo, e ciò né con riferimento alla controparte, atteso che la stessa potrebbe non essere a conoscenza dell'evento, né con riferimento al curatore il quale potrebbe non conoscere l'esistenza del singolo processo sul quale l'evento interruttivo deve operare»; che, «nel caso in esame, la conoscenza legale dell'evento interruttivo e della pendenza del presente giudizio, nell'ambito del quale la causa interruttiva [era] destinata a incidere, da parte di società cooperativa agricola Uni.[OSCURATO:PERSONA] e del curatore fallimentare, [era] integrata dal deposito nel fascicolo telematico, da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], della sentenza di fallimento del proprio cliente»; che, con riguardo alla posizione della curatela, era idonea ad assicurare la conoscenza legale dell’evento interruttivo e a determinare il decorso del termine per la riassunzione la «“dichiarazione resa dal difensore” nel processo, “stante l’obbligo gravante sul procuratore della parte poi dichiarata fallita, quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela» (restando irrilevante, in quanto «mero inconveniente pratico», l’eventuale inadempienza del difensore del fallito); che , pertanto, era «dalla dichiarazione resa dal difensore del fallito il 10.05.2018, tramite formale deposito nel processo dell'istanza di interruzione con allegata alla sentenza di fallimento, che decorreva il termine per riassumere ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo e della curatela»; che quindi, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini, la riassunzione effettuata con ricorso depositato il 18.9.2018 risultava tardiva e tale da comportare l’estinzione del processo;ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione dell’art. 300 co. 1 c.p.c. nonché dell’art. 305 c.p.c., in rapporto all’art. 2901 c.c.» e «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1710 e 1728 c.c. anche in rapporto all’art. 66 L.F.»: assume che «in un giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 e ss. c.c., il deposito da parte del difensore del debitore poi fallito nel fascicolo telematico della sentenza dichiarativa di fallimento del suo assistito, non attiva un suo obbligo di informare contestualmente il Curatore nominato nella relativa procedura concorsuale, in capo al quale pertanto non può presumersi alcuna conoscenza legale della pendenza del giudizio di cui si tratta»; col secondo motivo, il Fallimento denuncia «violazione dell’art. 300 co.1 c.p.c. nonché dell’art. 305 c.p.c., in rapporto all’art. 66 Legge Fallimentare e anche in rapporto all’art. 170 c.p.c.»: premesso che la curatela era subentrata alla Uni.Zoo e che il thema di cui il giudice avrebbe dovuto effettivamente occuparsi era rappresentato dalla tempestività della riassunzione effettuata dalla predetta attrice con atto depositato il 18.9.2018, il ricorrente assume che l’errore compiuto dalla Corte di Appello è consistito «nell’ aver attribuito valenza legalmente conoscitiva del fatto interruttivo - e dunque idoneità dell'attivazione del termine trimestrale ex art. 305 c.p.c. - al deposito telematico (10.05.2018) anziché alla comunicazione alle parti del provvedimento conseguenzialmente assunto (19.05.2018)»; e ciò in quanto «l’interruzione ex art. 43 L.F., seppur operante di diritto, necessita, nel caso in cui non sia individuabile un atto legale di conoscenza dell’evento interruttivo, di una declaratoria da parte del Giudice»; tanto più che non sarebbe «ragionevole gravare la parte interessata dell’onere di una permanente consultazione del fascicolo telematico al fine di consentirle il rispetto dei termini di riassunzione» e che «il mero deposito telematico, tramite memoria non autorizzata, di copia autentica della sentenza di fallimento (o di qualsiasi altro documento) non equivale e non può equivalere a conoscenza legale dell’evento», giacché «assicura solamente la conoscibilità di fatto del documento, che -all’evidenza- è condizione ben diversa rispetto alla conoscenza del medesimo […], specie laddove a tale conoscenza sia collegato il decorso di un termine dal cui mancato rispetto deriva l’estinzione del processo»; appare logicamente prioritario e dirimente l’esame del secondo motivo poiché ciò che rileva è l’accertamento della tempestività della riassunzione da parte della Uni.Zoo, al fine di verificare se il successivo subentro della curatela fallimentare (ex art. 66 L.F.) sia avvenuto in un giudizio ancora validamente pendente o non, invece, ormai estinto per intempestiva riassunzione; dal che consegue che la motivazione spesa dalla Corte circa la conoscenza legale della causa interruttiva da parte del Fallimento è del tutto inconferente rispetto all’effettivo thema decidendum e che, conseguentemente, il primo motivo di ricorso risulta, in sé, privo di interesse; venendo, quindi, all’esame del secondo motivo, deve ritenersi che lo stesso meriti accoglimento, alla luce del principio -espresso da Cass., S.U. n. 12154/2021-secondo cui, «in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario»; un siffatto principio si pone in linea di continuità con gli interventi della Corte Costituzionale(cfr., fra i più recenti, Corte Cost. n. 17/2010 e Corte Cost. n. 261/2010), che hanno evidenziato come, «nel vigente sistema di diritto processuale civile, è da tempo acquisito il principio secondo cui, nei casi d’interruzione automatica del processo […], il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima» e che ciò deve valere anche in relazione alla causa interruttiva prevista dall’art. 43, 3° comma L.F.; atteso che ciò che rileva non è la causa interruttiva (o la conoscibilità di tale causa), ma la conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione e che tale dichiarazione, ove non già conosciuta nei casi di pronuncia in udienza, va notificata alle altre parti da ogni interessato o comunicata, ai predetti fini, dall’ufficio giudiziario, deve ritenersi che, nel caso di specie, il termine di riassunzione non potesse decorrere dal mero deposito telematico della sentenza dichiarativa di fallimento, bensì dalla comunicazione del provvedimento estinzione effettuata il 19.5.2018; ne consegue che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il ricorso per riassunzione della Uni.Zoo è stato depositato tempestivamente; all’accoglimento del secondo motivo (comportante -per quanto detto- l’assorbimento del primo), consegue la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado, a norma dell’art. 354 c.p.c. (la cui modifica - ex d.lgs. n. 149/202 2 - si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente al 30.6.2023); e ciò alla stregua del principio secondo cui, «in tema di estinzione del processo quando il giudice 8 istruttore nel corso del giudizio a cognizione pienaopera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ. ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ. Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 354 secondo comma, cod. proc. civ. ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito» (Cass. n. 22917/2010; conforme Cass. n. 23997/2019); il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo d
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