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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39951/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 1334/2023 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali su cui si è fondata l'affermazione di penale responsabilità e in ordine al trattamento punitivo e, nello specifico, alla mancata esclusione della recidiva.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Entrambi i motivi in entrambi i ricorsi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

3. Ne deriva che entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Trattandosi di medesime censure, i ricorsi possono essere analizzati congiuntamente.

I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici, del gravame e del merito, hanno dato, innanzitutto, conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti, ed in particolare la Corte di appello fa riferimento ad una serie di circostanze fattuali, esplicate in modo logico e ragionevole, tra cui la dichiarazione, resa dalla vittima dell'aggressione, con cui si individuava in modo preciso il contesto spazio- temporale in cui è avvenuta la stessa e si faceva riferimento a soggetti già noti alle forze dell'ordine per la propria attività di spaccio; la perquisizione effettuata presso l'abitazione di uno dei due imputati, in occasione della quale vennero rinvenuti materiali impiegati per l'attività di cessione di stupefacenti; la denuncia di aggressione sporta dalla vittima, assuntore abituale di stupefacenti, nonché i referti medici compatibili con la dichiarazione resa dalla persona offesa (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

L'attendibilità del dichiarante viene, pertanto, ricostruita dalla Corte barese attraverso un apparato motivazionale preciso e congruo che consente di addivenire ad un'affermazione di penale responsabilità.R.G. 1334/2023 Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

Per quanto concerne il punto relativo alla dosimetria della pena e all'applicazione della contestata recidiva, la pericolosità sociale degli imputati, che si evince sia dalla condotta sub iudice sia dai numerosi precedenti specifici da essi riportati, giustifica, nel corretto ragionamento fatto dai giudici del gravame del merito, sia l'applicazione della recidiva sia la congruità della pena (cfr. pagg. 4-5).

Occorre ribadire, in questa sede, che le determinazioni circa il trattamento punitivo sono insindacabili da questa Corte qualora -come nel caso che ci occupa- esenti da vizi logico-giuridici e idonee a dar conto delle ragioni del decisum.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 1334/2023 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali su cui si è fondata l'affermazione di penale responsabilità e in ordine al trattamento punitivo e, nello specifico, alla mancata esclusione della recidiva. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Entrambi i motivi in entrambi i ricorsi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3. Ne deriva che entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Trattandosi di medesime censure, i ricorsi possono essere analizzati congiuntamente. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici, del gravame e del merito, hanno dato, innanzitutto, conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti, ed in particolare la Corte di appello fa riferimento ad una serie di circostanze fattuali, esplicate in modo logico e ragionevole, tra cui la dichiarazione, resa dalla vittima dell'aggressione, con cui si individuava in modo preciso il contesto spazio- temporale in cui è avvenuta la stessa e si faceva riferimento a soggetti già noti alle forze dell'ordine per la propria attività di spaccio; la perquisizione effettuata presso l'abitazione di uno dei due imputati, in occasione della quale vennero rinvenuti materiali impiegati per l'attività di cessione di stupefacenti; la denuncia di aggressione sporta dalla vittima, assuntore abituale di stupefacenti, nonché i referti medici compatibili con la dichiarazione resa dalla persona offesa (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). L'attendibilità del dichiarante viene, pertanto, ricostruita dalla Corte barese attraverso un apparato motivazionale preciso e congruo che consente di addivenire ad un'affermazione di penale responsabilità.R.G. 1334/2023 Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. Per quanto concerne il punto relativo alla dosimetria della pena e all'applicazione della contestata recidiva, la pericolosità sociale degli imputati, che si evince sia dalla condotta sub iudice sia dai numerosi precedenti specifici da essi riportati, giustifica, nel corretto ragionamento fatto dai giudici del gravame del merito, sia l'applicazione della recidiva sia la congruità della pena (cfr. pagg. 4-5). Occorre ribadire, in questa sede, che le determinazioni circa il trattamento punitivo sono insindacabili da questa Corte qualora -come nel caso che ci occupa- esenti da vizi logico-giuridici e idonee a dar conto delle ragioni del decisum. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 sette
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