CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8598/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via A. Vessella, 30 –controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.8598/15 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4831/36/14 depositata in data 22 settembre 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 9 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di agente di commercio per conto del preponente Titanedi S.A. (società del gruppo Karnak),ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale – stante l’accertata esterovestizione della preponente –veniva accertata IVA non versata, essendo le fatture originariamente emesse senza applicazione dell’IVA, oltre sanzioni; che la CTP di Varese ha accolto il ricorso; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 22 settembre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che le prestazioni rese attenessero a scambi internazionali; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente. [OSCURATO:PERSONA] L’Ufficio ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, allegando attestazione dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Varese, in cui si dà atto che il ricorrente si è avvalso della disposizione agevolativa di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136 e che parte contribuente ha effettuato il versamento dell’importo dovuto in unica rata; che il controricorrente ha depositato memoria con la quale dà atto delle medesime circostanzein fatto; N.8598/15 R.G. Est. F. D’Aquino che va, pertanto, dichiarata l’estinzione per intervenuta cessazione della materia del contendere e che le spese restano a carico delle parti che le hanno rispettivamente anticipate; P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia delcon