CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 16555/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 6-43284/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. All'esito dell'udienza camerale del 10 novembre 2021 il giudice monocratico del tribunale di Rimini, esclusa la contestata recidiva, applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di tre anni e sei mesi di reclusione euro milleduecento di multa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi A, B, C, D (più grave la rapina consumata sub C), unificati dal vincolo della continuazione, ridotta la pena per la scelta del rito. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo inosservanza della legge processuale penale per evidente difetto di correlazione tra accordo delle parti sui criteri di calcolo della pena e attenuanti a tal fine ritenute e decisione del giudice che tale accordo ha suggellato secondo una geometria differente da quella oggetto di accordo (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.); sull'originaria pattuizione che stimava equivalenza tra aggravanti della rapina ed attenuanti generiche era calato il non liquet del giudice, che aveva segnalato come le rapine contestate non fossero in alcun modo aggravate, dunque non v'era comparazione da effettuare tra elementi di segno diverso. Restava tuttavia ad avviso della difesa l'accordo sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non più bilanciabili da aggravanti di sorta. Delle riconosciute attenuanti, oggetto di accordo tra le parti, non era traccia nel calcolo svolto in sentenza dal giudice. 3. Il ricorso proposto è inammissibile, come richiesto pure dal pubblico ministero presso questa Corte con le conclusioni depositate in data 14 febbraio 2022, giacché non sussiste il denunziato disallineamento tra accordo raggiunto e sentenza pronunciata. 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Rv. 276038); una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell'accordo così perfezionatosi la richiesta di applicazione della pena non è pertanto più revocabile (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini, Rv. 254058). 3.2. La non modificabilità unilaterale e la non revocabilità, una volta raggiunta l'intesa, del consenso già espresso non implicano, tuttavia„ l'immodificabilità dell'accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice ed alla pronuncia della sentenza. Tale procedimentalizzazione dell'accordo risponde ai principi generali in materia negoziale, la cui applicazione risulta, peraltro, imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ed 6-43284/2021 alla finalità rieducativa della pena. Del resto, non va dimenticato che si era affermata la revocabilità del consenso già espresso proprio in occasione del raggiungimento di un nuovo accordo, all'esito della riqualificazione del reato (così nella già citata Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673). In caso di patteggiamento, dunque, la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell'accordo così perfezionatosi, ma prima della ratifica del giudice e della pronuncia sentenza le parti possono congiuntamente modificare l'originario accordo o sostituirlo con un nuovo accordo, per cui la sentenza che recepisca il primo accordo, venuto meno, non corrisponde alla richiesta effettiva ed attuale di applicazione della pena. 3.3. Dall'applicazione di tale principio alla presente fattispecie processuale consegue che, preso atto del non liquet del giudice sul primo accordo delle parti, la seconda richiesta concorde, formulata dalle parti all'udienza del IO novembre 2021, ha certamente novato la prima, tanto che il giudice in motivazione dà atto di un nuovo accordo delle parti che lascia invariata la dimensione sanzionatoria posta a base della piramide edificata dalla continuazione. Pertanto, la presente sentenza, recependo un nuovo accordo non presenta alcun difetto di correlazione rispetto alla richiesta effettiva ed attuale delle parti. 3.4. Il ricorso, che neppure si è confrontato con la motivazione spesa dal giudice sul punto devoluto, deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente