CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 17258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propone una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] PIACANCE1 1rAEO.E