CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2022 la Corte di appello di Roma, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia resa in data 11 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Roma ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto le scritture contabili della fallita Felugi s.r.I.) e lo aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e con le pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'ad. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento alla sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, che la Corte territoriale avrebbe affermato mediante asserti del tutto astratti e senza considerare compiutamente la presenza nel caso di specie di elementi dimostrativi di esso (tanto da fare erroneo riferimento all'identità dell'imputato, indicato con il cognome Russo), se non per il tramite del richiamo a dati del tutto neutri rispetto all'intenzione di recare pregiudizio a creditori (ossia l'irreperibilità dell'impuato e l'inattività della società presso la sede operativa e la sede legale). 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta, adducendo l'illogicità dell'iter argomentativo già censurato con il primo motivo sub specie della violazione della legge penale. 2.3. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione all'esclusione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 219, comma 3, legge fall.), che sarebbe stata fondata su un assunto riferibile alla bancarotta patrimoniale (l'importo della distrazione) nonché su assedi comunque erronei (perché il riferimento all'impossibilità di ricostruire la situazione contabile o di esercitare l'azione a tutela dei creditori equivarrebbe ad affermare l'incompatibilità tra la circostanza e la bancarotta fraudolenta documentale), estranei al caso di specie (in quanto la valutazione del danno in relazione alla diminuzione — determinata dall'omessa tenui:a della contabilità - della quota oggetto di riparto tra i creditori presupporrebbe una condotta distrattiva ma nella specie è intervenuta assoluzione per tale ultima imputazione) e peraltro non oggetto di verifica. 2.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato, contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza, sulla mera assenza di elementi positivi pur a fronte di un autonomo motivo di appello.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente. Essi sono privi della necessaria specificità e manifestamente infondati. La Corte territoriale ha indicato gli elementi emersi nella concreta fattispecie (e non anche - come assunto nel ricorso - del tutto astratti), rispetto ai quali non è stato nemmeno assunto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), dai quali ha tratto la sussistenza del prescritto dolo specifico, evidenziando che l'imputato - amministratore della società sin dalla sua costituzione - allorché l'ente si è trovato in difficoltà economica (segnatamente rispetto alle pretese dei creditori) ha chiuso la sede originaria, apparentemente sostituendola con un'altra (corrispondente invece ad un ente del tutto estraneo) e successivamente con un'altra ancora, in un diverso comune, presso cui non era stata né riscontrata una sede della fallita nè rinvenuto alcun bene a essa riferibile; ed ancora non ha depositato il bilanci relativi agli anni 2010 e 2011, ha interrotto l'attività e si è reso pure irreperibile. Si tratta di un'argomentazione congrua e logica, con cui i motivi in esame non si sono in effetti confrontati (se non finendo col prospettare irritualmente un diverso apprezzamento di merito); essa è, inoltre, conforme a legge poiché la Corte distrettuale ha attribuito all'imputato lo scopo di recare pregiudizio ai creditori - ossia l'elemento soggettivo della contestata bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica - sulla scorta di più indici di fraudolenza e non dalla sola irreperibilità dell'amministratore (cfr. di recente Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 - dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01). Né in seno a tale iter argomentativo può attribuirsi rilievo all'erronea menzione, alla p. 2 della decisione impugnata, del cognome dell'imputato (indicato come Russo), poiché si tratta con evidenza di un mero refuso (tanto che il suo cognome è stato correttamente indicato in Ferraro: cfr. p. 1), non avendo il ricorso neppure prospetto - come anticipato - il travisamento della prova in relazione ai rimanenti dati (appena sopra richiamati) elencati dalla Corte territoriale, relativi alla società e al ruolo all'interno di essa dell'imputato (cfr. p. 2). 2. Il terzo motivo è inammissibile. Anzitutto, sul punto l'atto di appello era del tutto assertivo per difetto di specificità dei motivi (artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo vigente in forza della legge 23 giugno 2017, n. 103, da applicarsi nella specie) poiché, a sostegno della concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 219, comma 3, legge fall.), si era limitato a richiamare la concorde richiesta delle parti nel corso della discussione innanzi al Tribunale e, nel resto, ad assumere in maniera apodittica la sussistenza dei presupposti per riconoscerla («è fuori di dubbio»); e l'inammissibilità in parte qua del gravame può essere qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799 - 01).In ogni caso, il ricorso è manifestamente infondato non solo perché la Corte di merito - oltre a far riferimento ai presupposti di operatività della circostanza in discorso nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che qui in effetti non rileva - ha comunque correttamente richiamato il principio secondo cui «in tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori» (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019 - dep. 2020, Camorani, Rv. 279098 - 01); ed ha, altresì, fatto riferimento all'incidenza della condotta dell'imputato sulla determinazione dell'attivo fallimentare e sull'accertamento dell'effettiva situazione dell'impresa al momento del fallimento (avendo già evidenziato, come già il Tribunale, che nella specie non è stato possibile averne contezza) con un'argomentazione che può dirsi esaustiva rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello; pertanto, qui è sufficiente aggiungere che la mancanza delle scritture «non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto» (Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018 - dep. 2019, Bovini, Rv. 275345 - 01), ipotesi quest'ultima neppure prospettata dal ricorso. 3. Il quarto motivo è: - manifestamente infondato, in quanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); - e generico nella parte in cui ha assunto che sarebbero state disattese le allegazioni prospettate con l'atto di appello, facendovi mero rimando (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e