CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 43594/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Lodi visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Lodi che ha applicato la pena di anni cinque di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 relativo a fatti di illecito trasporto di alcuni chilogrammi di cocaina avvenuta in due occasioni (capo 1), e al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. per illecita detenzione di hashish e marijuana (capo 2), con confisca di quanto in sequestro e segnatamente della somma di denaro e dell'autovettura in sequestro (KIA Carens tg [OSCURATO:TARGA]). 2. Il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenze grafiche della motivazione in ordine alle ragioni della misura di sicurezza ex art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. limitatamente alla disposta confisca dell'autovettura. Premette che la vettura sottoposta a confisca risulta intestata ad un terzo, il fratello [OSCURATO:PERSONA], persona totalmente estranea al reato, censurando la insufficienza della motivazione nella parte in cui, in maniera apodittica, ha fatto riferimento alle "modifiche apportate proprio per l'occultamento della sostanza", senza fornire spiegazioni in ordine dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 240-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. L'impugnazione, pur astrattamente ammissibile in quanto censura la parte della decisione non ricompresa nell'accordo tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), risulta invero inammissibile per carenza di legittimazione in capo all'imputato. Deve preliminarmente osservarsi che il ricorrente deduce l'illegittimità della decisione nella parte in cui ha disposto la confisca della sola autovettura muovendo dal presupposto a mente del quale la stessa appartiene al fratello [OSCURATO:PERSONA] («chiede [...] di voler annullare o riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui viene disposta la confisca dell'autovettura [...] di proprietà di del sig. [OSCURATO:PERSONA]»). In ragione di ciò deve escludersi che il ricorrente, in quanto privo di interesse, possa dirsi legittimato a chiedere la restituzione del veicolo, di cui egli nega di essere il proprietario e dunque l'avente diritto, dovendosi semmai prospettare la facoltà del terzo, in questo caso il fratello del ricorrente, di chiedere la revoca della confisca, mediante apposita istanza rivolta al giudice dell'esecuzione. Ed infatti in tema di misure di sicurezza patrimoniali, quando la confisca risulta disposta illegittimamente in quanto in violazione dell'art. 240, comma terzo, cod. pen., il soggetto estraneo al reato, e perciò rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata appartiene può chiedere di invalidare quel capo della sentenza ed ottenere la revoca della misura di sicurezza inflitta all'imputato condannato (Cass. Sez. 5, n. 15394 del 6/3/2014, Russo, Rv. 260218; Sez. 1, n. 6316 del 10/12/2019 [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]