CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 51309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte di Appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento del ricorso proposto dal Giovannardi limitatamente al capo C) della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 gennaio 2023 con la quale la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 15 settembre 2021, dal Tribunale di Isernia, li ha condannati in relazione ai reati di cui ai capi A), B), C) e solo il [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui al capo E), previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione dei reati di cui ai capi D) ed F) 2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, lamentano carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione. La difesa ha lamentato il contrasto fra quanto affermato nell'ordinanza cautelare dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso secondo cui le armi di provenienza delittuosa sarebbero state cedute ai ricorrenti da [OSCURATO:PERSONA]Addio e quanto affermato dal Tribunale e dalla Corte di appello di Campobasso secondo cui le armi sarebbero state fornite da [OSCURATO:PERSONA] rdi. I ricorrenti hanno, altresì, evidenziato che lo [OSCURATO:PERSONA], ben prima dell'esecuzione della perquisizione che ha condotto al rinvenimento delle armi di cui al capo di imputazione, aveva indicato marca e tipologia delle armi che giacevano nel magazzino di Rocchetta al Volturno in occasione dell'interrogatorio di garanzia svoltosi il 12 luglio 2010. La Corte di appello avrebbe, inoltre, erroneamente affermato che le armi sarebbero state rinvenute nel sottoscala del sottotetto del museo, circostanza che viene smentita dalla lettura del verbale di perquisizione del 17 dicembre 2010 che non farebbe riferimento al sottoscala ma esclusivamente al sottotetto. I giudici di merito non avrebbero, inoltre, tenuto conto che le armi erano custodite in attesa di esposizione nel museo a seguito della chiusura della sede di Scapoli prolungatasi per dieci mesi per motivi organizzativi, circostanza che troverebbe conferma nella deposizione del M.[OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che le armi non erano nascoste ma poggiate al muro. Entrambe le condanne riporterebbero in modo erroneo le date di commissione dei reati di cui alle lettere A), B) e C) con impropri riferimenti a condotte poste in essere negli anni 2009 e 2010 senza tenere conto che le condotte attribuite agli imputati sarebbero tutte terminate nell'agosto 2008. La difesa ha, inoltre, affermato che le condotte attribuite ai ricorrenti (ricezione ed esposizione dei simulacri delle armi già modificate) non sarebbero idonee a perfezionare l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio in quanto inidonee a rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa di tali beni con conseguente necessità di riqualificare il fatto nel reato di ricettazione. In proposito è stato rimarcato il mancato rinvenimento di attrezzature atte a modificare armi ovvero a cancellare/punzonare i numeri di matricola nonché l'assenza di elementi probatori da cui desumere un concorso dei ricorrenti nell'attività di alterazione/sostituzione delle armi. Le intercettazioni in atti sarebbero relative ad armi diverse da quelle indicate nel capo di imputazione in considerazione sia dello iato temporale tra le condotte ipotizzate (riferibili al 2008) e le conversazioni in esame avvenute nel 2010 che della descrizione delle armi desumibile dal tenore stesso dei colloqui.Tale affermazione troverebbe riscontro nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe riferito che la disattivazione delle armi avvenne già nel 2008 e nelle deposizione dei testi di p.g. [OSCURATO:PERSONA] e Cocozza i quali avrebbero riferito di non aver riscontrato alcuna irregolarità nella documentazione delle armi esposte nel museo e di aver positivamente verificato la corrispondenza tra i simulacri delle armi disattivati e le armi risultanti dai documenti di disattivazione. Infine le riscontrate irregolarità nella spaziatura e nell'allineamento del numero di matricola sarebbero conseguenza naturale dell'impiego di una tecnologia meccanica ed analogica e pertanto tali imperfezioni non sarebbero idonee a dimostrare che il pezzo recante il numero di matricola non fosse una componente originale dell'arma. 3. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, lamentano violazione degli artt. 42, 43 e 648-bis cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio. Le conversazioni intercettate non fornirebbero alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza del dolo previsto dall'art. 648-bis cod. pen. anzi le captazioni dimostrerebbero che gli imputati avrebbero adempiuto a tutte le formalità richieste dalla legge e pagato ingenti somme propedeutiche alla regolare esposizione delle armi. I giudici di appello, con motivazione illogica e congetturale, avrebbero dedotto il dolo del reato di riciclaggio dal mancato controllo di tutte le armi ricevute a titolo gratuito «anziché tenerle nascoste in un sottoscala», così attribuendo valore alla mera negligenza, trasformando il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. in un reato colposo. La motivazione sarebbe, inoltre, illogica nella parte in cui i ricorrenti vengono definiti «esperti» di armi esclusivamente in quanto appassionati di storia della [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto che il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] sarebbero privi di nozioni e preparazione formativa specifica. 4. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di impugnazione, lamentano carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un contributo concorsuale da parte degli imputati. I giudici di appello non avrebbero indicato in modo preciso in che modo ed in che occasione sarebbe avvenuta l'ipotizzata compartecipazione dei ricorrenti né argomentato in ordine all'esistenza di un rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri imputati.é?P 5. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo di impugnazione lamentano la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. peri. e 95 d.l.gs. 150/2022 conseguente al mancato avviso alle parti della possibilità della sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive, pur ricorrendone le condizioni oggettive (pena inferiore ai 4 anni di reclusione e mancata concessione della sospensione condizionale della pena) e soggettiva (incensuratezza degli imputati). 6. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quinto motivo di impugnazione, lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 58 legge 689/1981 e 95 d.l.gs. 150/2022 conseguente alla mancata sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive e carenza di motivazione sulla specifica richiesta avanzata dai difensori degli imputati nel corso della discussione orale. 7. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio della pistola Browning matricola n. 605164. La Corte territoriale, ignorando il motivo di appello con il quale veniva evidenziata la mancanza di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione e la tracciabilità di detta arma, si sarebbe limitate ad affermare in modo apodittico che la pistola in sequestro sarebbe un clone di quella dichiarata disattivata dal Giovannardi in quanto contraddistinta da un diverso numero di matricola rispetto a quello indicato nei documenti di acquisto. Secondo la difesa i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che il primo giudice, facendo proprie le conclusioni del perito balistico Mancini, ha affermato che il castello ed il carrello della pistola in sequestro, a differenza della canna, corrispondono a quelli indicati nei documenti di acquisto (vedi pag. 8 della sentenza di primo grado). 8. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 43 e 110 cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi A) e B) ed al ruolo di materiale fornitore delle armi rivestito dall'imputato. La Corte territoriale avrebbe erroneamente dedotto la condotta contestata al ricorrente (fornitura dei cloni delle armi) esclusivamente dal contenuto di tre conversazioni intercettate nel luglio 2010, conversazioni ritenute idonee a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal figlio del ricorrente. I giudici di appello avrebbero, inoltre, apoditticamente affermato che «le disattivazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] non sono relative solo all'anno 2008 ma comprendono l'intero arco temporale che va dall'anno 2008 all'anno 2010» A giudizio della difesa tali conversazioni, avvenute due anni dopo la disattivazione delle armi indicate nel capo di imputazione avrebbero ad oggetto armi provenienti da un diverso lotto prelevate dal Polo di Terni, come desumibile dal contenuto stesso delle predette intercettazioni e dalla documentazione prodotta dalla difesa in sede di appello (bolletta uscita materiale e documento di trasporto della ditta Giovannardi del giugno e luglio 2010). Sarebbe, peraltro, del tutto illogico affermare che il ricorrente, solo nel 2010, avrebbe fornito al [OSCURATO:PERSONA] ed al Saracino i cloni delle armi già esaminati e dichiarati disattivati dal consulente tecnico [OSCURATO:PERSONA] nel 2008. La motivazione sarebbe illogica anche laddove afferma che l'intercettazione telefonica n. 105 del 27 luglio 2010 avrebbe ad oggetto un rilevante quantitativo di armi per poi affermare che l'oggetto della consegna sia la sola pistola Browning matricola n. 605164. La Corte di merito avrebbe, altresì, omesso di valutare le censure difensive inerenti alla sussistenza del dolo di concorso nel riciclaggio formulate nell'atto di appello. L'imputato, limitandosi ad attestare la disattivazioni delle armi consegnategli dai coimputati, ben potrebbe essere caduto in errore in buona fede ovvero tratto in inganno circa la provenienza lecita delle armi, anche e soprattutto in considerazione della mancanza di rapporti pregressi del Giovannardi sia con il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] che con il Leone ed il D'Addio e delle modalità trasparenti e conformi alla normativa vigente dell'attività di inertizzazione svolta nel 2008 dal ricorrente previo controllo visivo della corrispondenza del numero di matricola così come descritta dal teste [OSCURATO:PERSONA]. 9. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui al capo C). La Corte di merito avrebbe ignorato le doglianze con le quali la difesa contestava quanto affermato, con motivazione apodittica ed apparente, dal primo giudice in ordine al ruolo di concorrente morale del Giovannardi nella g_R commissione del reato di cui al capo C); in particolare la difesa aveva evidenziato che il ricorrente avrebbe conosciuto lo [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] in un momento successivo alla attestazione di disattivazione delle armi a firma del consulente [OSCURATO:PERSONA], affermazione che troverebbe conferma nella delega al ritiro delle armi per la disattivazione delle armi del 8 febbraio 2008 e l'atto di cessione e ritiro del 15 aprile 2008 prodotte dall'appellante. I giudici di appello, con percorso argomentativo apparente, avrebbero desunto il concorso del Giovannardi dalle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe affermato di essersi limitato ad attestare l'avvenuta disattivazione, circostanza a parere della difesa del tutto inconferente ed inidonea a dimostrare il concorso morale del ricorrente. 10. [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta l'inosservanza degli artt. 190, 507 e 603 cod. proc. pen. conseguente all'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria. I giudici di appello non avrebbero argomentato in alcun modo in ordine alla richiesta di acquisizione di quattro documenti dotati dei caratteri di novità, indispensabilità e decisività in ordine al mancato coinvolgimento del Giovannardi nel reato di cui al capo C) ed alla non riconducibilità delle intercettazioni del luglio 201 alle armi di cui al capo di imputazioni. 11. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamentano la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 d.l.gs. 150/2022 conseguente al mancato avviso alle parti della possibilità della sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive pur ricorrendone le condizioni oggettive (pena inferiore ai 4 anni di reclusione e mancata concessione della sospensione condizionale della pena) e soggettiva (incensuratezza degli imputati). 12. [OSCURATO:PERSONA] con il sesto motivo di impugnazione del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 58 legge 689/1981 e 95 d.l.gs. 150/2022 conseguente alla mancata sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive e carenza di motivazione sulla specifica richiesta avanzata dal difensore dell'imputato nel corso della discussione orale. 13. [OSCURATO:PERSONA], con il settimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta l'inosservanza dell'art. 32-bis cod. pen. conseguente all'erronea applicazione dell'interdizione temporanea dagli uffici giuridici delle persone giuridiche e delle imprese.Secondo la difesa la sanzione accessoria non sarebbe applicabile al Giovannardi, titolare di una ditta individuale, in considerazione del tenore letterale dell'art. 32-bis cod. pen. che fa espresso riferimento a figure tipiche delle organizzazioni imprenditoriali diverse dalle ditte individuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Appare opportuno premettere in via generale che, quanto alle statuizioni oggetto degli odierni ricorsi, si è in presenza di una c.d. doppia conforme con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 2. [OSCURATO:PERSONA] intende, inoltre, ribadire l'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). 3. I primi tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente in quanto inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio in relazione agli elementi costitutivi dei reati di riciclaggio, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Inoltre, le doglianze dedotte sono in larga parte articolate in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 3.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che gli imputati abbiano commesso i reati di riciclaggio di cui ai capi A), B) e C), a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato e valutato gli elementi probatori (verbali di perquisizione e sequestro, consulenza balistica, intercettazioni, documentazione acquisita dalla p.g., dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]) ritenuti idonei a dimostrare come le condotte poste in essere dai ricorrenti fossero destinate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle armi indicate nel capo di imputazione. 3.2. La comprovata sostituzione delle armi da guerra donate al Museo storico militare con cloni, l'acquisizione di falsa certificazione di avvenuta disattivazione delle armi e la successiva immissione delle stesse nel mercato clandestino sono state ritenute condotte idonee a perfezionare l'elemento materiale del reato di riciclaggio con motivazione esente da illogicità e coerente con le prove assunte in dibattimento e quindi non rivalutabile in questa sede (vedi pagg. da 10 a 21 della sentenza di primo grado e pagg. da 12 a 16 e della sentenza impugnata). La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto (fondato sul dato testuale della norma là dove si parla di «ostacolare») secondo cui integra il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183- 01; Sez. 2, n. 48026 del 18/10/2022, Trommacco, non massimata). 3.3. La doglianza con la quale i ricorrenti eccepiscono l'erroneità della individuazione della data di commissione dei reati è generica e basata su indimostrate ed unilaterali asserzioni difensive. La difesa, in particolare, si è limitata a sostenere che le sentenze di merito conterrebbero impropri riferimenti a condotte realizzata negli anni 2009 e 2010, senza indicare adeguatamente le ragioni poste a fondamento di tale affermazione ed a dimostrare l'erroneità delle date di commissione dei reati desumibili dalle sentenze di merito. 3.4. I giudici di merito, con percorsi argomentativi sovrapponibili e privi.di manifesta illogicità, hanno desunto la piena consapevolezza e volontà di ostacolare l'identificazione dei beni di provenienza delittuosa dalla natura dei beni riciclati (armi recanti abrasione e ripunzonatura della matricola visibile ad occhio nudo), dalle attività volte al reperimento delle armi poste in essere dai ricorrenti (comprovate dal contenuto delle intercettazioni), dalle modalità di conservazione delle armi (che venivano nascoste nel sottoscala del museo) e dalla comprovata esperienza in tema di armi maturata dal Saracino e dal [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza di primo grado nonché pagg. 14 e 15 - 19, 20 e 21 della sentenza oggetto di ricorso). I giudici di appello, inoltre, hanno adeguatamente confutato la censura con la quale i ricorrenti rimarcavano il mancato rinvenimento di materiali e strumenti idonei all'alterazione delle armi rimarcando, in modo logico e condivisibile, che tale mancato rinvenimento non è circostanza sufficiente ad escludere la penale responsabilità dei ricorrenti «a fronte dei numerosi elementi, acquisiti in dibattimento, dotati di precisa gravità indiziaria» (vedi pag. 18 della sentenza impugnata). Il compendio probatorio correttamente riportato nelle sentenze di merito, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di appello ad affermare, pertanto, la responsabilità concorsuale dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di riciclaggio nei termini descritti al capo di imputazione. 3.5. La complessiva ricostruzione descritta in sentenza, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della coerenza con le risultanze processuali, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità ed è pertanto insindacabili in questa sede. Va, in proposito, ribadito che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi: «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci). 3.6. I ricorrenti, invocando una rilettura degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. I presunti travisamenti e vizi di motivazione indicati nelle pagine da 4 a 34 del ricorso hanno ad oggetto una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata. Tali doglianze appaiono, peraltro, manifestamente infondate in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove da parte della Corte territoriale ma propongono delle visioni alternative alla realtà processuale posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità. 4. Il quarto motivo di impugnazione dedotto dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nonché il quinto motivo dei ricorsi proposti dai difensori del Giovannardi, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto la medesima violazione di legge, sono manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'avviso alle parti della possibilità della sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive deve essere dato alle parti solo allorquando il giudice ritenga di poter addivenire alla sostituzione alla stregua della valutazione discrezionale che gli è demandata dalla norma (vedi Cass. Sez. 6 n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, non massimata) Detta sostituzione non costituisce, infatti, un diritto dell'imputato, rientrando nell'ambito di una valutazione discrezionale del giudice dei criteri previsti dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981, come peraltro in precedenza affermato da questa Corte in tema di applicazione delle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originario articolo citato (Sez. 5, n. 5697 del 12/03/1986, Galluzzo, Rv. 173151 - 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01: «La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato». 5. Il quinto motivo di impugnazione dedotto dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio di diritto secondo cui il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. solo allorquando venga formulata una richiesta in tal senso dell'imputato, richiesta che deve intervenire al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 dei 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01; Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, non massimata; Sez. 3, n. 46881 del 25/10/2023, Valle, non massimata). L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno avanzato richiesta di sostituzione né con l'atto di appello né nel corso dell'udienza di discussione con conseguente tardività della doglianza avanzata per la prima volta in sede di legittimità. 6. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati. La Corte di merito, con motivazione conforme ai risultati degli accertamenti balistici e priva di contraddizioni ed aporie, ha affermato che il perito Mancino la avrebbe riscontrato sulla pistola Browing recante numero di matricola 605164 «lavorazioni meccaniche con asportazione di materiale sulle parti esterne della canne nella zona della camera di scoppio e che in detta zona erano perfettamente visibili delle tracce di lavorazioni meccaniche, con asportazione di materiale, nella zona in cui era impresso il numero di matricola di cui sono visibili alcuni numeri diversi rispetto a quelli della matricola presente sul castello» con conseguente non corrispondenza tra l'arma indicata nei documenti di acquisto e quella sottoposta a sequestro dagli inquirenti (vedi pag. 20 della sentenza impugnata). Il ricorrente ha affermato, in modo del tutto apodittico, che il primo giudice avrebbe escluso che la pistola Browning in sequestro non sarebbe un clone di altra arma similare, affermazione che si pone in contrasto con quanto indicato a pagina 8 della sentenza di primo grado in ordine all'accertata non corrispondenza tra la canna indicata nei documenti di acquisto e quella riscontrata dal perito nel corso dei suoi accertamenti balistici sull'arma in sequestro ed alla conseguente sussistenza di una condotta di riciclaggio anche in relazione a tale arma. Deve essere sottolineato, in proposito, che la soppressione di uno o più elementi identificativi, l'aggiunta di un numero all'originario codice matricolare ovvero la sostituzione di parti di un'arma da sparo, raggiungendo il medesimo risultato di ostacolo all'individuazione certa dell'arma, costituiscono condotte alternative idonee a perfezionare l'elemento materiale del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 7. Il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del Giovannardi per i reati di cui ai capi A) e B) è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. I giudici di appello sono pervenuti alla conferma della condanna attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 7.1. I giudici di merito, con percorsi argomentativi sovrapponibili e privi di manifesta illogicità, hanno desunto il pieno coinvolgimento nell'attività di riciclaggio descritta ai capi A) e B) e la piena consapevolezza e volontà del ricorrente di ostacolare l'identificazione delle armi di provenienza delittuosa dalle attività poste in essere dal Giovannardi (il quale ha consegnato ai correi i cloni delle armi da dichiarare disattivate ed ha partecipato all'organizzazione del trasporto delle stesse) come inequivocabilmente comprovate dal contenuto delle intercettazioni in atti (vedi pag. 21 della sentenza di primo grado nonché pagg. 22 e 23 della sentenza oggetto di ricorso). 7.2. Quanto alle censure difensive in ordine alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni valorizzate nelle sentenze di merito, è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 e da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata). La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata, circostanze non rinvenibili nel caso di specie (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata). 7.3. La motivazione oggetto di ricorso contiene, in conclusione, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoL.a, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze con conseguente aspecificità della doglianza. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici (ci si riferisce a quanto prospettato nel ricorso secondo cui il Giovannardi potrebbe essere caduto in errore in buona fede ovvero essere stato tratto in inganno circa la provenienza lecita delle armi) ovvero negativi (quale l'asserita mancanza di rapporti pregressi con i co-imputati) e cioè su considerazioni generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio, inammissibile in questa sede. 8. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con i quali viene eccepito il vizio di motivazione in ordine al coinvolgimento del Giovannardi nella commissione del reato di cui al capo C) deve essere accolto per le ragioni che seguono. I giudici di merito hanno affermato la partecipazione del ricorrente al riciclaggio descritto nel capo C) esclusivamente in considerazione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale negava di aver proceduto alla disattivazione delle armi indicate in rubrica, ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbero sostituito tali armi con cloni confidando nella collaborazione del Giovannardi, resosi disponibile in altre occasioni a procedere all'apparente disattivazione di armi (vedi pag. 19 della sentenza di primo grado e pag. 19 della sentenza impugnata). Il ricorrente ha correttamente evidenziato la natura generica ed ambigua delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici di merito, il Collegio deve, in particolare, sottolineare che entrambe le sentenze non contengono elementi logico-probatori da cui desumere che il Giovannardi abbia fornito un apporto causale di tipo morale o materiale alla realizzazione dell'attività di riciclaggio di cui al capo C) limitandosi ad affermare in modo apodittico tale circostanza con un generico riferimento ad altre analoghe attività poste in essere in concorso con gli altri imputati. Le conclusioni cui giunge la Corte territoriale sono configurabili come un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi apoditticamente riconducibili al ricorrente, in senso non conforme ai principi in tema di valutazione della prova individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Deve esser, in particolare, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato in ordine al reato di cui al capo C). Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su inaccettabili parametri di ipotetica verosimiglianza, che non corrispondono al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un evidente salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziarla a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza emessa nei confronti del Giovannardi limitatamente al capo C) e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Salerno, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.9. Il quarto motivo dei ricorsi redatti dai difensori del Giovannardi con il quale il ricorrente eccepisce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è infondato. Deve essere, preliminarmente, ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01). In considerazione di tale principio di diritto deve essere ribadito che la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, laddove i giudici di appello argomentino in modo diffuso ed articolato in ordine alla sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità con conseguente irrilevanza delle prove richieste dalle parti (vedi tra le molte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 - 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata). Nel caso di specie deve evidenziarsi come la Corte di merito abbia implicitamente fornito un'adeguata risposta negativa alla sollecitazione decisiva, affermando, in diversi passaggi della motivazione, che non poteva assolutamente dubitarsi in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, con argomentazioni coerenti e logiche con conseguente infondatezza della doglianza. 10. Il sesto motivo di impugnazione con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva è infondato. L'art. 545-bis cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice di merito, qualora ricorrano i presupposti per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a decidere in merito esclusivamente se l'imputato acconsenta alla sostituzione personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Nel caso di specie, l'accesso di atti comprova che l'imputato non ha manifestato personalmente tale volontà e non ha rilasciato specifica procura speciale ai propri legali di fiducia con conseguente irrilevanza della richiesta di sostituzione avanzata dai difensori nel corso della discussione del giudizio di appello.Deve essere ricordato, peraltro, che il ricorrente mantiene comunque la possibilità di presentare istanza di applicazione delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. entro trenta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza. 11. Il settimo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 32-bis cod. pen. è infondato. Riguardo all'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche esercenti attività d'impresa, deve ritenersi che la disposizione si riferisca a tutte le persone giuridiche di diritto privato e quindi anche alle ditte individuali. Il testo dell'art. 32-bis, cod. pen., in verità, non reca alcuna specificazione, depone in tal senso, tuttavia, l'espresso riferimento, quanto agli enti oggetto d'interdizione, alle «persone giuridiche» ed alle «imprese» e quanto ai poteri oggetto d'interdizione alla figura dell'amministratore. Inoltre, l'esclusione della ditta individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse e articolate. 12. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e