CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2022
Cassazione n. 28772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 20/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nonché quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e proc:uratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, emessa in data 18/01/2021 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all'art. 588, comma secondo, cod. pen., in Terrasini il 24/02/2020 -, affermava la penale responsabilità dell'imputato, condannandolo a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili. 2. In data 30/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 52, 588 cod. pen., 192 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito analizzato la medesima sequenza immortalata dalle telecamere di sorveglianza e già valutata dal primo giudice ai fini dell'esito assolutorio; detta sequenza viene descritta anche in ricorso, al fine di dimostrare come, correttamente, il primo giudice avesse individuato il ruolo dell'imputato come volto ad escludere qualsiasi volontà di attentare all'altrui incolumità personale, essendosi egli adoperato per scongiurare la rissa, in cui, suo malgrado, era stato coinvolto, avendo reagito d'istinto per difendersi; la sentenza impugnata, quindi, non offre alcuna motivazione rafforzata, omettendo di considerare l'elemento soggettivo del reato ed espungendo dalla valutazione probatoria le dichiarazioni di coloro - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - che mai avevano fatto riferimento ad alcuna azione aggressiva da parte del ricorrente, così come in tal senso deponeva il documento audio registrato dal Bozzo, nemmeno considerato; al contrario, è stata valutata la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che, dopo due anni dal fatto, offriva una versione della vicenda mai riferita nell'immediatezza e contrastante con quella degli altri soggetti presenti ai fatti, il che avrebbe imposto un'accurata valutazione della sua attendibilità, come sollecitato dalla difesa con apposita memoria, cosa di cui la Corte di merito non si è fatta carico; così come non si è fatta carico di valutare la compatibilità della versione del Caponetti con le risultanze delle immagini, da cui risulta come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovassero a terra, in posizione sottostante rispetto al [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe potuto sferrare i colpi sia contro il Mulé che c:ontro il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, aveva aggredito il [OSCURATO:PERSONA] mentre questi cercava di allontanare il Mulè, per evitare che colpisse il [OSCURATO:PERSONA]; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc, pen., con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche basate sul presunto allontanamento del [OSCURATO:PERSONA], laddove, invece, il [OSCURATO:PERSONA] si era alzato proprio grazie all'intervento del ricorrente e si era allontanato autonomamente, accasciandosi solo in un secondo momento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va„ quindi, rigettato. La vicenda processuale ha per oggetto la rissa verificatasi all'interno della discoteca Millenium di Terrasini, la notte del 24/02/2020, in cui aveva preso la vita [OSCURATO:PERSONA]; questi era intervenuto per sedare un alterco tra [OSCURATO:PERSONA], addetto alla sicurezza della discoteca e conosciuto dalla vittima, e [OSCURATO:PERSONA]. Come si evince dai fotogrammi estratti dalle telecamere di sorveglianza e dalle deposizioni delle persone presenti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato il Mulé a calmarsi ed a chiedere scusa al [OSCURATO:PERSONA], ma ciò aveva scatenato un'accesa discussione tra i primi due, sfociata in una colluttazione nella quale interveniva [OSCURATO:PERSONA] che aveva colpito il [OSCURATO:PERSONA] con un coltello. Il primo giudice era giunto alla pronuncia assolutoria nei confronti del ricorrente, osservando che, sin dall'inizio della colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato concretamente per separare [OSCURATO:PERSONA] dalla mischia, cercando di dividerlo dal [OSCURATO:PERSONA]; anche nella fase più convulsa dell'azione, durata non più di venti secondi, come emerge dal frame 4396 al frame 4450, era possibile vedere [OSCURATO:PERSONA] in terra, al disopra di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trascinato nel contatto con i due, in tale contesto, sembrava avere una reazione d'istinto con due pugni, verosimilmente per liberarsi dalla mischia, senza che dalle immagini risultasse chiaro se egli avesse colpito [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la sentenza di primo grado, proseguiva ricordando come anche [OSCURATO:PERSONA], presente ai fatti, aveva sostenuto che l'imputato avesse trattenuto [OSCURATO:PERSONA] per evitare la rissa; la stessa notte, proprio il Bozzo aveva registrato un messaggio audio tramite whatsapp in cui evocava la vicenda senza in alcun modo fornire alcun elemento a carico del Nannio, così come nessun elemento in tal senso venivano forniti dagli altri soggetti presenti; tra questi, [OSCURATO:PERSONA] aveva notato il [OSCURATO:PERSONA] trattenere [OSCURATO:PERSONA], urlandogli di andare via.Quanto all'allontanamento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] si giustifica, secondo il primo giudice, con un istinto di autoprotezione, in quanto l'imputato, nel corso dell'interrogatorio, aveva ricordato come poco tempo prima lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto uso di un coltello n difesa del cugino [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella lite con un altro ragazzo. La sentenza di appello si fonda, invece, sulla deposizione inedita di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricordato di non aver subito indicato il Nannio ai Carabinieri, da quali era stato escusso a s.i.t. nell'immediatezza, in quanto era stato intimidito dagli stessi verbalizzanti, che avevano avuto un atteggiamento intimidatorio nei suoi confronti, accusandolo, in sostanza, di essere reticente. Il teste, quindi, visionando il filmato, aveva riconosciuto tra i soggetti che avevano colpito la vittima proprio l'imputato, ricordando che quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] - entrambi a lui noti, che rispetto a lui erano di spalle e circondati da altri ragazzi - avevano colpito con calci e pugni il ragazzo che era per terra. Lo stesso Caponetti aveva cercato di intervenire, ma era stato spinto via da [OSCURATO:PERSONA]; né miglior esito aveva avuto il tentativo di spostare il [OSCURATO:PERSONA], mentre solo l'intervento d [OSCURATO:PERSONA] aveva consentito alla vittima di alzarsi ed allontanarsi, tranne iniziare immediatamente dopo a vomitare sangue. La Corte di merito ha dato atto che il Caponetti si era presentato spontaneamente ai Carabinieri e, quindi, ha proseguito nella disamina delle immagini, descrivendo accuratamente lo svolgimento dei fatti ed indicando, alle pagg. 3, 4 e 5 della motivazione, come proprio le immagini avessero chiaramente mostrato il ricorrente colpire tre volte la vittima dall'alto verso il basso. La sentenza impugnata, in particolare, dopo aver descritto la genesi della lite, indica l'atteggiamento veemente del [OSCURATO:PERSONA], che aveva schiaffeggiato [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, aveva reagito spingendo la vittima contro la parte in plexiglass che delimitava il dehors di un bar; in tal frangente [OSCURATO:PERSONA], che era a pochi metri di distanza durante la discussione, aveva repentinamente colpito [OSCURATO:PERSONA], che aveva tentato di indietreggiare, mentre le due ragazze presenti avevano cercato di intervenire. La Corte di merito ha dato atto che le immagini, per la particolare rapidità dei movimento, appaiono poco nitide, apparentemente, ma che, visionate a velocità ridotta, consentivano di verificare che il [OSCURATO:PERSONA], dopo il primo scambio di colpi era avanzato verso la telecamera alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato appena tirato indietro dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quindi, era stato raggiunto dal [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva di nuovo colpito, essendo, contemporaneamente, attinto dalle coltellate sferrate da [OSCURATO:PERSONA]; nello stesso frangente il [OSCURATO:PERSONA] aveva colpito anche [OSCURATO:PERSONA], per cui questi si era avventato contro la vittima - che era avanzata verso la telecamera - e lo aveva colpito almeno tre volte, emergendo dalle immagini come il ricorrente avesse alzato il braccio dall'alto vero il basso, verso il [OSCURATO:PERSONA] che era, quindi, caduto in terra, sovrastato da altri soggetti. Inoltre, gli abiti del [OSCURATO:PERSONA], che indossava una camicia bianca con bretelle nere, avevano consentito di seguirne i movimenti. Le medesime immagini, inoltre, consentivano di individuare la presenza del Caponetto che si avvicinava al punto in c:ui il [OSCURATO:PERSONA] era riverso in terra, a dimostrazione - secondo la Corte di merito - dell'attendibilità del predetto. La sentenza, quindi, ha concluso nel senso che "nel momento in cui la discussione verbale sfociò nella violenza fisica agita dal la [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], questi reagì, seguito dal cugino; [OSCURATO:PERSONA], nonostante lo scontri fisico che ne derivò, continuò ad aggredire [OSCURATO:PERSONA]; questi, il cugino e [OSCURATO:PERSONA] continuarono a colpire [OSCURATO:PERSONA], una situazione in cui, come emerge chiaramente dalle immagini, divenne prevalente ed incontenibile la reciproca contrapposizione fisica e la volontà, in capo ad ognuno dei corrissanti, di ledere." In tale contesto la Corte di merito ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era, in un primo momento, intervenuto per dividere i contendenti, salvo, poi, reagire alla violenza fisica esercitata contro di lui dal [OSCURATO:PERSONA], colpendolo a sua volta, partecipando, senza alcun dubbio, alla rissa, Tanto premesso, appare evidente come la prospettazione difensiva miri, in sostanza, a privilegiare la ricostruzione del primo giudice, che tuttavia, non aveva esaminato il teste oculare [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è stata oggetto di vaglio logico e non censurabile in sede di legittimità, posto che la Corte di merito non solo ha spiegato le ragioni dell'iniziale timore del Caponetto in presenza dei Carabinieri, ma ha anche dato atto del contenuto delle immagini a riscontro della versione del teste. Con tali circostanze, peraltro, il ricorso non si confronta adeguatamente, così come non si confronta con le modalità di analisi delle immagini, di cui la Corte territoriale - e non il primo giudice - ha dato atto, ossia c:he le stesse erano state esaminate a velocità ridotta. Sotto tale aspetto, quindi, non appare in alcun modo che la sentenza impugnata non risponda al criterio della motivazione rafforzata, evocato dalla difesa. La circostanza che la sentenza impugnata non abbia dato rilievo, nel tessuto motivazionale, alle dichiarazioni degli altri ragazzi presenti, non ne inficia la tenuta logica, posto che dalla sentenza di primo grado emerge chiaramente come nessuna delle altre persone avesse fornito alcun elemento significativo in relazione alla condotta del Nannio, il che - sulla base di evidenti considerazioni logiche - appare un dato del tutto neutro, laddove la ricostruzione della vicenda è stata arricchita in grado di appello, dal contributo decisivo del Caponetto. Parimenti incensurabile risulta la motivazione della sentenza impugnata, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con la condotta dell'imputato che non solo si era allontanato dopo il fatto, ma aveva anche accompagnato di due cugini Mulé presso la casa di un parente, allo scopo di aiutarli a nascondersi. Anche tale ultima circostanza non è stata affatto considerata dalla difesa che, nel motivo di ricorso, aggredisce la motivazione solo in riferimento all'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di confrontarsi con l'aiuto da questi prestato ai cugini Mulé, nonostante la gravità del fatto. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate, quanto a [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge, nonché, quanto a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] G