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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2017

Cassazione n. 21101/2026

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dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Rodeano– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n.6696/17, depositata in data 20/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.

TK3016703135/2013, concui l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno d’imposta 2008,aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef e Irap, tutti i costi, pari adeuro 71.609,00, indicati nel quadro RE del modello Unico 2009, in ragionedella mancata risposta al questionario preventivo n.

Q00269/2013notificato al contribuente.Numero registro generale 15455/2018Numero sezionale 4987/2026Numero di raccolta generale 21101/2026Data pubblicazione 22/06/2026Quest’ultimo, a sostegno del ricorso, deduceva: la nullità dell’avvisoper omessa sottoscrizione dello stesso da parte del direttore dell’Ufficio eper la non appartenenza del funzionario delegato, dott. [OSCURATO:PERSONA] notifica del questionario; l’inesistenza del presupposto impositivoai fini Irap (mancanza di autonoma organizzazione).La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente l’eccezionerelativa alla violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 in ordineall’assenza di una valida delega di firma.2.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettavail gravame, assumendo l’invalidità della delega di firma in quanto priva dimotivazione, nonché dell’indicazione del nominativo del soggetto delegatoe del limite temporale di efficacia della stessa.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un solomotivo.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 17/06/2026.Il controricorrente ha depositato istanza con cui ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, inragione dell’adesione dello stesso alla definizione agevolata di cui al d.l. n.119/2018.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va esaminata l’istanza di estinzione del giudizio,che il contribuente ha presentato assumendo di aver aderito alladefinizione agevolata di cui al d.l. n. 119/2018, conv., con modif., dallalegge n. 136/2018.1.1 In proposito, l’art. 6, comma 6, del predetto d.l. dispone, perquanto interessa in questa sede, che «La definizione si perfeziona con lapresentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degliNumero registro generale 15455/2018Numero sezionale 4987/2026Numero di raccolta generale 21101/2026Data pubblicazione 22/06/2026importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31maggio 2019 […]»; il successivo comma 8 prevede che «Entro il 31maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata unadistinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuatoun distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quellarelativa a ciascun atto impugnato».1.2 Nella specie, l’istanza del contribuente non può essere accolta.1.3 In allegato a tale istanza risultano, invero, depositati unadomanda di definizione agevolata, compilata a mano, ed un modello dipagamento F24.Non vi è prova, tuttavia, né che la domanda sia stata effettivamentepresentata all’Amministrazione finanziaria e da questa ricevuta, né che ilpagamento della rata unica di euro 1.779,40 sia stato eseguito dalcontribuente.Difetta, invero, sui predetti documenti, qualsivoglia annotazione ostampigliatura comprovante le predette circostanze, ossia attestante ladata di presentazione della domanda ed il relativo numero di protocolloassegnato dall’Ufficio, nonché la data e le modalità di effettuazione delpagamento della somma dovuta.2.

Passando, quindi, alle doglianze oggetto del ricorso, con l’unicomotivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n.600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCTR erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento, emesso il05/11/2013, non fosse stato validamente firmato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] diInvero, dinanzi alla CTP era stata prodotta la disposizione di servizion. 20/2013, che conferiva il potere di delega al “[OSCURATO:PERSONA] Autonomi”, nonché l’atto di conferimento di incaricodirigenziale al dott. di Fonzo quale Capo della predetta Area con effettodall’08/03/2010, sicché dalla combinata lettura di tali due atti era possibileNumero registro generale 15455/2018Numero sezionale 4987/2026Numero di raccolta generale 21101/2026Data pubblicazione 22/06/2026desumere agevolmente il nominativo del funzionario delegato, legittimatoa sottoscrivere l’atto impositivo impugnato, come ulteriormenteconfermato dal contenuto della nota organizzativa dell’Ufficio prot. n.2010/16320 del 05/03/2010 prodotta unitamente all’atto di appello.Inoltre, la Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 359 del10/01/2018, ha rimesso una causa analoga in pubblica udienza dubitandodell’orientamento che, ai fini della validità della delega di firma, ritenevanecessaria l’indicazione nominativa del soggetto delegato, nonché delleragioni della delega e del termine della sua validità.2.1 Il motivo è, in primo luogo, ammissibile, dovendo rigettarsil’eccezione, sollevata dal controricorrente, di difetto di autosufficienzadello stesso per aver l’Ufficio riprodotto, all’interno del ricorso percassazione, numerosi documenti senza alcuno sforzo di selezione erielaborazione dei relativi contenuti.Invero, premesso che la complessiva redazione del ricorso percassazione non inficia affatto l’agevole comprensibilità delle doglianzesollevate dall’Ufficio, posto che le immagini degli atti scansionati sonoaccompagnate da una preventiva ed adeguata sintesi dei fatti di causa eda una chiara ed autonoma esposizione dei motivi di censura inerenti allestesse, deve rammentarsi che, secondo questa Corte, in tema di ricorsoper cassazione, non potendosi ritenere preclusa alla parte la possibilità didocumentare la eventuale fondatezza delle proprie doglianze, non solotramite l'utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altremodalità di rappresentazione dei fatti, deve ritenersi ammissibile lamodalità di redazione mediante inserimento, nel corpo dell'atto, difotografie, immagini e grafici, a condizione, tuttavia, che in tal modo nonsia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimità ex art.372 c.p.c., e sempreché l'inserimento delle immagini o dei grafici siarispettoso del requisito di specificità del ricorso ex art. 366, primo comma,n. 6, c.p.c., che impone in ogni caso alla parte di precisare in quale faseNumero registro generale 15455/2018Numero sezionale 4987/2026Numero di raccolta generale 21101/2026Data pubblicazione 22/06/2026l'atto richiamato sia stato ritualmente introdotto nel processo e dove lostesso sia eventualmente reperibile tra gli atti di causa (Cass.17/05/2017, n. 12415), condizioni che, nella specie, risultano rispettate.2.2 Il motivo è anche fondato nel merito.2.3 La CTR, nel confermare pienamente la sentenza di primo grado,ha sostenuto che «Effettivamente la delega prodotta in atti dall’Ufficiorisulta priva di motivazione, né ha un definito destinatario, inoltre noncontiene alcun limite temporale.

Tale pregiudiziale nullità inficia l’interoprocedimento amministrativo e quindi rende nullo l’avviso di accertamentoin parola».Siffatta statuizione non risulta conforme all’ormai consolidatoorientamento di questa Corte con cui – superando i principiprecedentemente espressi, ex aliis, da Cass. 09/11/2015, n. 22803(richiamata dal controricorrente) – si è sostenuto che la delega per lasottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art.42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, è una delega di firma e non difunzioni, sicché il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né delnominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, chepertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuinol'impiegato legittimato alla firma tramite l'indicazione della qualificarivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo alsoggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. 29/03/2019, n.8814; Cass. 19/04/2019, n. 11013; Cass. 02/08/2024, n. 21839; Cass.05/08/2024, n. 21972; Cass. 18/07/2025, n. 20093).Si è, altresì, recentemente rilevato che la delega alla sottoscrizionedell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, deld.P.R. n. 600/1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quelloistituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non difunzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stessoapparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi laNumero registro generale 15455/2018Numero sezionale 4987/2026Numero di raccolta generale 21101/2026Data pubblicazione 22/06/2026sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettividell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva (Cass. 10/01/2025, n.689).Per quanto attiene, poi, all’asserita carenza di motivazione dell’attodi delega, nella disposizione di servizio n. 20/2013 a firma del DirettoreProvinciale dell’Ufficio, il cui contenuto è stato scansionato a pag. 8 delricorso per cassazione, si precisa che la delega di firma è conferita «al finedi assicurare continuità alla struttura in un’ottica di efficienza ed efficaciadell’azione amministrativa», sicché deve ritenersi comunque presente unaragione giustificativa del potere conferito.3.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenzaimpugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, perché proceda a nuovogiudizio attenendosi agli indicati principi e provveda, altresì, allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Rodeano– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n.6696/17, depositata in data 20/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. TK3016703135/2013, concui l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno d’imposta 2008,aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef e Irap, tutti i costi, pari adeuro 71.609,00, indicati nel quadro RE del modello Unico 2009, in ragionedella mancata risposta al questionario preventivo n. Q00269/2013notificato al contribuente.Numero registro generale 15455/2018Numero sezionale 4987/2026Numero di raccolta generale 21101/2026Data pubblicazione 22/06/2026Quest’ultimo, a sostegno del ricorso, deduceva: la nullità dell’avvisoper omessa sottoscrizione dello stesso da parte del direttore dell’Ufficio eper la non appartenenza del funzionario delegato, dott. [OSCURATO:PERSONA] notifica del questionario; l’inesistenza del presupposto impositivoai fini Irap (mancanza di autonoma organizzazione).La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente l’eccezionerelativa alla violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 in ordineall’assenza di una valida delega di firma.2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettavail gravame, assumendo l’invalidità della delega di firma in quanto priva dimotivazione, nonché dell’indicazione del nominativo del soggetto delegatoe del limite temporale di efficacia della stessa.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un solomotivo.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 17/06/2026.Il controricorrente ha depositato istanza con cui ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, inragione dell’adesione dello stesso alla definizione agevolata di cui al d.l. n.119/2018.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va esaminata l’istanza di estinzione del giudizio,che il contribuente ha presentato assumendo di aver aderito alladefinizione agevolata di cui al d.l. n. 119/2018, conv., con modif., dallalegge n. 136/2018.1.1 In proposito, l’art. 6, comma 6, del predetto d.l. dispone, perquanto interessa in questa sede, che «La definizione si perfeziona con lapresentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degliNumero registro generale 15455/2018Numero sezionale 4987/2026Numero di raccolta generale 21101/2026Data pubblicazione 22/06/2026importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31maggio 2019 […]»; il successivo comma 8 prevede che «Entro il 31maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata unadistinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuatoun distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quellarelativa a ciascun atto impugnato».1.2 Nella specie, l’istanza del contribuente non può essere accolta.1.3 In allegato a tale istanza risultano, invero, depositati unadomanda di definizione agevolata, compilata a mano, ed un modello dipagamento F24.Non vi è prova, tuttavia, né che la domanda sia stata effettivamentepresentata all’Amministrazione finanziaria e da questa ricevuta, né che ilpagamento della rata unica di euro 1.779,40 sia stato eseguito dalcontribuente.Difetta, invero, sui predetti documenti, qualsivoglia annotazione ostampigliatura comprovante le predette circostanze, ossia attestante ladata di presentazione della domanda ed il relativo numero di protocolloassegnato dall’Ufficio, nonché la data e le modalità di effettuazione delpagamento della somma dovuta.2. Passando, quindi, alle doglianze oggetto del ricorso, con l’unicomotivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n.600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCTR erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento, emesso il05/11/2013, non fosse stato validamente firmato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] diInvero, dinanzi alla CTP era stata prodotta la disposizione di servizion. 20/2013, che conferiva il potere di delega al “[OSCURATO:PERSONA] Autonomi”, nonché l’atto di conferimento di incaricodirigenziale al dott. di Fonzo quale Capo della predetta Area con effettodall’08/03/2010, sicché dalla combinata lettura di tali due atti era possibileNumero registro generale 15455/2018Numero sezionale 4987/2026Numero di raccolta generale 21101/2026Data pubblicazione 22/06/2026desumere agevolmente il nominativo del funzionario delegato, legittimatoa sottoscrivere l’atto impositivo impugnato, come ulteriormenteconfermato dal contenuto della nota organizzativa dell’Ufficio prot. n.2010/16320 del 05/03/2010 prodotta unitamente all’atto di appello.Inoltre, la Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 359 del10/01/2018, ha rimesso una causa analoga in pubblica udienza dubitandodell’orientamento che, ai fini della validità della delega di firma, ritenevanecessaria l’indicazione nominativa del soggetto delegato, nonché delleragioni della delega e del termine della sua validità.2.1 Il motivo è, in primo luogo, ammissibile, dovendo rigettarsil’eccezione, sollevata dal controricorrente, di difetto di autosufficienzadello stesso per aver l’Ufficio riprodotto, all’interno del ricorso percassazione, numerosi documenti senza alcuno sforzo di selezione erielaborazione dei relativi contenuti.Invero, premesso che la complessiva redazione del ricorso percassazione non inficia affatto l’agevole comprensibilità delle doglianzesollevate dall’Ufficio, posto che le immagini degli atti scansionati sonoaccompagnate da una preventiva ed adeguata sintesi dei fatti di causa eda una chiara ed autonoma esposizione dei motivi di censura inerenti allestesse, deve rammentarsi che, secondo questa Corte, in tema di ricorsoper cassazione, non potendosi ritenere preclusa alla parte la possibilità didocumentare la eventuale fondatezza delle proprie doglianze, non solotramite l'utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altremodalità di rappresentazione dei fatti, deve ritenersi ammissibile lamodalità di redazione mediante inserimento, nel corpo dell'atto, difotografie, immagini e grafici, a condizione, tuttavia, che in tal modo nonsia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimità ex art.372 c.p.c., e sempreché l'inserimento delle immagini o dei grafici siarispettoso del requisito di specificità del ricorso ex art. 366, primo comma,n. 6, c.p.c., che impone in ogni caso alla parte di precisare in quale faseNumero registro generale 15455/2018Numero sezionale 4987/2026Numero di raccolta generale 21101/2026Data pubblicazione 22/06/2026l'atto richiamato sia stato ritualmente introdotto nel processo e dove lostesso sia eventualmente reperibile tra gli atti di causa (Cass.17/05/2017, n. 12415), condizioni che, nella specie, risultano rispettate.2.2 Il motivo è anche fondato nel merito.2.3 La CTR, nel confermare pienamente la sentenza di primo grado,ha sostenuto che «Effettivamente la delega prodotta in atti dall’Ufficiorisulta priva di motivazione, né ha un definito destinatario, inoltre noncontiene alcun limite temporale. Tale pregiudiziale nullità inficia l’interoprocedimento amministrativo e quindi rende nullo l’avviso di accertamentoin parola».Siffatta statuizione non risulta conforme all’ormai consolidatoorientamento di questa Corte con cui – superando i principiprecedentemente espressi, ex aliis, da Cass. 09/11/2015, n. 22803(richiamata dal controricorrente) – si è sostenuto che la delega per lasottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art.42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, è una delega di firma e non difunzioni, sicché il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né delnominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, chepertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuinol'impiegato legittimato alla firma tramite l'indicazione della qualificarivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo alsoggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. 29/03/2019, n.8814; Cass. 19/04/2019, n. 11013; Cass. 02/08/2024, n. 21839; Cass.05/08/2024, n. 21972; Cass. 18/07/2025, n. 20093).Si è, altresì, recentemente rilevato che la delega alla sottoscrizionedell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, deld.P.R. n. 600/1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quelloistituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non difunzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stessoapparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi laNumero registro generale 15455/2018Numero sezionale 4987/2026Numero di raccolta generale 21101/2026Data pubblicazione 22/06/2026sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettividell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva (Cass. 10/01/2025, n.689).Per quanto attiene, poi, all’asserita carenza di motivazione dell’attodi delega, nella disposizione di servizio n. 20/2013 a firma del DirettoreProvinciale dell’Ufficio, il cui contenuto è stato scansionato a pag. 8 delricorso per cassazione, si precisa che la delega di firma è conferita «al finedi assicurare continuità alla struttura in un’ottica di efficienza ed efficaciadell’azione amministrativa», sicché deve ritenersi comunque presente unaragione giustificativa del potere conferito.3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenzaimpugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, perché proceda a nuovogiudizio attenendosi agli indicati principi e provveda, altresì, allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
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