CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". (241.4siAd44j°3 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo con ordinanza del 14 gennaio 2021, in sede esecutiva, ha rigettato l'istanza proposta dalla società in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. volta alla revoca della confisca di un terreno nel Comune di Carini, disposta con la sentenza di condanna (sentenza della Corte di appello 21 dicembre 2017, irrevocabile il 15 gennaio 2019). 2. Ricorre in cassazione il liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 240 e 452 quaterdecies cod. pen.). Mancanza della motivazione. La sentenza di condanna è intervenuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la prima quale legale rappresentante della società e il secondo quale procuratore e gestore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), colpevoli dei reati di cui agli art. 6 d. Igs. 172/2008 e 260 d. Igs. 152/2006; con la sentenza era disposta la confisca dell'area interessata ai rifiuti. Il terreno oggetto di confisca era di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., soggetto giuridico diverso dai condannati. La società, pertanto, deve ritenersi soggetto estraneo al reato. Ai sensi dell'art. 260, comma 4 bis, d. Igs. 152 del 2006 è sempre disposta la confisca delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengono a persone estranee al reato. La confisca, quindi, non può mai essere applicata al terzo estraneo al reato (Cassazione Sez 1, n. 21792 del 2017). Inoltre, per la Cedu la confisca deve ritenersi di natura sanzionatoria penale e, pertanto, si dovrebbe applicare solo agli autori di reati, non ai terzi estranei. Dalla lettura della sentenza emerge, comunque, che gli imputati avevano agito nel proprio esclusivo interesse e non nell'interesse della società, come apoditticamente affermato nell'ordinanza impugnata. i 9. 2. 2. Quanto all'ulteriore considerazione dell'ordinanza della Corte di appello si deve osservare che la società in accomandita anche se non ha personalità giuridica ha, comunque, autonomia patrimoniale. Può, conseguentemente, ritenersi autonomo centro di interessi e di imputazioni sostanziali e processuali. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. doveva qualificarsi quale soggetto completamente estraneo al reato, anche perché nei suoi confronti non risulta mai contestato l'illecito amministrativo scaturente dai reati in considerazione (Cassazione Sez. 5, n. 35802/2008). La mancata contestazione di illeciti alla società ha comportato un'assenza di difesa nel processo per la dimostrazione della sua estraneità ai fatti reato contestati ai due imputati. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. La procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La confisca è stata disposta con una sentenza di condanna irrevocabile (il 15 gennaio 2019) della Corte di appello di Palermo, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (legali rappresentanti della società [OSCURATO:PERSONA] sas) per i reati di cui agli art. 6, lettera E, d. Igs. 172 del 2008 e art. 260 d. Igs. 152 del 2006, per aver realizzato e gestito una discarica abusiva con gestione di ingenti quantitativi di rifiuti effettuata sull'intera area di pertinenza della ditta [OSCURATO:PERSONA]. i Il ricorrente sostiene che la società [OSCURATO:PERSONA] è soggetto terzo estraneo ai fatti di reato e, pertanto, la confisca non avrebbe potuto trovare applicazione ad un bene di sua esclusiva proprietà. L'ordinanza impugnata, con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione, e con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità ha rilevato come i reati sono stati commessi nell'esclusivo interesse della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] benefici dell'attività criminosa, per l'ordinanza impugnata, sono stati realizzati dalla società [OSCURATO:PERSONA] ("beneficiario effettivo dell'attività delittuosa"). Inoltre, il provvedimento impugnato rileva, anche, che la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è società di persone priva di autonoma personalità giuridica. Quando l'attività delittuosa è stata compiuta nell'interesse della società la stessa non può ritenersi terzo estraneo in buona fede. Infatti, nel caso in giudizio, la stessa sentenza di condanna aveva chiaramente rilevato che "la ditta [OSCURATO:PERSONA] riceveva enormi partite di rifiuti di ignota provenienza; rifiuti che a loro volta venivano trattati e rivenduti L.] nello stesso tempo la ditta avviava al recupero ambientale, attraverso la collocazione nella voragine di cava, rifiuti non idonei e non autorizzati a tale utilizzo. Deve, quindi, ragionevolmente concludersi che l'ingiusto profitto per la [OSCURATO:PERSONA] fosse rappresentato dai pagamenti dei conferimenti effettuati da coloro che utilizzavano la cava per un non corretto smaltimento dei rifiuti". La società, pertanto non può ritenersi terzo in buona fede estraneo ai reati, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata (vedi Sez. 3, Sentenza n. 39027 del 20/04/2018 Ud., dep. 28/08/2018, Rv. 273918; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 42115 del 19/06/2019 Cc., dep. 14/10/2019, Rv. 277057, che in relazione al reato di lottizzazione abusiva evidenzia che "il giudizio sull'estraneità del terzo deve effettuarsi sulla base di parametri che tengano conto della concreta realtà storica dei fatti e non di dati meramente formali"). Nel caso in odierno giudizio, infine, deve osservarsi che la società [OSCURATO:PERSONA] è una s.a.s. senza personalità giuridica costituendo, solo, un distinto centro di interessi e di imputazioni sostanziali e processuali (vedi Sez. 1, Civile, Sentenza n. 26744 del 13/12/2006, Rv. 593545 - 01; vedi anche Sez. 1 Civile, Ordinanza n. 29915 del 20/11/2018, Rv. 651491 - 01). Conseguentemente gli interessi (ovvero i profitti derivanti dalla commissione dei reati) non possono distinguersi in maniera netta tra la società e i suoi amministratori, come correttamente ritenuto sia nella sentenza di condanna e sia nell'ordinanza oggi impugnata, con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p