CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 41583/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza di condanna emessa in relazione ai reati di cui agli artt.572 e 582 cod. pen. In motivazione, si dava atto che l’appello era stato proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], che non difendeva l’imputato nel giudizio primo grado, senza che il difensore fosse stato espressamente nominato al fine di proporre l’impugnazione. 2. Avverso tale pronuncia la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, evidenziando che l’[OSCURATO:PERSONA] era l’unico difensore di fiducia dell’imputato e non necessitava di procura speciale per proporre appello, tanto più che l’imputato non era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado. 3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente incentra la doglianza sul fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente nominato e che, stante la presenza dell’imputato nel corso del giudizio di primo grado, non occorreva il rilascio di una procura speciale ad impugnare. Con il riferimento alla partecipazione al giudizio di primo grado, il ricorrente sembra richiamare l’inapplicabilità del disposto dell’art.581, coma 1-quater cod. proc. pen. che, prima dell’intervenuta abrogazione, richiedeva il rilascio di apposito mandato ad impugnare, con annessa dichiarazione o elezione di domicilio. Invero, la Corte di appello ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello non già in base al citato art. 581 cod. pen. proc., bensì in forza dell’art.571 cod. proc. pen. che individua le modalità mediante le quali l’imputato può proporre impugnazione. Tale norma, al comma 3, stabilisce che può proporre impugnazione il difensore dell’imputato «al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine». Nel caso di specie, posto che l’[OSCURATO:PERSONA] è stato sicuramente nominato in epoca successiva rispetto al deposito della sentenza gravata, la Corte di appello ha ritenuto che il mandato dovesse espressamente contenere il riferimento alla proposizione dell’impugnazione. Si tratta di un'interpretazione che introduce un requisito, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, non previsto dalla norma richiamata, posto che l'art. 571 cod.proc.pen. non richiede il rilascio di una procura speciale ad impugnare, nè l'indicazione della specifica finalità per la quale il mandato viene rilasciato, facendo esclusivo riferimento alla legititmazione del difensore, nominato dopo la sentenza di primo grado, a proporre appello. In applicazione del principio del favor impugnationis, deve ritenersi che il mandato difensivo rilasciato dopo la sentenza di condanna è necessariamente finalizzato anche alla proposizione dei mezzi di impugnazione, non potendosi richiedere l'esplicitazione di tale finalità a meno che, per ragioni contingenti, non possa sussistere un dubbio in ordine all'oggetto del mandato stesso. Quanto detto consente di affermare il principio per cui, qualora dopo la sentenza di condanna di primo grado sia stato conferito il mandato ad un nuovo difensore, non occorre che l'imputato manifesti esplicitamente che l'incarico difensivo è stato conferito al fine di proporre impugnazione e, conseguentemente, deve escludersi la sussistenza di qualsivoglia causa di inammissibilità dell'impugnazione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di impugnazione. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla corte di appello di milano per il giudizio di impugnazione. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.