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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 03073/2023

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso n. 23907- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. – c.f. /p.i.v.a. 0 1 4 03560467 – in persona d i [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante, nonché [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresenta t i e dife s i in virtù di procura speciale in atti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliati in Roma, alla via Tazzoli, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in Roma, alla via Toscana, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE e AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1657/ 2021 della Corte d’Appello di Firenze, udita la relazione nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], datoatto che i ricorrenti ha nno depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 9.11.2022al ricorso iscritto al n. 23907 – 20 21 r . g .; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimitàtra le parti tutte (peraltro, il difensore del curatore del fallimento ha, con dichiarazione in calce, aderito alla dichiarazione di rinuncia); dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, iricorrentisiano tenut i a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] ediscritto al n. 23907 – 20 21 r . g . ; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimitàtra le parti tutte.

Così deciso in Roma l’ 1 dicembre 2022.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n. 23907- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. – c.f. /p.i.v.a. 0 1 4 03560467 – in persona d i [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante, nonché [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresenta t i e dife s i in virtù di procura speciale in atti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliati in Roma, alla via Tazzoli, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in Roma, alla via Toscana, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1657/ 2021 della Corte d’Appello di Firenze, udita la relazione nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], datoatto che i ricorrenti ha nno depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 9.11.2022al ricorso iscritto al n. 23907 – 20 21 r . g .; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimitàtra le parti tutte (peraltro, il difensore del curatore del fallimento ha, con dichiarazione in calce, aderito alla dichiarazione di rinuncia); dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, iricorrentisiano tenut i a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] ediscritto al n. 23907 – 20 21 r . g . ; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimitàtra le parti tutte. Così deciso in Roma l’ 1 dicembre 2022. Il
Sentenza Cassazione n. 03073/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris