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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 15965/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16861/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -controricorrente - e sul ricorso successivo, senza numero di iscrizione , proposto da domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente successivo - avverso la sentenza n. 21/2019della Corte d’Appello diL’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrenteconvenne davanti a l Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per vedere accertato i l proprio diritto al riconoscimento del periodo di servizio militare ai fini del punteggio spettante nellegraduatorie ad esaurimento per l’immissione in ruolo, con riferimento a l profilo di « assistente amministrativo, ass i stente tecnico di laboratorio AR20 – cuoco, collaboratore scolastico, guardarobiere».Il Tribunale accolse la domanda , ritenendo ininfluente il fatto che i l servizio militare fosse stato svol to (dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’inserimento in graduatoria, ma) prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro e, quindi, non «in costanza di nomina», come richiesto dal d.m. n. 44 del 12.5.2011.

La sentenza di primo grado venne impugnata dal MIUR, ma laCorte d’ Appello di L’Aquila respinse il gravame .

Contro la sentenza della Corte d’Appello il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il lavoratore si è difeso con controricorso.

Il Ministero ha poiproposto un secondo ricorso contro la medesima sentenza, sostanzialmente ripetitivo del primo, cui il lavoratore ha replicato con un secondo controricorso.

Il lavoratore ha infine depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va innanzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso successivo, in quanto proposto contro la stessa sentenza che era la stessa parte aveva già stata impugnat o con un precedente ricorso per cassazione.

Infatti, va ribadito che «nell’ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, la parte che abbia esercitato tale potere esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza poter proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previstodalla legge.

Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l ’ uno di seguito all'altro, si pongono due sole alternative, a secondache il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudiziodi legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto vadichiarato inammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo» (Cass. n. 20537/2020, che richiama, a sua volta, Cass. n. 24332/2016).

Ne deriva che, per quanto riguarda il caso qui in esame, la valida instaurazione del giudizio di legittimità con il primo ricorso rende inammissibile il secondo.

2. Con l’unico motivo d el ricorso principale si denuncia «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.».

Il ricorrentesostiene che «la normativa da applicare nel caso di specieva ravvisata, non già – come ritenuto dalla Corte territoriale –nell’art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, bensì, più correttamente, [nel] d.m. 12.5.2011, n. 44».

Nell’illustrazione del motivo si aggiunge che la non pertinenza al caso di specie dell’art. 485, comma 7, sarebbe confermata dalla sua collocazione sistematica all’interno del d.lgs. n. 297/1994 («Approvazione del testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado») e che la correttezza della diversa lettura proposta dal d.m. n. 44/2011 sarebbe confermata dall’art. 2050, comma 2, deld.lgs. n. 66/2010 ( « Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] » ) , i l cui testoè il seguente: «Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». 3.Il motivo è in fondato, intendendosi qui dare seguito a quanto già statuitoin precedenti pronunciati da questa Corte su fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella qui in esame.

Il dispositivo adottato dalla Corte d’Appello di L’Aquila è conforme al diritto, quantunque la motivazionenecessiti di una integrazione (art. 384, comma 4, c.p.c.) .

Infatti, deve essere ribadita l’opinione secondo cui, « in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, … il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali»(Cass. n. 5679/2020).

Il comma 1 dell’art. 2050 sancisce che « I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».

E non si ravvisa una valida ragioneper interpretar e il comma 2, con il suo riferimento al servizio prestato «in pendenza di rapporto di lavoro», come una norma volta a svuotare di contenuto l’ampio principio affermato nel comma precedente.

Anche perché tale affermazione generaleè «coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi» (v., ancora, Cass. n. 5679/2020).

Secondo questa corretta «linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e noncontrasta con l’art. 485, comma 7, cit., … il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, ilservizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempreutilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accessoai ruoli (art. 2050 , co mma 1 , cit . ), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 , cit.), in misura non inferiore, rispetto aipubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 , cit.) » ( così sempre Cass. n. 5679/2020; conformiCass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021).

Ne consegue che correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto di dover disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentaredell’art. 2, comma 6, del d . m . 44/20 1 1 , che dispone diversamente rispetto alle graduatorie ad esaurimento, consentendo lavalutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (in tal senso, rispetto all’analoga previsione deld.m. 42/2009, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez.

VI,n. 4343/2015).

4. Rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorsosuccessivo, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto che il lavoratore si è difeso con due controricorsi e ha depositato memoria illustrativa.

5. Si dà atto che, nonostante l’esito del giudizio , non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la ricorrente un’amministrazione dello Stato, cui non si applica l’obbligo di versamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile i l ricorsosuccessivo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16861/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -controricorrente - e sul ricorso successivo, senza numero di iscrizione , proposto da domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente successivo - avverso la sentenza n. 21/2019della Corte d’Appello diL’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrenteconvenne davanti a l Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per vedere accertato i l proprio diritto al riconoscimento del periodo di servizio militare ai fini del punteggio spettante nellegraduatorie ad esaurimento per l’immissione in ruolo, con riferimento a l profilo di « assistente amministrativo, ass i stente tecnico di laboratorio AR20 – cuoco, collaboratore scolastico, guardarobiere».Il Tribunale accolse la domanda , ritenendo ininfluente il fatto che i l servizio militare fosse stato svol to (dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’inserimento in graduatoria, ma) prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro e, quindi, non «in costanza di nomina», come richiesto dal d.m. n. 44 del 12.5.2011. La sentenza di primo grado venne impugnata dal MIUR, ma laCorte d’ Appello di L’Aquila respinse il gravame . Contro la sentenza della Corte d’Appello il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il lavoratore si è difeso con controricorso. Il Ministero ha poiproposto un secondo ricorso contro la medesima sentenza, sostanzialmente ripetitivo del primo, cui il lavoratore ha replicato con un secondo controricorso. Il lavoratore ha infine depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va innanzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso successivo, in quanto proposto contro la stessa sentenza che era la stessa parte aveva già stata impugnat o con un precedente ricorso per cassazione. Infatti, va ribadito che «nell’ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, la parte che abbia esercitato tale potere esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza poter proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previstodalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l ’ uno di seguito all'altro, si pongono due sole alternative, a secondache il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudiziodi legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto vadichiarato inammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo» (Cass. n. 20537/2020, che richiama, a sua volta, Cass. n. 24332/2016). Ne deriva che, per quanto riguarda il caso qui in esame, la valida instaurazione del giudizio di legittimità con il primo ricorso rende inammissibile il secondo. 2. Con l’unico motivo d el ricorso principale si denuncia «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.». Il ricorrentesostiene che «la normativa da applicare nel caso di specieva ravvisata, non già – come ritenuto dalla Corte territoriale –nell’art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, bensì, più correttamente, [nel] d.m. 12.5.2011, n. 44». Nell’illustrazione del motivo si aggiunge che la non pertinenza al caso di specie dell’art. 485, comma 7, sarebbe confermata dalla sua collocazione sistematica all’interno del d.lgs. n. 297/1994 («Approvazione del testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado») e che la correttezza della diversa lettura proposta dal d.m. n. 44/2011 sarebbe confermata dall’art. 2050, comma 2, deld.lgs. n. 66/2010 ( « Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] » ) , i l cui testoè il seguente: «Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». 3.Il motivo è in fondato, intendendosi qui dare seguito a quanto già statuitoin precedenti pronunciati da questa Corte su fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella qui in esame. Il dispositivo adottato dalla Corte d’Appello di L’Aquila è conforme al diritto, quantunque la motivazionenecessiti di una integrazione (art. 384, comma 4, c.p.c.) . Infatti, deve essere ribadita l’opinione secondo cui, « in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, … il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali»(Cass. n. 5679/2020). Il comma 1 dell’art. 2050 sancisce che « I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici». E non si ravvisa una valida ragioneper interpretar e il comma 2, con il suo riferimento al servizio prestato «in pendenza di rapporto di lavoro», come una norma volta a svuotare di contenuto l’ampio principio affermato nel comma precedente. Anche perché tale affermazione generaleè «coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi» (v., ancora, Cass. n. 5679/2020). Secondo questa corretta «linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e noncontrasta con l’art. 485, comma 7, cit., … il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, ilservizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempreutilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accessoai ruoli (art. 2050 , co mma 1 , cit . ), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 , cit.), in misura non inferiore, rispetto aipubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 , cit.) » ( così sempre Cass. n. 5679/2020; conformiCass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021). Ne consegue che correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto di dover disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentaredell’art. 2, comma 6, del d . m . 44/20 1 1 , che dispone diversamente rispetto alle graduatorie ad esaurimento, consentendo lavalutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (in tal senso, rispetto all’analoga previsione deld.m. 42/2009, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. VI,n. 4343/2015). 4. Rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorsosuccessivo, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto che il lavoratore si è difeso con due controricorsi e ha depositato memoria illustrativa. 5. Si dà atto che, nonostante l’esito del giudizio , non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la ricorrente un’amministrazione dello Stato, cui non si applica l’obbligo di versamento del contributo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile i l ricorsosuccessivo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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