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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25691/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 5253/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per plurime violazioni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva motivato in merito alla tardiva formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale (primi due motivi); ha chiesto l'assoluzione perché non era stata raggiunta la prova della sua responsabilità, giacché la gestione irregolare della contabilità non poteva essere considerata un elemento di prova atto a dimostrare l'evasione fiscale e d'altra parte non poteva essere condannato solo perché i coimputati avevano patteggiato (terzo motivo); ha chiesto il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio e ha contestato il diniego delle generiche (quarto motivo); Rilevato, quanto ai primi due motivi, che nel giudizio d'appello, celebrato con le forme del contraddittorio scritto, la tardiva trasmissione delle conclusioni tempestivamente depositate dal procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicché il ricorrente, che se ne dolga, ha l'onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa (tra le molte, Sez. 5, n. 27419 del 17/02/2023, R., Rv. 285874-01); Ritenuto, quanto al terzo motivo, che vi sia ampia motivazione nella sentenza impugnata in merito alla responsabilità, perché l'imputato aveva emesso fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, per cui la censura anche con riferimento alla scelta dei coimputati di patteggiare appare del tutto generica; Ritenuto, quanto all'ultimo motivo, che gli argomenti spesi dalla Corte di appello per confermare la decisione del Tribunale siano immuni da censure: la condotta è stata stimata grave perché il Taroni aveva approfittato della posizione assunta all'interno dell'associazione sportiva dilettantistica al fine di favorire la commissione di reati di evasione fiscale per importi tutt'altro che esigui, per cui è stato ritenuto giustificato il discostannento dal minimo edittale e congrui gli aumenti per la continuazione; Ritenuto, inoltre, che anche il diniego delle generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento all'assenza di elementi positivi di valutazione Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 5253/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per plurime violazioni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva motivato in merito alla tardiva formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale (primi due motivi); ha chiesto l'assoluzione perché non era stata raggiunta la prova della sua responsabilità, giacché la gestione irregolare della contabilità non poteva essere considerata un elemento di prova atto a dimostrare l'evasione fiscale e d'altra parte non poteva essere condannato solo perché i coimputati avevano patteggiato (terzo motivo); ha chiesto il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio e ha contestato il diniego delle generiche (quarto motivo); Rilevato, quanto ai primi due motivi, che nel giudizio d'appello, celebrato con le forme del contraddittorio scritto, la tardiva trasmissione delle conclusioni tempestivamente depositate dal procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicché il ricorrente, che se ne dolga, ha l'onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa (tra le molte, Sez. 5, n. 27419 del 17/02/2023, R., Rv. 285874-01); Ritenuto, quanto al terzo motivo, che vi sia ampia motivazione nella sentenza impugnata in merito alla responsabilità, perché l'imputato aveva emesso fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, per cui la censura anche con riferimento alla scelta dei coimputati di patteggiare appare del tutto generica; Ritenuto, quanto all'ultimo motivo, che gli argomenti spesi dalla Corte di appello per confermare la decisione del Tribunale siano immuni da censure: la condotta è stata stimata grave perché il Taroni aveva approfittato della posizione assunta all'interno dell'associazione sportiva dilettantistica al fine di favorire la commissione di reati di evasione fiscale per importi tutt'altro che esigui, per cui è stato ritenuto giustificato il discostannento dal minimo edittale e congrui gli aumenti per la continuazione; Ritenuto, inoltre, che anche il diniego delle generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento all'assenza di elementi positivi di valutazione Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estenso
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