CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2021
Cassazione n. 40237/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe - emessa il 26/1/2021 - il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 116 emessa in data 15/1/2020 dal medesimo Tribunale (che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e concesso la detenzione domiciliare) e, per l'effetto, ha dichiarato l'esecutività di detta ordinanza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con due atti distinti, il difensore della condannata, deducendo con il primo atto violazione di legge con riferimento all'art. 678 cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stata notificata all'interessata, la quale dunque non avrebbe mai potuto fare opposizione avverso un atto sconosciuto: di conseguenza l'ordinanza qui impugnata sarebbe affetta da nullità derivata. Si lamenta poi che alla Canciani non risulta di avere due procedimenti di sorveglianza pendenti. Infine, si deduce omessa motivazione in quanto nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non vi è traccia delle relazioni degli assistenti sociali, i quali avevano espresso parere favorevole alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Con il secondo atto è stata impugnata la medesima ordinanza sub specie di violazione di legge in relazione agli artt. 13 e 27 della Costituzione e 47 0.12. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale di sorveglianza abbia dato erroneo rilievo all'assenza di attività lavorativa, che in sé non costituisce un requisito per l'accesso al beneficio, né tale profilo è stato indagato attraverso í necessari accertamenti onde considerarlo un fattore idoneo a sminuire la portata degli elementi favorevoli. Inoltre, si censura che si sia dato rilievo alla personalità della Canciani desunta da condotte risalenti addirittura agli anni '90. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per entrambe le distinte doglianze proces- suali e sostanziali svolte con i due atti di impugnazione, in quanto il primo è totalmente avulso dalla realtà procedimentale, ed il secondo è reiterativo di censure che sono state già esaminate e disattese dall'impugnata ordinanza, con argomenti corretti e logici con i quali il ricorso "sostanziale" non si confronta. 1.1. Le doglianze di natura processuale sono smentite per tabulas, risultando proprio dall'ordinanza impugnata che la Cancianí aveva proposto tempestiva opposizione, la quale è stata vagliata con esito di conferma del provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 15/1/2020 e con pedissequa dichiarazione di esecutività del medesimo. Non vi è dunque alcuna nullità, originaria o derivata, dell'ordinanza in esame per il preteso difetto di notifica. 1.2. Il secondo motivo ivi richiamato è indirizzato verso il provvedimento già oggetto di opposizione, e non di ricorso per cassazione, onde è inammissibile per tale ragione. 1.3. Quanto alle doglianze avanzate nel secondo atto di ricorso, esse sono parimenti inammissibili in quanto smentite dal contenuto dell'ordinanza. È principio acquisito che, "ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione' della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602)., L'impugnata ordinanza, in aderenza a tale principio, ha scrupolosamente vagliato i precedenti penali della ricorrente (e non solo quelli vetusti del 1994, ma anche i numerosi altri di epoca ben successiva) nonché i carichi pendenti; ha rilevato che per il procedimento del 2014 per minacce e lesioni personali, definitosi per remissione di querela, nulla risulta in ordine ad un eventuale risarcimento del danno; ha valutato i dati provenienti dalle informative della Polizia giudiziaria e dalla relazione dell'UEPE, in ordine alla situazione lavorativa e familiare, rilevando da quest'ultimo documento che la Canciani non ha ancora iniziato un processo di revisione critica delle condotte pregresse, perseverando nella mancata assunzione di responsabilità e nella ricerca di scusanti alla proprie condotte di reato. Dunque, dall'analisi globale della vita dell'istante antecedente e successiva ai reati la cui condanna è in esecuzione, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto motivatamente di ricavare elementi sufficienti a concedere soltanto la misura alternativa della detenzione domiciliare e non quella dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Tale determinazione è stata congruamente motivata, onde non si ravvisa alcun contrasto con gli indicati parametri costituzionali né alcuna violazione dell'art. 47 O.P. 2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve ' essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settem