CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 17811/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20184/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 308, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LORELLA -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bologna, in persona rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente- I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n.596/2017 depositata i l 19/06/2017, R.G.N. 1123/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.20184/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Bologna, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha condannato la “[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione” a versare all’INPS e all’INAIL i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi alle posizioni di tre soci componenti del consiglio di amministrazione; la Corte territoriale ha qualificato tali rapporti come di lavoro subordinato, avendo rilevato dall’istruttoria effettuata che il loro apporto non si era limitato all’esercizio di poteri gestori (partecipazione alle riunioni del consiglio ed eventuale esecuzione delle relative decisioni), ma era consistito nel lo svolgimento di un’ordinaria prestazione inserita nel ciclo produttivo dell’impresa, caratterizzata dalla sottoposizione dei lavoratori al potere di rettivo della società pur compatibil e con l’attenuazione del vincolo di dipendenza derivante dalla semplicità e ripetitività delle mansioni svolte e dalla flessibilità dell’orario di lavoro; la cassazione della sentenza è domandata dalla “[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione” sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; l’INAIL ha depositato controricorso; la Direzione territoriale del lavoro di Bologna (ora Ispettorato del Lavoro) ha depositato controricorso; l’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulatoai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in materia di lavoro subordinato”; contesta l’individuazione dei criteri generali e astratti applicati sì come al caso co ncreto, ai fin i della qualificazione dei rapporti come di lavoro subordinato; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta la”Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in materia di onere probatorio”; la Corte d’appello avrebbe erroneamente fatto ricadere sulla società l’onere di provare la natura dei rapporti con i soci amministratori, onere che avrebbe dovuto, invece, gravare sugli enti che asseriscono di avere crediti nei confronti della società; inoltre avrebbe esercitato in modo limitato il proprio potere istruttorio, avendolo basato unicamente sulla considerazione che le affermazioni contenute nei verbali ispettivi erano asseverate unicamente dalledichiarazioni raccolte in quella sede; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta la ”Violazione e/o falsa applicazione degli artt.111 comma 6 Cost., 132, n. 4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.”; solleva il difetto di motivazione (motivazione apparente, perplessa, incomprensibile), ritenendo che la Corte si sia basata non sui fatti di causa, né sulle prove emerse, ma su enunciazioni astratte di principi di diritto scollegate dai fatti di causa;col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., deduce l’ “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, riferendosi alla sostanziale omissione di una motivazione circa l’individuazione di un potere direttivo e di controllo da parte della società, la prova della cui sussistenza sarebbe stata dalla Corte territoriale riposta nella mera considerazione della ripetitività e semplicità della prestazione lavorativa; i motivi dal primo al terzo sono inammissibili; sotto il profilo della violazione di legge nella qualificazione del rapporto come lavoro subordinato,le prospettazioni della ricorrente deducono solo apparentemente tale vizio,là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); quanto allaformazione del convincimento del giudice circa l’esistenza degli indici di subordinazione, va ribadito che esso è stato raggiunto sulla base delle prove, documentali e testimoniali introdotte dalle parti; vale, perciò, il principio consolidato secondo cui«In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n.83 de 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017); quanto all’efficacia probatoria delle dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi della DTL d Bologna e nel verbale di accertamento dell’INAIL, la censura non è specifica per mancanza di allegazione; né l’apparenza della motivazione è ammissibilmente dedotta in base al l’art. 360, co.1, n.4e, comunque, anche a voler riqualificare il solo terzo motivo, esso sarebbe inammissibile, in quanto generico, atteso che la tecnica redazionale utilizzata rende comunque intelligibile l’iter motivazionale seguito, in quanto i principi di diritto sintetizzati in via astratta risultano poi applicati in modo coe rente e logico, dunque non si ravvisa lo scollegamento lamentato dalla ricorrente; il quarto motivo è parimenti inammissibile in presenza di doppia conforme; secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppiaconforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.”(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivoin favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva in questa sede; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 a titolo di compensi professionaliin favore di ciascuno dei controricorrenti, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib