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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 16277/2026

Testo disponibile della fonte

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dimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo rilevarsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 28/11/2018, con la quale PIPOLI Maurizio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il PIPOLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata contestazione specifica di una delle due condotte previste dall'art. 10, delle quali non vi era prova dovendo comunque, nel caso, ritenersi responsabile il VARESE, consulente fiscale dell'imputato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.

Si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente la mera condotta omissiva.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per la complessiva infondatezza delle censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Del tutto inconsistente appare la censura imperniata sulla contestazione alternativa e sull'attribuzione della responsabilità per l'occultamento al consulente del PIPOLI.

Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che - con un indirizzo interpretativo sviluppatosi in tema. di bancarotta fraudolenta, ma che può senz'altro estendersi alla fattispecie incriminatrice che qui rileva, mutatis mutandis - questa Suprema Corte ha costantemente chiarito che ««in tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. lasentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa» (Sez. 5, n. 21860 del 12/03/2024, Piccioni, Rv. 286503 - 01).

Quanto poi alle accuse rivolte al commercialista VARESE, va evidenziato che la difesa evita di confrontarsi con le risultanze processuali, da cui emerge che proprio quest'ultimo aveva rappresentato all'Agenzia delle Entrate la temporanea impossibilità, per il PIPOLI, di consegnare la documentazione contabile, depositando all'uopo un certificato medico relativo all'imputato, il quale peraltro, nel prosieguo degli accertamenti e anche in sede dibattimentale, ha evitato di produrre la documentazione medesima (cfr. pag. 4 della sentenza).

Risulta quindi tutt'altro che illogica la "doppia conforme" di affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, che con l'occultamento delle scritture aveva 2impedito la compiuta ricostruzione dei redditi e del volume di affari della società amministrata.

D'altra parte, appare indubbia l'esistenza della documentazione contabile, avuto riguardo a quanto accertato dagli operanti in ordine alle fatture emesse (sul punto, cfr. pag. 3 della sentenza e Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep. 2025, Accogli, Rv. 287392 - 01, secondo la quale «ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento»).

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura.

Risulta del tutto idoneo, a sostenere la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, il compendio probatorio acquisito in atti (accertata sussistenza delle scritture; mancata esibizione delle stesse da parte del PIPOLI, inizialmente giustificata da un certificato medico esibito agli operanti dal suo commercialista; omessa esibizione delle scritture nel prosieguo degli accertamenti).

4. La mancata costituzione di un valido rapporto processuale, attesa l'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza delle censure prospettate, preclude anche in astratto di poter prendere in considerazione cause estintive del reato maturate dopo la sentenza.

Solo per completezza, si osserva comunque che anche tale censura è manifestamente infondata, perché non tiene conto della sospensione della prescrizione di 140 giorni, conseguente all'adesione del difensore, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'astensione di categoria.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo rilevarsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 28/11/2018, con la quale PIPOLI Maurizio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il PIPOLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata contestazione specifica di una delle due condotte previste dall'art. 10, delle quali non vi era prova dovendo comunque, nel caso, ritenersi responsabile il VARESE, consulente fiscale dell'imputato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente la mera condotta omissiva. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per la complessiva infondatezza delle censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Del tutto inconsistente appare la censura imperniata sulla contestazione alternativa e sull'attribuzione della responsabilità per l'occultamento al consulente del PIPOLI. Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che - con un indirizzo interpretativo sviluppatosi in tema. di bancarotta fraudolenta, ma che può senz'altro estendersi alla fattispecie incriminatrice che qui rileva, mutatis mutandis - questa Suprema Corte ha costantemente chiarito che ««in tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. lasentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa» (Sez. 5, n. 21860 del 12/03/2024, Piccioni, Rv. 286503 - 01). Quanto poi alle accuse rivolte al commercialista VARESE, va evidenziato che la difesa evita di confrontarsi con le risultanze processuali, da cui emerge che proprio quest'ultimo aveva rappresentato all'Agenzia delle Entrate la temporanea impossibilità, per il PIPOLI, di consegnare la documentazione contabile, depositando all'uopo un certificato medico relativo all'imputato, il quale peraltro, nel prosieguo degli accertamenti e anche in sede dibattimentale, ha evitato di produrre la documentazione medesima (cfr. pag. 4 della sentenza). Risulta quindi tutt'altro che illogica la "doppia conforme" di affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, che con l'occultamento delle scritture aveva 2impedito la compiuta ricostruzione dei redditi e del volume di affari della società amministrata. D'altra parte, appare indubbia l'esistenza della documentazione contabile, avuto riguardo a quanto accertato dagli operanti in ordine alle fatture emesse (sul punto, cfr. pag. 3 della sentenza e Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep. 2025, Accogli, Rv. 287392 - 01, secondo la quale «ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento»). 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura. Risulta del tutto idoneo, a sostenere la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, il compendio probatorio acquisito in atti (accertata sussistenza delle scritture; mancata esibizione delle stesse da parte del PIPOLI, inizialmente giustificata da un certificato medico esibito agli operanti dal suo commercialista; omessa esibizione delle scritture nel prosieguo degli accertamenti). 4. La mancata costituzione di un valido rapporto processuale, attesa l'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza delle censure prospettate, preclude anche in astratto di poter prendere in considerazione cause estintive del reato maturate dopo la sentenza. Solo per completezza, si osserva comunque che anche tale censura è manifestamente infondata, perché non tiene conto della sospensione della prescrizione di 140 giorni, conseguente all'adesione del difensore, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'astensione di categoria. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q P.Q.M
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