CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ke le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Avellino in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, a seguito di richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del medesimo Tribunale in data 18/04/2016, irrevocabile il 13/09/2016, ad [OSCURATO:PERSONA], fondandola sul mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità cui era subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione in punto di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Lamenta il ricorrente di non essere stato posto in condizione di provvedere a quanto disposto in sentenza con riguardo al lavoro di pubblica utilità, non essendo stato notiziato, al pari del responsabile della [OSCURATO:PERSONA] presso cui avrebbe dovuto svolgere detto lavoro, dell'esecuzione della sentenza da parte del P.m. E comunque rileva che non vi è prova della comunicazione di detta esecuzione e, quindi, del presupposto per l'adempimento imposto al condannato; e che il Giudice dell'esecuzione non si è confrontato con la documentazione depositata dalla difesa (allegata al ricorso). E, pertanto, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Se. è vero che, come rilevato dal Tribunale di Avellino, il condannato non può limitarsi ad eccepire di non essere stato convocato dall'ente pubblico presso il quale si era impegnato a prestare attività lavorativa non retribuita, essendo tenuto ad attivarsi per eseguire la prestazione, è anche vero che l'ordinanza impugnata non fa alcun riferimento all'avvio dell'esecuzione da parte del P.m. ad essa preposto. E', invero, il P.m. l'organo che a norma dell'art. 655 cod. proc. pen. cura l'esecuzione dei provvedimenti di condanna. Detto articolo al comma 5 prevede l'obbligo di tale organo di notificare l'ordine di esecuzione della condanna a pena detentiva ex art. 656 cod. proc. pen. ed i provvedimenti afferenti l'esecuzione della pena in generale. Recita, poi, l'art. 656, comma 8-bis cod. proc. pen. che "quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica". Orbene, dagli atti, ancorché integrati dalla documentazione difensiva, non emergono elementi per ritenere che il P.m. presso il Tribunale di Avellino, preposto all'esecuzione, abbia dato impulso all'attività esecutiva. Invero, vi è nota in data 20 ottobre 2016 di detto P.m. indirizzata al responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino e anche al Comando di [OSCURATO:PERSONA] di Montefalcione per la notifica al condannato, in cui si chiede se il condannato in oggetto abbia prestato il servizio di pubblica utilità e con quale esito, si allega per l'esecuzione copia della sentenza in oggetto nell'eventualità che la procedura non fosse stata avviata e si invita il condannato a prendere contatti con l'ente presso il quale deve essere svolta l'attività per concordare termini e modalità di svolgimento della stessa. Con richiesta in calce a detta nota in data 3 marzo 2021, a riprova che in tale data non era ancora pervenuto riscontro, l'[OSCURATO:PERSONA] della Procura presso il Tribunale di Avellino sollecita "cortese urgente riscontro". Riscontro di cui non vi è prova in atti, mentre dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta la dichiarazione di disponibilità in data 4 giugno 2021 da parte della [OSCURATO:PERSONA] ad impegnare Capone ai fini dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 2. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio allo stesso Giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio alla luce delle considerazioni sopra svolte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avelli