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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08199/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19917 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio Musio - Pascale, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67; controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 10948/02/17, depositata in data 22 dicembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e impianti s.p.a. avverso la sentenza n. 6451/15/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva rideterminato il classamento dell'immobile di proprietà del contribuente sito nel Comune di Salerno, con conseguente aumento della relativa rendita catastale, a seguito della procedura DOCFA; -la contribuente resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA]-con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 D.L. n. 16/1993, 3 comma 10 DM n. 701/1994 e 7

I. n. 212/2000, per avere la CTR - nel confermare la decisione di prime cure - erroneamente ritenuto non esaustiva la motivazione dell'avviso in questione per non contenere alcun richiamo ad immobili similari presenti nella stessa area posti a comparazione per la nuova classazione, ancorché trattandosi di rideterminazione del classamento derivante da una procedura di tipo partecipativo c.d.

DOCFA, la motivazione dell'accertamento fosse soddisfatta con la indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, essendo stato il diverso classamento frutto unicamente di un diverso apprezzamento tecnico dei medesimi elementi di fatto indicati dallo stesso contribuente nella dichiarazione DOCFA; -il motivo è fondato; con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio (attribuzione di rendita catastale a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in 1. n. 75/1993, e dal d.m. n. 701/1994, ovvero la c.d.

DOCFA, che è procedimento a struttura fortemente partecipativa - cfr. Cass. n. 17971 del 2018), è orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se, come nel caso in esame, «gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati», sussistendo, solo in caso contrario, l'obbligo di una motivazione più articolata, che specifichi le differenze riscontrate, «sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (Cass. n. 3394 del 2014, n. 12497 del 2016, n. 23237 e n. 6065 del 2017, n. 31809 e n. 12777 del 2018, n. 30166 del 2019, n. 13336 e n. 13371 del 2020; n. 29018/2020);-nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, nel confermare l'illegittimità dell'avviso di riclassamento, ritenendolo non sufficientemente motivato non contenendo la specifica individuazione dei fabbricati similari posti a comparazione per operare la nuova classazione, ancorché, come si evince dall'avviso di accertamento riprodotto per autosufficienza nel ricorso, si trattasse di rideterminazione di classamento a seguito di procedura DOCFA, con una valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione degli stessi elementi di fatto indicati dal contribuente nella relativa dichiarazione né quest'ultimo avesse addotto, come si evince dalla sentenza impugnata, l'esistenza di elementi differenti da quelli presi in considerazione dall'Ufficio; In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19917 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio Musio - Pascale, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67; controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 10948/02/17, depositata in data 22 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e impianti s.p.a. avverso la sentenza n. 6451/15/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva rideterminato il classamento dell'immobile di proprietà del contribuente sito nel Comune di Salerno, con conseguente aumento della relativa rendita catastale, a seguito della procedura DOCFA; -la contribuente resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA]-con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 D.L. n. 16/1993, 3 comma 10 DM n. 701/1994 e 7 I. n. 212/2000, per avere la CTR - nel confermare la decisione di prime cure - erroneamente ritenuto non esaustiva la motivazione dell'avviso in questione per non contenere alcun richiamo ad immobili similari presenti nella stessa area posti a comparazione per la nuova classazione, ancorché trattandosi di rideterminazione del classamento derivante da una procedura di tipo partecipativo c.d. DOCFA, la motivazione dell'accertamento fosse soddisfatta con la indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, essendo stato il diverso classamento frutto unicamente di un diverso apprezzamento tecnico dei medesimi elementi di fatto indicati dallo stesso contribuente nella dichiarazione DOCFA; -il motivo è fondato; con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio (attribuzione di rendita catastale a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in 1. n. 75/1993, e dal d.m. n. 701/1994, ovvero la c.d. DOCFA, che è procedimento a struttura fortemente partecipativa - cfr. Cass. n. 17971 del 2018), è orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se, come nel caso in esame, «gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati», sussistendo, solo in caso contrario, l'obbligo di una motivazione più articolata, che specifichi le differenze riscontrate, «sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (Cass. n. 3394 del 2014, n. 12497 del 2016, n. 23237 e n. 6065 del 2017, n. 31809 e n. 12777 del 2018, n. 30166 del 2019, n. 13336 e n. 13371 del 2020; n. 29018/2020);-nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, nel confermare l'illegittimità dell'avviso di riclassamento, ritenendolo non sufficientemente motivato non contenendo la specifica individuazione dei fabbricati similari posti a comparazione per operare la nuova classazione, ancorché, come si evince dall'avviso di accertamento riprodotto per autosufficienza nel ricorso, si trattasse di rideterminazione di classamento a seguito di procedura DOCFA, con una valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione degli stessi elementi di fatto indicati dal contribuente nella relativa dichiarazione né quest'ultimo avesse addotto, come si evince dalla sentenza impugnata, l'esistenza di elementi differenti da quelli presi in considerazione dall'Ufficio; In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma i
Sentenza Cassazione n. 08199/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris