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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 30052/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12952-2022 proposto da: R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12952/2022 Cron.

Rep.

Ud. 27/09/2023 CC avverso la sentenza n. 1385/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2021 R.G.N. 894/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, respingendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] italiana s.p.a. proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18, comma 11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dal lavoratore indicato in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto del lavoratore all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto;

2. avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; entrambe le parti hanno depositato memoria.

3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo di ricorso la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art, 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della “tutela forte” (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), esposto al metus a fronte del datore di lavoro con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro;

2. il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass.n. 26246 del 2022; conf.

Cass. n. 29831 del 2022; Cass. n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022);

3. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass.

SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass.

SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass.

SS.UU. n. 11747 del 2019);

4. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza;

5. al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022;

6. nella presente causa, che è stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c.), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v.

Cass.

SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass.

SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 come dichiarato in ricorso;

7. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12952-2022 proposto da: R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12952/2022 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC avverso la sentenza n. 1385/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2021 R.G.N. 894/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, respingendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] italiana s.p.a. proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18, comma 11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dal lavoratore indicato in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto del lavoratore all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto; 2. avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art, 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della “tutela forte” (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), esposto al metus a fronte del datore di lavoro con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro; 2. il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass.n. 26246 del 2022; conf. Cass. n. 29831 del 2022; Cass. n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022); 3. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019); 4. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza; 5. al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; 6. nella presente causa, che è stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c.), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass. SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 come dichiarato in ricorso; 7. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri
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